28 febbraio 2016

ABUSI EDILIZI MUNICIPIO II



                                                                          Il Panamino

Sembra incredibile come le istituzioni non si rendano conto di quale ricchezza siano  portatori i comitati e le associazioni dei cittadini perseverando nel fatto di ignorarli,non comprendendo di fatto che potrebbero essere un valido aiuto e sostegno nel governo del territorio.Sintomatico quanto accaduto nel II Municipio e di cui riportiamo ,fedele,la cronaca.
Sapranno fare tesoro degli errori della precedente amministrazione coloro i quali si accingono a raccoglierne il testimone?Ne siamo dubbiosi ,ma la speranza è l'ultima a morire.
D.F.


GLI ANTEFATTI
Il Comitato Panama Verbano aveva consegnato nella Primavera  del 2014 al Municipio II una relazione dettagliata sullo stato delle concessioni all'interno di Villa Ada. Fra le varie problematiche segnalate c'era anche quella del bar Panamino  per presunti abusi edilizi (Parco Rabin - area vincolata - su via Panama).  Ora  il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente pochi giorni fa  contro il ricorso presentato dai titolari della concessione (trovate la sentenza a se guire) disponendo la demolizione d’ufficio delle opere abusive, ed in particolare del "manufatto di circa mq 90 realizzato in sostituzione del vecchio gazebo, dei container metallici adibiti a servizi igienici nonché delle opere funzionali all’allargamento della piazzola a servizio del chiosco".

Nel 2015 il mini mini Presidente Gerace aveva ottenuto - unico Municipio di Roma - ben 300.000 per la demolizione delle opere abusive che sarebbero stati utilizzati secondo un elenco di priorità che doveva essere redatto dall'Ufficio Tecnico. 
Ebbene, questi fondi non sono più disponibili.


Si è appreso  che i 300.000 Euro per gli abbattimenti sono "sfumati" perchè non sono stati "spesi" entro il 2015. Il Municipio ne ha chiesti altrettanti in un fondo vincolato per il 2016 ma la Ragioneria NON ha ancora risposto...


A seguire il testo della lettera  con cui si ricorda la grave situazione che persiste a Villa Massimo - ancora chiusa al pubblico -, il caso del Panamino,  nonchè quello dell'Axel a Piazza Mancini inviata agli  organi istituzionali di Roma Capitale e del Municipio II di ripristinare nel bilancio 2016 tale cifra e di fornire ai cittadini spiegazioni sulle ragioni dell'inutilizzo dei fondi.

LA LETTERA INVIATA ALLE ISTITUZIONI


Al Commissario Straordinario di Roma Capitale
Francesco Paolo Tronca

Al Sub Commissario Referente per il Municipio 2
Livio Panini d’Alba

Al Presidente del Municipio 2
Giuseppe Gerace

All’Assessore all’Ambiente, Parchi e Ville del Municipio 2
Emanuele Gisci

All’Assessore alle Attività Produttive del Municipio 2
Emilia La Nave

All’Assessore ai LLPP
Assunta Santoriello

Al Presidente della Commissione Bilancio Municipio 2
Mattia Ciampicacigli

Al Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza
Andrea Liburdi


Oggetto: Fondo di 300.000 Euro per demolizione opere abusive nel Municipio 2

Egregi Commissari, Presidente, Assessori, Consiglieri,

risale a pochi giorni fa il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Eolie s.r.l. e Panamino s.r.l concernente la demolizione di opere abusivamente realizzate e il risarcimento dei danni relativi al punto ristoro presente a via Panama, nell’area vincolata di Parco Rabin (Villa Ada). Finalmente concluso il percorso giudiziario si può, pertanto, procedere all’abbattimento delle opere abusive.

E’ invece trascorso già un intero anno dalla richiesta – ricordiamo sottoscritta da ben 22 Comitati e Associazioni del Municipio 2 – con cui si chiedeva di procedere tempestivamente al ripristino della legalità per la pineta di Villa Massimo (…) liberando il giardino pubblico dai manufatti realizzati senza concessione edilizia con immediato ripristino dei luoghi e di provvedere con urgenza alla riqualificazione, riapertura e riconsegna dell’intero giardino pubblico alla cittadinanza chiuso da ben quattro anni ormai!

Il 28 aprile 2015 venivano posti i sigilli dai VVUU del Municipio 2 alla pista di pattinaggio Axel di piazza Mancini (Flaminio) al centro di una lunga controversia per presunti abusi edilizi.
E saranno certamente molti altri gli abusi edilizi da perseguire e le demolizioni da programmare nel Municipio 2.

Dopo l’annuncio in primavera (e la conferma in autunno anche sugli organi di stampa) della disponibilità nel bilancio 2015 del Municipio 2 (unico fra tutti!) della somma di 300.000= Euro per la demolizione di opere abusive, veniamo oggi a sapere  - con grande rammarico e incredulità - dagli Uffici Tecnici del Municipio 2 che tale cifra è da considerarsi “persa” perché non utilizzata entro l’anno di riferimento. Ci è stato assicurato che la procedura di gara per l’individuazione dell’impresa cui affidare  l’attività di demolizione è stata espletata e che si sarebbe conclusa negli ultimi giorni di dicembre 2015 anche se non ci è stato possibile trovare pubblicato sul sito del Municipio 2, nella sezione Bandi e Gare, alcun documento che lo attesti. Ci è stato anche spiegato che gli Uffici Amministrativi del Municipio hanno stilato un elenco di opere abusive da abbattere stilato secondo un ordine di priorità ben preciso in attesa di disporre dei fondi per assegnare l’appalto.

Chiediamo con fermezza e determinazione che i fondi destinati alla demolizione delle opere abusive siano nuovamente resi disponibili nel bilancio 2016 del Municipio 2 per far sì che l’ordine di demolizione delle opere abusive sia immediatamente reso esecutivo.
L’auspicio è che la priorità degli interventi sia  individuata per quegli abusi che hanno determinato, più di altri, disagi e conseguenze alla collettività limitando l’interesse pubblico.

Profondamente delusi e amareggiati da questa vicenda e anche del fatto che nessun eletto del Municipio 2  abbia ancora ritenuto opportuno informare la cittadinanza  sulle motivazioni dell’avvenuta  perdita di 300.00= Euro dal bilancio municipale del 2015, distintamente salutiamo.


Seguono adesioni





LE RISPOSTE DEL II MUNICIPIO
 
Il 20 febbraio un incontro dopo che ventidue comitati hanno scritto il 17 febbraio al presidente del municipio II Giuseppe Gerace e alla sua giunta chiedendo «di procedere tempestivamente al ripristino della legalità per la pineta di villa Massimo, un bene comunale di alto pregio paesaggistico, vincolato fin dal 1927; di liberare il giardino pubblico dai manufatti realizzati senza concessione edilizia con immediato ripristino dei luoghi e di provvedere con urgenza alla riqualificazione, riapertura e riconsegna dell’intero giardino pubblico alla cittadinanza». Dalla loro parte hanno gli atti del Consiglio di Stato e della Soprintendenza paesaggistica. «Basta è ora che il municipio agisca e faccia gli atti dovuti - afferma Maurizio Centili, del Comitato Villa Massimo -. Secondo l’ Art 21 della regionale numero 75 del 2008 una volta accertato l’abuso edilizio il municipio deve fare un atto in cui intima a chi ha fatto l’abuso di abbatterlo e di ripristinare lo “stato dei luoghi”: la sentenza del Consiglio di Stato è di molti mesi fa sui manufatti abusivi. Il municipio doveva intimare questi atti già da tempo: adesso sono curioso di vedere quanto sarà tempestivo».
La replica del Municipio
Con l’assessore municipale all’Ambiente Emanuele Gisci si è svolto l’ incontro del 20 febbraio: «Ha detto che hanno mandato tutti gli atti all’assessore alla trasparenza», afferma combattivo Maurizio Centili. Ma Emanuele Gisci è tranquillo del fatto suo: «Ho spiegato loro - annuncia - che la concessione-convenzione dell’attuale gestore sull’area verde e sul punto ristoro è stata revocata dal Campidoglio, e il municipio ha fatto tutti gli atti al momento previsti. Ha sospeso la realizzazione di qualsiasi altra opera all’interno di quel parco, e adesso entro i 30 giorni previsti verranno emessi dagli uffici municipali gli altri atti necessari perché si demoliscano tutte le opere abusive e vi sia il ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietario». I 30 giorni previsti - precisa inoltre Emanuele Gisci - scadono ai primi di marzo e riguardano soprattutto il punto ristoro e punto verde infanzia, mentre «le competenze per il ripristino l’area giochi e la villa sono a carico dell’Ufficio Giardini del Campidoglio».
16 ottobre 2015
Gerace: Relazione di due anni al Governo –Ottenuti 300.000,00 € per la demolizione di opere abusive.



SENTENZA TAR "PANAMINO" 


N. 00498/2016REG.PROV.COLL.
N. 01736/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2015, proposto da:
Eolie s.r.l. e Panamino s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese in giudizio dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7; 
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall' avvocato Rodolfo Murra, e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUATER n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusivamente realizzate e risarcimento dei danni


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini e Murra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1.- La società Eolie s.r.l. e la società Panamino s.r.l. impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 gennaio 2015 n. 1599 che ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) dalle stesse proposto avverso la determina dirigenziale del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) 8 novembre 2012 n. 2195, recante l’ingiunzione a demolire tutte le opere abusivamente realizzate sul terreno di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via Panama s.n.c. altezza largo Blangladesh, all’interno del parco Rabin in Villa Ada, nonché avverso gli atti presupposti specificamente indicati nell’epigrafe dell’atto di appello; con motivi aggiunti di primo grado è stata impugnata la determina dirigenziale 26 marzo 2014 n. 731 con la quale l’amministrazione capitolina, constatato l’inadempimento del pregresso ordine di riduzione in pristino, ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere abusive, ed in particolare del manufatto di circa mq 90 realizzato in sostituzione del vecchio gazebo, dei container metallici adibiti a servizi igienici nonché delle opere funzionali all’allargamento della piazzola a servizio del chiosco.
Le società appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base del solo rilievo della carenza di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere edilizie, senza considerare la speciale posizione delle odierne appellanti, concessionarie di manufatti di proprietà comunale ed incaricate della gestione del chiosco-bar e della manutenzione del limitrofo parco per conto dell’ente comunale.
Le appellanti concludono per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e con il risarcimento dei danni corrispondenti al valore del bene da demolire nonché per il mancato godimento del bene stesso.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere all’appello e per chiederne la reiezione con ogni statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza cautelare 15 aprile 2015 n. 1583 è stata disposta la sospensione della esecutività della impugnata sentenza in attesa della definizione merito del giudizio.
All’udienza pubblica del 19 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3.- La questione da dirimere, di agevole soluzione, può compendiarsi nel tema se il concessionario di suolo o di opera pubblica debba previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.
La risposta al quesito non può che essere affermativa.
Invero, nell’ordinamento non esiste alcuna disposizione normativa che esoneri un soggetto privato che intenda, su un suolo ottenuto in concessione, eseguire opere edilizie dall’acquisizione del titolo edilizio, secondo quanto a tal uopo prevede il Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001: occorre infatti prescindere dalla titolarità (pubblica o privata) delle aree ovvero dei manufatti sulle quali dette opere debbano in concreto incidere, giacché i rispettivi titoli rispondono a norme, esigenze e interessi pubblici diversi, a tacere di ogni altra differenza procedimentale e strutturale.
Alla luce di tale dirimente considerazione non appaiono condivisibili i tentativi delle società appellanti di supplire alla deficienza del titolo introducendo argomenti afferenti la intervenuta approvazione delle opere da parte del’autorità comunale.
4.- Nemmeno rileva che l’opus novum (i.e., nel caso in esame, il manufatto eseguito in sostituzione del vecchio gazebo in legno) sviluppi una cubatura inferiore ovvero una minore superficie di quello preesistente, come prospettato dalle società appellanti. Ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche quando – come appunto nel caso di specie - sia quest’ultima proprietaria del suolo ovvero della costruzione oggetto di ristrutturazione ma l’iniziativa dell’intervento faccia capo- come nel caso in esame – al gestore del chiosco-bar cui è destinato l’immobile oggetto di intervento.
Altro è il caso delle opere realizzate a iniziativa della stessa amministrazione comunale proprietaria, in cui l’approvazione dell’opera con delibera di Consiglio comunale (ovvero della Giunta, nei casi previsti dalla legge) assorbe ex se - ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 380 del 2001 - l’ordinario procedimento abilitativo delle opere edilizie.
5.- Peraltro, oltre al dirimente profilo di cui si è detto, vale osservare che il richiamo alle precedenti delibere comunali approvative delle opere poi oggetto di concessione in favore di esse deducenti non giova alle ragioni delle società appellanti. Infatti l’ordine di demolizione oggetto del ricorso di primo grado non riguarda dette opere nella loro originaria consistenza, ma i successivi interventi edilizi posti essere a iniziativa esclusiva delle società che gestiscono il chiosco-bar e che a ragione sono stati sanzionati con l’ordine di riduzione in pristino, in quanto non sorretti da idoneo titolo.
Al proposito giova rilevare che il progetto definitivo relativo alla sistemazione a verde dell’area in oggetto e l’approvazione della concessione-convenzione per l’installazione di un chiosco-bar è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 432 del 23 luglio 2002, mentre l’accertamento delle infrazioni edilizie ha fatto seguito al sopralluogo della Polizia municipale del 27 febbraio 2008: la cesura temporale è anch’essa sintomatica del fatto che le opere ritenute abusive dall’amministrazione capitolina nei provvedimenti sanzionatori in primo grado impugnati siano diverse da quelle oggetto dell’originaria approvazione di Giunta.
6.- Quanto alle determinazioni dirigenziali del Dipartimento politiche ambientali e risorse agricole di Roma Capitale dell’ 11 aprile 2008 e del 22 giugno 2009, il Collegio osserva che neppure ad esse può riconnettersi, come pretenderebbero le appellanti, valenza surrogatoria del titolo edilizio.
Con la prima di tali determinazioni, infatti, il dirigente si limita ad approvare “le opere di migliorie” del chiosco, riconoscendone la pubblica utilità, ai soli fini della ammissione della Eolie s.r.l. al finanziamento agevolato presso l’istituto di credito convenzionato con il Comune di Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma). Con la seconda determinazione, il dirigente prende atto della prospettata esigenza di Eolie s.r.l. di associarsi con la società Panamino per la gestione del chiosco-bar e dei servizi annessi.
7.- Da ultimo, è il caso di aggiungere che, in mancanza di espressa previsione normativa, non può assumere valenza sostitutiva del titolo edilizio il fatto che le società appellanti siano rimaste affidatarie dei servizi di pulizia e manutenzione del Parco Rabin, nell’intorno del chiosco-bar oggetto dell’ordine di ripristino. L’affidamento dei detti servizi a mezzo di concessione-convenzione è atto autonomo e separato rispetto a quello che rende legittimi gli interventi edilizi e non ha efficacia abilitante sotto tale profilo.
8.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 1736/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





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