Un piccolo refuso da correggere nella risposta del Comitato è la qualifica di assessore all'Ambiente attribuita a Fabiano,che è invece presidente della Commissione Ambiente e Mobilità.Ad arte invece è stato sottolineato l'incarico di capogruppo PD di Fischetto che ,nel caso della lettera aperta, ha riferito le impressioni derivanti dal suo incarico di Presidente della Commissione Lavori Pubblici ed Urbanistica.
Buona lettura.
Pineta di Villa Massimo
Un altro piccolo pezzo nel puzzle ed una istruttiva lettera di insulti al Comitato per la difesa della pineta di villa massimo e ai firmatari dell’appello “Fermiamo le ruspe nella pineta di villa massimo”, del capogruppo PD e dell’assessore all’ambiente del Municipio Roma 3
Come molti sanno il Direttore del Servizio Giardini del Comune di Roma ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 07.01.2013 il progetto esecutivo dell’area del Punto Verde Infanzia 3.2 viale di Villa Massimo. Tale progetto esecutivo prevede, tra l’altro, la costruzione al centro del parco di un manufatto di forma quadrata per ospitare un asilo a ore (baby parking), uno spazio multifunzionale, una ludoteca, spazio giochi, un bagno (con fasciatoio!), un casotto uso deposito, bagno del personale, cassa (tutte le attività sono a pagamento) ed il14 gennaio 2013 sono arrivate le ruspe per realizzarlo.
In seguito, anche per le iniziative di protesta,e per una petizione firmata da 3000 cittadini e per la richiesta del Presidente della Commissione Politiche Sanitarie del Comune di Roma Prof. Fernando Aiuti e del Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma On. Andrea De Priamo, il 6 febbraio 2013 il Direttore del Servizio Giardini ha sospeso (con effetto immediato) detti lavori in considerazione delle problematiche relative ai vincoli insistenti sull’area e dell’istanza per l’annullamento di questa e delle precedenti approvazioni su cui il Tar è stato chiamato ad esprimersi.
In questa sede non ricorderemo i tanti documentati abusi, omissioni, illegittimità.
Sulla D.D. n.33 del 07.01.2013 richiamiamo l’attenzione, non sulle molte omissioni, inesattezze, errori che contiene, su cui non vale pena di soffermarsi in questa sede, ma sul fatto che autorizza cose che non poteva autorizzare, in quanto, essendo in vigore, dal 2001, una Convenzione-Concessione, relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre), non si poteva autorizzare una differente destinazione dell’area giostre.
Il Direttore del Servizio Giardini poteva solo autorizzare, cambiando la Convenzione-Concessione, altre, diverse, giostre, al posto delle esistenti , tra quelle previste (che sono quelle “di cui all’elenco ex art.4 Legge n.337/1968 e successive modificazioni”. pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo approvato con Decreto Interministeriale del 23-.04.1969 e s.m.i.).
La D.D. n.33/2013 con un ardito salto dei vincoli autorizzativi dichiara spettacolo viaggiante (giostre) delle installazioni (baby parking, bagni, fasciatoio, sala polifunzionale, etc.) che non lo sono.
Un altro ardito salto che viene proposto dalla D.D. n.33/2013, è che quanto realizzato dal concessionario, dichiarandolo spettacolo viaggiante, anche se non lo è, non entrerà a far parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale come sembrerebbe, ma rimarrà di proprietà privata, del concessionario.
Infatti nelle premesse della stessa D.D. (pagina 3 ultimo periodo) c’è scritto -“che tutte le opere realizzate sull’area, come previsto dall’art.7 del Bando di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n.267 del 05.05.1969, sono acquisite al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 934 e seguenti del codice civile.”
Ma il citato art.7 della D.D. 267/99 (pagina 5) recita “ Tutte le attrezzature sia obbligatorie sia compatibili, .... sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune , ai sensi dell’art.936 c.c., senza alcun diritto o pretesa nei confrontidell’Amministrazione Comunale..... Restano di proprietà privata le attrezzature di cui ai punti 5-6 e 10 del precedente art.3”.
ll punto 5) dell’art.3 della D.D. n.267/99 sono le installazioni dello spettacolo viaggiante.cioè “le attrazioni di cui all’elenco ex art.4 Legge n.337/1968 e successive modificazioni” ovvero quanto realizzato come manufatti commerciali nel progetto, ora bloccato, che pertanto non entrerebbero a far parte del patrimonio inalienabile di Roma Capitale ma rimarrebbero di proprietà privata.
Sulla lettera aperta ai cittadini del III Municipio del capogruppo del PD e dell’assessore all’ambiente la inviamo in allegato alla presente ed ognuno può giudicare.
Ci sembra comunque che i firmatari amino l’azzardo utilizzando i termini “dolosamente detto” e ”politici opportunisti” per qualificare l’azione e/o l’adesione, insieme a 3000 cittadini, all’appello “fermiamo le ruspe”, di associazioni nazionali ambientaliste , comitati locali di salvaguardia ambientale, consiglieri comunali, consiglieri municipali, politici, urbanisti, etc.
Comitato per la difesa della pineta di villa massimo
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