28 febbraio 2013

PINETINA DI VILLA MASSIMO:IL TAR PRENDE TEMPO ....

La tanto attesa ordinanza del TAR,che avrebbe dovuto riportare la legalità nella pinetina di Villa Massimo,almeno secondo il punto di vista dei ricorremti,pilatamente rimanda al 7 marzo.
E intanto il giardino rimane chiuso e gli alberi pronti alla piantamuzione stanno morendo.
Aspettiamo il 7 marzo, con la speranza che dopo " la via crucis "ci sia la "resurrezione" del giardino.
N. 00926/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07010/2010 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7010 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alberto Leognani, Sandra Scaccianoce, Maria Teresa Patriarca, Beatrice Kolmar Tarantini, Margherita Giovannetti, Maurizio Centili, Antonio Salvati, Michele Leognani e Michaela Tarantini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Sanino, Massimo Polizzi di Sorrentino, Donatella Laura Grotto e Antonio Campagnola con domicilio eletto presso il primo in Roma, v. le Parioli, 180;

contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avv. Angela Raimondo dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21; 
nei confronti di
Soc. Dafi a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Danila De Santis, Augusto Manni e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via degli Avignonesi, 5; 
Luigi Maglietta, Diego Denaro, n.c.; 
per l'annullamento
con l’atto introduttivo del giudizio
della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, n. 1056 del 6 maggio 2010, prot. 31232 di approvazione del progetto di massima per varianti di riqualificazione dell’area del Punto Verde Infanzia 3.2. “Viale di Villa Massimo”;
e conseguentemente
degli atti costituenti la concessione per la realizzazione e gestione del predetto Punto Verde Infanzia;
della Determinazione n. 2435 del 2009 prot. QL92062;
degli atti relativi alla Conferenza dei Servizi convocata con note del Dipartimento Tutela Ambientale prot. QL8123 del 2010 e di cui al verbale prot. QL16770 del 10 marzo 2010 e al verbale di chiusura della medesima Conferenza del 6 maggio 2010 prot. QL 3110;
del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali con nota prot. RI/6918 del 23 marzo 2010;
nonché ogni altro atto connesso, coordinato, anteriore e conseguente;
con i motivi aggiunti depositati in data 5 febbraio 2013
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale Dipartimento X, Tutela ambientale e del verde - protezione civile, n. 33 del 7 gennaio 2013, di approvazione del progetto esecutivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della Soc. Dafi a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con i motivi aggiunti in epigrafe specificati gli istanti impugnavano, chiedendone la sospensione degli effetti, la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo, evidenziando l’avvio dei lavori e, dunque, il pericolo di un danno grave ed irreparabile nelle more della trattazione del merito del ricorso, già fissato per il prossimo 7 marzo;
Considerato che con la nota del 6 febbraio 2013 Roma Capitale sospendeva i lavori oggetto della controversia “nelle more delle verifiche ed adempimenti” della stessa Amministrazione, alla luce anche di sopraggiunte problematiche attinenti a vincoli insistenti sull’area interessata dai lavori;
Rilevato che, tuttavia, la difesa comunale precisava in camera di consiglio che il predetto provvedimento di sospensione non doveva intendersi emesso sine die, ma unicamente con effetto sino all’odierna camera di consiglio ed alla pronunzia cautelare di questo Tribunale;
Ritenuto che la complessità della fattispecie richiede un approfondito esame nel merito, per il quale risulta già fissata la data dell’udienza di discussione del prossimo 7 marzo 2013, cui seguirà speditamente il provvedimento del Tribunale;
Ritenuto che, pertanto, appare al Collegio opportuno lasciare la situazione ad hunc integra, nelle more del compiuto giudizio di merito, nel quale sarà esaminata completamente la controversia, stante anche la disponibilità data dalle parti alla rinunzia dei termini a difesa;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare e, per l’effetto, di sospendere gli effetti del provvedimento da ultimo impugnato;
Ritenuto, tuttavia, anche per la complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto, sospende il provvedimento da ultimo impugnato.
Rinvia per la trattazione del merito all’udienza del 7 marzo 2013, che risulta già fissata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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