22 maggio 2018

Sentenza Corte Costituzionale su pareggio di bilancio

 


 
 
 
 
Dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017, che ha sancito che gli avanzi di amministrazione devono rimanere a disposizione delle amministrazioni anche ai fini vincoli di finanza pubblica, è arrivata ieri,21 maggio, un’altra sentenza della Consulta dello stesso tenore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101 del 17 maggio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Significa che i comuni che hanno realizzato avanzi nel bilancio dell'anno precedente, una volta accertato l' avanzo nel bilancio consuntivo, possono utilizzare quelle risorse nel bilancio successivo, cosa che prima non potevano fare. Resta da capire il quando: la prima sentenza era atemporale, questa dice dal 2020.
Insomma, si intacca il "non ci sono i soldi" usato come alibi da molti sindaci.
 

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