20 maggio 2017

NO ALLA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE ELETTORALE

A proposito dell'ultima proposta di legge elettorale presentata da Renzi e dai suoi sodali, pubblichiamo il comunicato del Comitato per il NO








Per approfondire, pubblichiamo la proposta di legge elettorale



TESTO COORDINATO DELLE LEGGI ELETTORALI RISULTANTI DEI DUE CONSULTELLUM E LA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO FIANO
DEL 17 MAGGIO 2017
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali
 
(LEGENDA: in Neretto - talvolta preceduto dalle doppie parentesi - le modifiche da ultimo apportate dalle leggi elettorali del 2005 e del 2015 ai Testi Unici; in Neretto Giallo le modifiche proposte il 17 maggio 2017)
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati

 TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
 
 Art. 1. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 1). 
 
 
 1. La Camera dei deputati  è eletta a suffragio universale, con
voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti in collegi plurinominali, espresso in un unico turno elettorale.
 2. Il territorio nazionale  è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
 
3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai candidati, ciascuna circoscrizione  è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale  è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno
di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83. nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico. 
 
Art. 2.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 2, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 4).
 
 
 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che  è circoscrizione
elettorale,  è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del
presente testo unico. 
 1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol  è
costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota
di seggi spettante alla circoscrizione  è attribuita con il metodo
del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI
del presente testo unico.
 
Art. 3.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5).
 
 
 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico,  è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione
dei comizi. 
 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali.  è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica. 
 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a
ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo
sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali  è assegnato un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.
 
 
Art. 4.
 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 3). 
 
 
 1. Il voto  è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica. 
 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale per la scelta della lista, da
esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna
lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso
di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della
medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso
diverso rispetto al primo.
 
TITOLO II
ELETTORATO

CAPO I
Elettorato attivo
Art. 5.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4).
 
 
 L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste
elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la
scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle
disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni. 
CAPO II
Eleggibilità
Art. 6.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5).
 
 
 Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. 
Art. 7.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 2).
 
 
 Non sono eleggibili: 
 a) i deputati regionali o consiglieri regionali; (18) 
 b) i presidenti delle Giunte provinciali; 
 c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti; 
 d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di
pubblica sicurezza; 
 e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
 f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della
Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i
commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il
commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il
presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle
d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette
cariche; 
 g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; 
 h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del
loro comando territoriale. 
 Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite
anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite
presso corrispondenti organi in Stati esteri. 
 Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di
durata della Camera dei deputati. 
 Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi
previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei
corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale
presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal
collocamento in aspettativa. 
 L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza
dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 
 Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. 
 In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità
anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
Art. 8.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 3).
 
 
 I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera
dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle
circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in
ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della
candidatura, non si trovino in aspettativa. 
 I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non
possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
Art. 9.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7).
 
 
 I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari,
ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle
ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia
quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati
sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di
ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da
Governi esteri. 
Art. 10.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8).
 
 
 Non sono eleggibili inoltre: 
 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali
di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per
contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o
autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che
importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme
generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali
la concessione o la autorizzazione  è sottoposta; 
 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e
imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con
sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una
legge generale dello Stato; 
 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo
permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai
nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. 
 Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di
consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di
Prefettura. 
TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Art. 11.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9).
 
 
 I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
 Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera
nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. 
 Il decreto  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45°
giorno antecedente quello della votazione. 
 I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al
pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. 
 Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi
nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei
comizi. 
 
Art. 12.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte).
 
 
 Presso la Corte di Cassazione  è costituito, entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e
quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. 
 
Art. 13.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo).
 
 
 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui
giurisdizione  è il comune capoluogo della regione  è costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
 
Art. 14.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio
 1956, n. 493, art. 6). 
 
 
 I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le
liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. 
 I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono
tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca
tale simbolo. 
 Non  è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,
usati tradizionalmente da altri partiti. 
 Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonch è
le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica. 
 Non  è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni
effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad
altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. 
 Non  è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. 
 Non  è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. 
 
 
Art. 14-bis.
 
 
 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma,
della Costituzione. 
 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti
di cui all'articolo 15, primo comma. 
 
Art. 15.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 7).
 
 Il deposito del contrassegno ((di cui all'articolo 14)) deve essere
effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del
42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 
 Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8
alle ore 20. 
 Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare. 
 
Art. 16.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 8).
 
 Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza
del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del
contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità
dell'avvenuto deposito. 
 Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che
non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48
ore dalla notifica dell'avviso. 
 Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a
sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro
contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano
facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni
depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da
chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti. 
 Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono
essere notificate ai depositanti ((...)) delle liste che vi abbiano
interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale
nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle liste che vi abbiano interesse. 
 
Art. 17.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9).
 
 All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un
rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo
incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, ((delle liste di candidati nei collegi
plurinominali della circoscrizione)) e dei relativi documenti. 
 La designazione  è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno
antecedente quello della votazione. 
 Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33°
giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il
deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti
precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per
fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova
designazione si riferisce. 
 
Art. 18.
 
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)). 
 
Art. 18-bis.
 
 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei
seggi nei collegi plurinominali nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 iscritti nelle liste elettorali di comuni nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. Nel caso di  collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni  è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
2. Nessuna sottoscrizione  è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52)). In
tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da
uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il
Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio
elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di
presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione  è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica. 
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore .
 
 3. Ogni lista, all'atto della presentazione,  è composta da un
candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo
un ordine numerico. La lista  è formata da un numero di candidati
pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al
collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento,
con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna
delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in
lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di
inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati
capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi
più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con
arrotondamento all'unità più prossima. 
 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista  è allegato un
elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di
sesso femminile.
 
 
Art. 19.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 11, comma 4°, e L. 16 maggio
 1956, n. 493, art. 36). 
 
 
 1. ((A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere
incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro
collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste
con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se
capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali)). 
 
1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste
diverse nei   collegi   plurinominali   o   uninominali,  a  pena  di   nullità
dell'elezione.
2.   Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.
3.   La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
5. A pena di nullità dell'elezione, Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione.
 
Art. 20.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L.
31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3).
 
 
 Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale ((del capoluogo della regione)) dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20. 
 Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli
atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione
nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti
separati, dal prescritto numero di elettori. 
 Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche
collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i
sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione. 
 I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati. 
 La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti
il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita
dei candidati, nonch è il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere
iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere
l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. 
 Nelle dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve
essere specificato con quale contrassegno depositato presso il
Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi. 
 La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25. 
 
Art. 21.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16
febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma).
 
 
 La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel
caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi
dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli
atti, di cui una copia  è consegnata immediatamente al presentatore. 
 Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione ((delle liste di
candidati nei collegi plurinominali presentate)) , dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati,  è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.
 
 
Art. 22.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3
e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11).
 
 
 L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste
dei candidati: 
 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle
designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
17; 
 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato
presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e
16; 
 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non
valide se non corrispondono a queste condizioni; ((riduce al limite
prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a
quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di
candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo
18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al
quarto periodo del medesimo comma)); 
 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la
prescritta accettazione; 
 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle
elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il
certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 
5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominali;
 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione; 
1)     ((6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali,
comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: 
 a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
 b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;)) 
 ((6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle
verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei
criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della
composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel
modo seguente: 
 a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
 b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis)). 
 7) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. 
 I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la
stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale
circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla
lista. 
 L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il
giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati
delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti
nonch è correzioni formali e deliberare in merito. 
 
 
Art. 23.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12).
 
 
 Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai
delegati ((...)) di lista. 
 Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i
delegati ((...)) di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. 
 Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. 
 Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di
corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le
proprie deduzioni. 
 Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo
presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente
dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le
operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. 
 L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. 
 Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. 
 
Art. 24.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, nn. 5, 6, 7 e 8, e L. 16
 maggio 1956, n. 493, art. 13). 
 
 
 L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia
stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni: 
 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270; 
 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare ((alle liste e ai
relativi contrassegni)). I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione ((e, unitamente ai nominativi dei
candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,
sui manifesti)) secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; 
2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni
adottate; 
 4) trasmette immediatamente ((alla prefettura del comune capoluogo
di regione)) le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali
devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del
contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5); 
 5) provvede, per mezzo ((della prefettura del comune capoluogo di
regione)), alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi
contrassegni - delle liste nonch è alla trasmissione di esse ai
sindaci ((dei comuni inclusi nei collegi plurinominali)) per la
pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di
ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli
uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le
altre per l'affissione nella sala della votazione. 
 
Art. 25.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 14).
 
 
 Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un
notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui
((...)) all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma
autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna
sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti
((...)) della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli
fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e
scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione  è presentato entro il venerdì precedente
l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o  è presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio
oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio
della votazione. 
 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136. 
 L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale  è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui
avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. 
 Per lo svolgimento del loro compito i delegati ((...)) di lista
devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata
dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del
deposito ((...)) delle liste dei candidati. Nel caso che alla
designazione dei rappresentanti ((...)) di lista provvedano delegati
dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli
della ricevuta rilasciata all'atto del deposito ((...)) delle liste. 
 
Art. 26.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°).
 
 
 Il rappresentante ((...)) di ogni lista di candidati ha diritto di
assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al
tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che
gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare
inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 
 Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata,
fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o
che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali. 
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299))
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299))
Art. 29.
 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). 
 
 
 La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le
liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni
prima della data di convocazione dei comizi. 
 
Art. 30.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°).
 
 
 Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il
Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio
elettorale di sezione: 
 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione,
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto
di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal
segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 
 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di
voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art.
51; 
 4) tre copie del manifesto contenente le ((liste dei candidati
del collegio plurinominale)) e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione
dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala
della votazione; 
 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma
dell'art. 25, secondo comma; 
 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi
sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno
del numero delle schede contenute; 
 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 
 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede
autenticate da consegnare agli elettori; 
 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del
voto. 
 
 
Art. 31.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 16). 
 
 ((1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono
in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate inseriti al centro di appositi rettangoli)). nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
 ((2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono
riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente,
della prima e della seconda preferenza)). 
 ((2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda
unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i
contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle
liste ammesse al ballottaggio  è stabilito con sorteggio da
effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale)). 
 
 
 
Art. 32.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22).
 
 
 I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica
progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata
al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
 ((Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
 Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto,
le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per
timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico)).
 Art. 33.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 17).
 
 
 Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato,
con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il
buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale
occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
 Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni
elettore può ricorrere al Prefetto, perch è, ove ne sia il caso,
provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le
operazioni di cui al comma precedente.
 La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme ((con i
pacchi)) delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i
bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello
della elezione.
Art. 34.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L.
16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°).
 
 
 In ciascuna sezione  è costituito un Ufficio elettorale composto di
un presidente, ((di quattro scrutatori)), di cui uno, a scelta del
presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
 Art. 35.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e
comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2°
 e 3°).
 
 
 La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal
Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il
trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati,
gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che
esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e,
occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari
appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del
Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli
appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38.
 L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
 Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello,  è tenuto al
corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e
giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone
idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
 Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il
Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco
dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i
relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali
successive variazioni.
 In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la
presidenza il Sindaco o un suo delegato.
 Delle designazioni  è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri,
vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei
rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o
dagli uscieri degli Uffici di conciliazione o dai messi comunali.
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1989, N. 95))
Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1989, N. 95))
Art. 38.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20).
 
 
 Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di
sezione, di scrutatore e di segretario:
 a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il
settantesimo anno di età;
 b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti;
 c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; ((39))
 d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici
condotti;
 e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o
comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
 
Art. 39.
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1970, N. 312))
Art. 40.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 18, comma 1°).
 
 
 L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è
obbligatorio per le persone designate.
 Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il
presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
 Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti ((...)) di
lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici
ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 41.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 19, comma 2°).
 
 
 Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il
segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i
rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati.
 Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia
mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione
alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti
di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause
di esclusione di cui all'art. 38.
TITOLO IV
DELLA VOTAZIONE
Art. 42.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16
 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5).
 
 
 La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta
al pubblico ((...)).
 La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
 Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in
quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare,
trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
 Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata
chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e
sempre visibile a tutti.
 Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere
quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di
un riparo che assicura la segretezza del voto.
 Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli,
ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino,
devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni
comunicazione dal di fuori.
 L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi,
durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano
essere letti dagli intervenuti.
Art. 43.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32).
 
 
 Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51,
possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
  È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad
offendere.
Art. 44.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33).
 
 
 Il presidente della sezione  è incaricato della polizia
dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e
delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che
disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o
commettano reato.
 La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella
sala delle elezioni.
 Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle
immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua
opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere
dalla Forza.
 Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni
della sezione.
 Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve,
qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza
entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le
operazioni elettorali.
 Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad
ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui  è
la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade
adiacenti.
 Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il
regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli
elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi
rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
 Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino
artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di
restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo
che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò  è dato atto
nel processo verbale.
Art. 45.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°).
 
 
 Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo
aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
 Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti nella sezione.
 Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di
ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della
scheda stessa.
 Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che
chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico
stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Subito topo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna
scheda.
 Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può
allontanarsi dalla sala.
 Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate
da ciascun scrutatore.
 Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la
sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede
rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)).
 Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza
pubblica.
Art. 46.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 35, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 23, ultimo comma, e 28, comma 1°).
 
 
 ((1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per
l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali)).
 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei
relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui
all'articolo 50, ultimo comma.
 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 47.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°).
 
 
 Ha diritto di votare chi  è iscritto nelle liste degli elettori
della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e
51.
 Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo
dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37).
 
 ((Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano,
previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come
elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle
liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purch è siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in
una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa
presentazione della tessera elettorale)).
 Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del
presidente, in calce alla lista della sezione e di essi  è presa nota
nel verbale.
 
Art. 49.
 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38).
 
 
 ((I militari delle Forze armate nonchè gli appartenenti a corpi
organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di
polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a
votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio)).
 Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in
soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con
precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono
iscritti in una lista aggiunta.
  È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali.
 La loro iscrizione nelle relative liste  è fatta a cura del
presidente.
 
Art. 50.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23).
 
 
 I ((naviganti)) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi
a votare nel Comune ove si trovano.
 Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del
Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative
liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai
seguenti documenti:
 ((a) certificato del comandante del porto o del direttore
dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova
nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per
motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore
dell'aeroporto viene considerato autorità certificante));
 b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma,
attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al
Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della
volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova
per causa di imbarco.
 I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della
sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
 I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma,
compileranno gli elenchi dei ((naviganti)) che hanno tempestivamente
espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di
imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio
delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota,
a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.
Art. 51.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°).
 
 
 I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel
luogo di ricovero.
 A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il
terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del
Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La
dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della
sezione alla quale l'elettore  è assegnato e il suo numero di
iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal
certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del
direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero
dell'elettore nell'Istituto, ed  è inoltrata al Comune di
destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del
segretario dell'Istituto stesso.
 Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi
distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine
previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale,
all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne
nota sulla lista elettorale sezionale;
 b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per
telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi
previsti dalla lettera a).
Art. 52.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°).
 
 
 Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti  è
istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di
500.
 Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura
del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono,
tuttavia, essere assegnato, in sede di revisione annuale delle liste,
gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto
che ne facciano domanda.
 Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due
elezioni.
Art. 53.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°).
 
 Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi
ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui  è aperta la
votazione, dal presidente della ((sezione elettorale nel cui collegio
plurinominale))  è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno
degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario
ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia
rispettata la libertà e la segretezza del voto.
 Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità
di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista
aggiunta da allegare a quella della sezione.
 Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un
plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei
deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate
alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate
alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli
elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
 
 
Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299))
Art. 55.
(T. U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39).
 
 
 Gli elettori non possono farsi rappresentare n è, qualora votino in
Italia, inviare il voto per iscritto.
 I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da
altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto
come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto ((in un
qualsiasi Comune della Repubblica)).
 Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un invalido. Sul suo certificato elettorale  è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale
compito.
 I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta.
 L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo
accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel
verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo
specifico di questa assistenza nella votazione, il nome
dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato
l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
 Il certificato medico eventualmente esibito  è allegato al verbale.
 ((L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale,
mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella
tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni)).
 Art. 56.
 
 
 ((1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori
agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai
funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati n è
parenti fino al quarto grado di candidati.
 2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro
elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi
diritto od applicazione di marche)).
Art. 57.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 25).
 
 
 Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare
nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta
d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla
pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso,
nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi
del documento.
 Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
 a) le carte di identità e gli altri documenti di
identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i
documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e
possano assicurare la precisa identificazione del votante;
 b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e
convalidate da un Comando militare;
 c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini
professionali, purchè munite di fotografia.
 In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri
dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta
l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di
identificazione.
 Se nessuno dei membri dell'Ufficio  è in grado di accertare sotto
la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può
presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne
attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma
il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.
 L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella
colonna di identificazione.
 In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il
presidente a norma dell'art. 66.
Art. 58.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
 
 Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
 ((L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può
anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo
del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle
apposite linee orizzontali)). Sono vietati altri segni o indicazioni.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla
((...)). Di queste operazioni il presidente gli dà preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
 Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la
scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della
scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla,
facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la
firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea
tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
 Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato,
apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata.
 Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o
della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori
che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate
al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
 COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
 
 
 
Art. 59.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 1°, 2°, 8° e 11°).
 
 
 Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di
lista. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.
 PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
 
Art. 59-bis.
 
 ((1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato
capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista
medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
 2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del
contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista
medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza
tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende
che abbia votato anche per la lista stessa.
 4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali
poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il
voto  è nullo.
 5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto  è
nullo. sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido.
 
 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle
disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente
articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta
l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il
voto)).
 
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277))
Art. 60-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277))
 
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200, A SEGUITO DI
REFERENDUM POPOLARE))
 
Art. 62.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43).
 
 
 Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio
deve ritirare ((la scheda)), dichiarandone la nullità e l'elettore
non  è più ammesso al voto.
 
Art. 63.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44).
 
 
 Se un elettore riscontra che ((la scheda)) consegnatagli è
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia
deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo
però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente
vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
 Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la
seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene
prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo
stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma
dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma
dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.
 
Art. 64.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 45 e 48, L. 6 febbraio 1948, n.
29, art. 26, comma 5° e 6°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28,
comma 1°, 2° e 3°).
 
 
 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte
le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine
predetto.
 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo e, dopo aver provveduto a sigillare ((l'urna e la
scatola)) recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte
le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei
all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di
essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della
sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi
dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni
apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi
precauzionali.
 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
 5.  È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
 Art. 64-bis.
 
 
 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti
agli accessi della sala e dei sigilli ((dell'urna)) e dei plichi,
dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli
elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277))
Art. 66.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46).
 
 
 Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via
provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto
dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione.
 Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice
presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali.
TITOLO V
DELLO SCRUTINIO
Art. 67.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29,
art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo
comma).
 
 
 Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e
64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli
oggetti non necessari per lo scrutinio:
 1) dichiara chiusa la votazione;
 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,
dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui
all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste
devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè
dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo
stesso bollo dell'Ufficio.
 Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due
scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo
vogliano, ed il plico stesso  è immediatamente consegnato o trasmesso
((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata
del Tribunale competente, che)) ne rilascia ricevuta;
 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali
vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi ((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione
distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta)).
 Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di
esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
 
Art. 68.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 1° e 2°, e L. 16 maggio
 1956, n. 493, artt. 28, ultimo comma, e 31, ultimo comma).
 
 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attributo il voto ((e il
cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la
preferenza)).  al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,
insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista ((e
dei voti di preferenza)). di ciascun candidato nel collegio uninominale.
 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ((e i
voti di preferenza)). di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.
 4.  È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o
scatola, dopo spogliato il voto.
 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del
seggio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al
numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta
personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle
varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei
voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche,
delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica
lettura ed espressa attestazione nei verbali. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve
farsi menzione nel verbale.
 
Art. 69.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29).
 
 
 La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa
ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore,
salvo il disposto di cui all'articolo seguente. ((Quando un unico
segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito
al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno
stesso)).
Art. 70.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 30).
 
 
 Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, ((...)), 61 e
62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o
segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
 Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano
quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo
richiesti dagli articoli 45 e 46.
 
Art. 71.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1° e 50, comma 3°,
 prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°).
 
 Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le
difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione,
nonchè sulla nullità dei voti;
 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti
contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello
scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista ((e dei voti di
preferenza)) di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
 I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste
((e per i singoli candidati)), a seconda dei motivi di contestazione
che debbono essere dettagliatamente descritti.
 Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi
provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai
reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal
presidente e da almeno due scrutatori.
 
Art. 72.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 32).
 
 Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio
procede alla formazione:
 a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti
contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte
relative ai reclami ed alle proteste;
 b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede
consegnate senza appendice o numero o bollo o firma, dello
scrutatore;
 d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed
una copia delle tabelle di scrutinio.
 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)).
 I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il
sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti ((...))
di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
 I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati,
con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
 Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella
Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e
conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
 
 
Art. 73.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47,
n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma).
 
 Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di
scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della
votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14
del giorno seguente.
 Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le
anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle
ore 14 del ((lunedì)) successivo al giorno delle elezioni, chiudere
la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o
le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate,
e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero
fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2
dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni
elettorali.
 Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni
della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo
dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano
aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno
due scrutatori.
 La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte
annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il
quale ne diviene personalmente responsabile.
 In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo
comma dell'art. 75.
Art. 74.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo
 comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma).
 
 
 Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è
redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio
e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai
rappresentanti ((...)) delle liste presenti.
 Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte
dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami
presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o
non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...))) e delle decisioni
del presidente, nonch è delle firme e dei sigilli.
 Il verbale è atto pubblico.
 
Art. 75.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 33).
 
 
 Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa
certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto,
contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che
provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il
verbale  è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere
sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno
due scrutatori e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti.
L'adunanza  è poi sciolta immediatamente.
 Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori,
recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un
esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di
cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede la sezione.
 La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della
circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma
precedente, nonchè ((della cassetta, dell'urna)), dei plichi e degli
altri documenti di cui all'art. 73.
 L'altro esemplare del suddetto verbale  è depositato, nella stessa
giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed
ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne
conoscenza.
 Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di
cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi;  è vietato ogni stanziamento o
tramite non previsto dalle citate disposizioni.
 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 L'estratto  è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno
successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha
avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici
giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto.
Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza
dell'estratto.
 Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4°
comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o
del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le
carte ovunque si trovino.
 Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli
articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo
Stato.
Art. 76.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1, n. 1, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 34).
 
 L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli
atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni
in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili,
le disposizioni degli articoli 59, ((...)), 67, 68, 69, 70, 71, 72,
74 e 75;
 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti
le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha
sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda
necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a
richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio
stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni.
 Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che -
suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà
allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art.
81.
 Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
 
Art. 77.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 54, comma 1°, n. 2, e seguenti,
 e 58, ultimo comma, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 35).
 
 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di
cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,
da uno o più esperti scelti dal presidente:
 ((1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista.
Tale cifra  è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;))
((42))
 ((2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra  è data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio della lista stessa;))
 ((3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione.
Tale totale  è dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;))
((4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra  è data dalla somma
dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come
secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del
collegio;))
 ((5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria
dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre
individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di
presentazione nella lista;)) ((42))
 ((6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero
2), nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3) )).
 
a)   determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b)       determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è
data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista
stessa;
d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
 
 
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277))
Art. 79.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 34, comma 1°, n. 2).
 
 
 L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate,
salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
 Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il
riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati,  è
vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche
di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e
gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei
verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua
competenza.
 Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale
circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il
certificato d'iscrizione nelle liste ((della circoscrizione)).
 Nessun elettore può entrare armato.
 L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta
d'ingresso  è riservato agli elettori; l'altro  è esclusivamente
riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti
((...)) delle liste dei candidati.
 Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre
che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le
disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare
e di rimanere nell'aula i rappresentanti ((...)) delle liste dei
candidati.
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277))
 
Art. 81.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4).
 
 
 Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si
deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta
stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai
rappresentanti ((...)) di lista presenti.
 IL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
 Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i
nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine
determinato in conformità del numero 6) dell'art. 77.
 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534.
 L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti
dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e
pronuncia sui relativi reclami.
 Il secondo esemplare del verbale  è depositato nella Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale.
Art. 82.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40).
 
 
 Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a
rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede
l'Ufficio centrale circoscrizionale.
 
Art. 83.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16
 maggio 1956, n. 493, art. 36).
 
 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali
da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra  è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo contrassegno;
a)   determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
 
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale;
 
 3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima;
 
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
 
 4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3)
in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse.
 
c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio;
 5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero
2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi
espressi;
 6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340
seggi;
 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito
positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero
4);
 
 
 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per
ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali
dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
 
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nel l'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto   dell'eventuale   parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
 
 
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio  è attribuito alla
lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,
in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio
eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano
liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
 Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
 2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato
esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero
aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340
seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso
l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta
lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della
lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza.
 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi
assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A
questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e
3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre
liste.
 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato
esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste
che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali
nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno
di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a
ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di
cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede
quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
 6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini
del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per
l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al
comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi
assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
 
 7. 2. L'Ufficio centrale nazionale comunica provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
 
8. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare  è
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare  è depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.
 
Art. 83-bis.
 
 ((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi
plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
:
 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con
attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di
maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e
del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi
rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la
parte frazionaria del risultato;
 2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza,
divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della
lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo
ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista
maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi
nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di
collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai
sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da
attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli
indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista
di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in
caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a
sorteggio;
 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di
liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia
seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi
sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei
medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di
minoranza deficitario;
 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi
dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A
tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di
minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio
delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi
assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad
essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale.
In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di
seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha
ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del
quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui
 è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior
numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato
luogo alla assegnazione di seggio; il seggio  è assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete
quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi
alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio
centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con
le medesime modalità stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei
seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.
 
 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare
 è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione)).
 
Art. 84.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 4° e 5°, e L. 16 maggio
 1956, n. 493, art. 37).
 
 ((1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun
collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato
capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze
ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente , secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in procedendo secondo l'ordine decrescente.
 3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale
nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a
sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
 4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di
parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
 5. Dell'avvenuta proclamazione ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonchè alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che
la portano a conoscenza del pubblico)).
 
Art. 85.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 60, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 37).
 
 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare
alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla
data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale
prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio. è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.
 
 
Art. 86.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 61, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 38).
 
 ((1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
Sopravvenuta in un collegio plurinominale,  è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior
numero di preferenze)) primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.
 2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati
si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
 ((3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi
uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.))
 ((3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale,
il seggio  è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista)).
 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
 
Art. 87.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62).
 
 
 Alla Camera dei deputati  è riservata la convalida della elezione
dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle
contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio
centrale durante la loro attività o posteriormente.
 I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno
effetto.
 Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o
all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della
Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla
proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia
ricevuta.
 Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi
venti giorni dalla proclamazione.
 Art. 88.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 art. 41).
 
 
 I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni
nonch è i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico
sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o
senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata
del mandato parlamentare.
 Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di
aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi
dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi
per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e
detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza
mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva
dell'imposta di famiglia,  è loro corrisposta, a carico
dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del
collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre
corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
 Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non
può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni
se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla
scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
 Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha
potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al
comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per
qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di
ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
 Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare  è
considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed
 è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il
dipendente conserva inoltre, per sè e per i propri familiari a
carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di
assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse
effettivamente prestato servizio.
 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori
universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo
a domanda degli interessati.
 I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il
trattamento di cui godevano.
 
Art. 89.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64).
 
 
  È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e
accettare le dimissioni dei propri membri.
 
Art. 90.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65).
 
 
 Qualora un deputato sia tratto in arresto perch è colto nell'atto
di commettere un delitto per il quale  è obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se
l'arresto debba essere mantenuto.
Art. 91.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66).
 
 
 Non  è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai
deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.
TITOLO VI
((DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CIRCOSCRIZIONI VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL))
Art. 92.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 artt. 5 e 10, comma 1°).
 
 L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti
dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e con le modificazioni seguenti:
 1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
 ((1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
quando questa concorre alla determinazione del numero di voti
considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione
dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel
collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  è computato nel numero
dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è
contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando
tale lista è collegata al candidato proclamato eletto));
 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione
sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più
di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione  è ridotto della
metà;
 ((2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad
esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle
candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis,
comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo,
nonch è le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo));
 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle
ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno
di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
 ((4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo
93-ter, comma 1)).
 ((L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della
lista o di una delle liste cui  è collegato il candidato nel collegio
uninominale  è espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale  è un voto espresso anche in
favore della lista cui questi  è collegato quando il candidato  è
collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più
liste  è voto valido in favore del candidato medesimo ma non  è
attribuito ad alcuna delle liste cui questi  è collegato)).
 ((COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52)).
 
Art. 93.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
 artt. 37, secondo periodo, e 39).
 
 Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con
l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ((Ufficio centrale
circoscrizionale)).
 ((L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del
cancelliere, alle seguenti operazioni:
 a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
 b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i
voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali;
 c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel
collegio uninominale. Tale cifra  è data dalla somma dei voti validi
ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi  è collegato e dei voti
attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,
ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra  è data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il
nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle
liste alle quali  è collegato, il totale dei voti validi conseguiti
da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi
nel collegio nonchè i seggi provvisoriamente assegnati con le
modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio  è la medesima
con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio
nazionale)).
  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi ((, anche se non collegato ad una lista ammessa ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) )). 
 In caso di parità  è proclamato eletto il candidato più anziano
di età.
 
Art. 93-bis.
 
 ((1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali
della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol  è disciplinata
dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili,
con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I
candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo
maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono
attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4,
5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
quando questa concorre alla determinazione del numero di voti
considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto
della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate
per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi
attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel
collegio uninominale  è contraddistinto dal medesimo contrassegno di
quella lista ovvero quando tale lista  è collegata in un collegio
uninominale ad un candidato proclamato eletto.
 2. Con il decreto di cui all'articolo 3  è determinato il numero
dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non
assegnati nei collegi uninominali.
 3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali  è
fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste
di cui all'articolo 1, comma 2, presentate presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda
elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal
contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui
egli  è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno
di ciascuna delle liste cui egli  è collegato. Il candidato nel
collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di
presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali
le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda
elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun
candidato può accettare la candidatura in più di un collegio
uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura
della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di
una lista circoscrizionale  è nulla.  È nulla la candidatura in una
lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio
uninominale.
 4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere
indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno
o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonch è la
lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui
all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio
uninominale  è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di
più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo
cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
 5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da
non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico
comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni  è ridotto
alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni.
 6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegi n è in altra circoscrizione.
 7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei
seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura
in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della
lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la
denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la
presenta, nonchè il contrassegno ovvero i contrassegni delle e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le candidature uninominali cui la lista  è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste
circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi
nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei
seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della lista  è ridotto della metà.
 8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle
candidature nei collegi uninominali  è effettuata ai sensi
dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di
Trento.))
 
Art. 93-ter.
 
 ((1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione
reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con
accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato
nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali
e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e
da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di
cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano
dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio
uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte
sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso
secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del
medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono
posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.
 2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso
in favore della lista ovvero di una delle liste cui  è collegato il
candidato nel collegio uninominale  è espresso anche in favore del
candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando
il nominativo del candidato nel collegio uninominale  è un voto
espresso anche in favore della lista cui questi  è collegato, quando
il candidato  è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a più liste circoscrizionali  è voto valido in
favore del candidato medesimo ma non  è attribuito ad alcuna delle
liste cui questi  è collegato.
 3. La scheda per il ballottaggio  è la medesima con la quale la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.))
 
Art. 93-quater.
 
 ((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza
del cancelliere, alle seguenti operazioni:
 a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
 b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali;
 c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra  è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle
modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi
uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi
dell'articolo 93-bis;
 d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra  è data dalla somma dei voti
validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato  è
collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo
93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad
alcuna delle liste a lui collegate.
 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in
conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun
collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti,  è
proclamato eletto il candidato più anziano di età.
 3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1,
numero 3) comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti
validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati,
il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai
sensi del comma 2.
 4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale
 è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le
determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a
seguito dello svolgimento del ballottaggio.
 5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse
la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di
quei seggi. Tale cifra  è data dal totale dei voti validi ad essa
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun
collegio uninominale in cui  è stato eletto ai sensi del comma 2 un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più
liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio.
 6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla
ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo
83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata ai sensi del
comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza
del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati
alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parità di quoziente, il seggio  è attribuito alla
lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi
eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di
quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della
lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
 7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito
dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui
all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior
numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di
cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo
l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati
nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello
nazionale)).
 
omissis
 
Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite
dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
 
 
 

 

 




 

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