19 settembre 2017

STUPRI ED INADEGUATEZZA DEL CODICE PENALE

Il recente caso del feroce stupro commesso dal branco di Rimini, che comprendeva anche un diciassettenne, dovrebbe portarci a riflettere sull'inadeguatezza del nostro codice penale nel perseguire crimini particolarmente efferati compiuti da minori. Mentre il soggetto con meno di 14 anni é, per presunzione assoluta, non imputabile, il minore tra questa età e i 18 anni, lo è solo se il giudice ne accerta la maturità e la capacità di intendere la portata della propria azione delittuosa. In difetto di questo accertamento il minore non può essere imputato.
Ma può essere compatibile, anche solo in linea teorica, un quadro di immaturità e inconsapevolezza, con l'adulta ferocia incisa da quel minore nella carne viva e nella psiche dell'indifesa giovane donna sulla spiaggia di Rimini?
In altri ordinamenti, come in quello degli Stati Uniti, é quasi prassi che un minore di 18 anni (ma con più di 14 anni), accusato di omicidio o altri gravi delitti, sia non solo presunto imputabile ma spesso processato come adulto.
In Inghilterra e' comune che un minore di 18 anni sia processato in Criminal Court invece che nelle Youth Courts per reati come l'omicidio volontario o la violenza sessuale.
Invece in Italia, faremmo bene a prepararci ad arrossire di vergogna per quando la giovane vittima della ferocia del branco, leggerà che - come auspicato dal padre del minore - il suo bestiale torturatore sarà già in libertà, perché giudicato, da un tribunale minorile, incapace di intendere e di volere.
Rif Raf

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