Stefano Rossi
Con una importante e significativa sentenza, il Tribunale di Roma, VI sez. civile, Giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha accolto le domande giudiziali proposte da un gruppo di 23 cittadini, inquilini del noto complesso di edilizia residenziale pubblica di Corviale, in Roma, condannando l’ATER, l’ente proprietario e gestore degli immobili, ad eseguire i lavori di manutenzione degli spazi comuni rimasti inadempiuti e a risarcire il danno subito dagli inquilini per la lesione del diritto di vivere in un ambiente salubre, riconosciuto e garantito dall’art. 32 della Costituzione.
La causa era stata intrapresa dagli inquilini di Corviale avvalendosi del supporto del CILD Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica e del patrocinio degli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, che avevano denunciato lo stato di omessa manutenzione degli spazi comuni del complesso immobiliare, così carente da determinare l’endemico e perdurante inadempimento alle obbligazioni gravanti sul proprietario, tenuto per legge a garantire il corretto godimento degli spazi comuni e il buono stato locativo dell’immobile.
Nel corso del procedimento il Giudice aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato di manutenzione e funzionamento dei beni comuni che servono gli immobili dei ricorrenti, con particolare riferimento al funzionamento degli ascensori, alla funzionalità del sistema di illuminazione, allo stato delle coperture dell’edificio, delle onduline frangivento e dei vetri delle scale interessate, allo stato delle porte che separano gli accessi alle scale e ai corridoi, allo stato della pulizia delle scale e delle altre parti comuni ed alla situazione di incuria e inservibilità delle cassette postali.
All’esito della consulenza il perito del Giudice aveva verificato lo stato di assoluta incuria delle terrazze di copertura visitate, la presenza di escrementi e varie altre sporcizie nelle strutture su cui insistono le onduline solo di recente risistemate, la presenza di numerose porte di comunicazione inservibili e non funzionanti e la difficoltà di accessi a molti corpi scala, la mancanza di pulizia delle scale e delle parti comuni dell’edificio ed il pessimo stato delle cassette postali.
Con riferimento agli indicati profili è stato individuato un preciso obbligo di manutenzione da parte dell’ATER rimasto colpevolmente inadempiuto.
Per questo motivo il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ed ha ordinato all’ATER di eseguire i lavori di manutenzione indicati dal ctu e rimasti inadempiuti, a nulla rilevando la clausola di esonero di responsabilità contenuta nei contratti di locazione predisposti dall’ATER, su cui aveva fatto leva la difesa di quest’ultima per negare le proprie responsabilità, dal momento che l’ente proprietario non può esimersi dalle responsabilità su di esso gravanti in ordine alla corretta manutenzione dei beni comuni dell’edificio.
Oltre che per la condanna all’esecuzione dei lavori, la sentenza del Tribunale di Roma riveste un particolare significato in quanto ha condannato l’ente proprietario a risarcire il danno subito dai ricorrenti a causa della mancata manutenzione delle parti comuni del complesso, ritenendo risarcibile – con una valutazione di natura equitativa – il grave disagio patito dagli inquilini per la “assoluta mancanza di pulizia degli spazi comuni” che determina una lesione al diritto costituzionalmente tutelato e garantito di “vivere in un ambiente salubre”.
Si è in tal modo riconosciuto che non esistono zone franche o vuoti di tutela che consentano agli enti preposti di omettere il compimento di doverose attività di manutenzione sulle abitazioni di persone meno abbienti che correttamente usufruiscono di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La causa era stata intrapresa dagli inquilini di Corviale avvalendosi del supporto del CILD Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica e del patrocinio degli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, che avevano denunciato lo stato di omessa manutenzione degli spazi comuni del complesso immobiliare, così carente da determinare l’endemico e perdurante inadempimento alle obbligazioni gravanti sul proprietario, tenuto per legge a garantire il corretto godimento degli spazi comuni e il buono stato locativo dell’immobile.
Nel corso del procedimento il Giudice aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato di manutenzione e funzionamento dei beni comuni che servono gli immobili dei ricorrenti, con particolare riferimento al funzionamento degli ascensori, alla funzionalità del sistema di illuminazione, allo stato delle coperture dell’edificio, delle onduline frangivento e dei vetri delle scale interessate, allo stato delle porte che separano gli accessi alle scale e ai corridoi, allo stato della pulizia delle scale e delle altre parti comuni ed alla situazione di incuria e inservibilità delle cassette postali.
All’esito della consulenza il perito del Giudice aveva verificato lo stato di assoluta incuria delle terrazze di copertura visitate, la presenza di escrementi e varie altre sporcizie nelle strutture su cui insistono le onduline solo di recente risistemate, la presenza di numerose porte di comunicazione inservibili e non funzionanti e la difficoltà di accessi a molti corpi scala, la mancanza di pulizia delle scale e delle parti comuni dell’edificio ed il pessimo stato delle cassette postali.
Con riferimento agli indicati profili è stato individuato un preciso obbligo di manutenzione da parte dell’ATER rimasto colpevolmente inadempiuto.
Per questo motivo il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ed ha ordinato all’ATER di eseguire i lavori di manutenzione indicati dal ctu e rimasti inadempiuti, a nulla rilevando la clausola di esonero di responsabilità contenuta nei contratti di locazione predisposti dall’ATER, su cui aveva fatto leva la difesa di quest’ultima per negare le proprie responsabilità, dal momento che l’ente proprietario non può esimersi dalle responsabilità su di esso gravanti in ordine alla corretta manutenzione dei beni comuni dell’edificio.
Oltre che per la condanna all’esecuzione dei lavori, la sentenza del Tribunale di Roma riveste un particolare significato in quanto ha condannato l’ente proprietario a risarcire il danno subito dai ricorrenti a causa della mancata manutenzione delle parti comuni del complesso, ritenendo risarcibile – con una valutazione di natura equitativa – il grave disagio patito dagli inquilini per la “assoluta mancanza di pulizia degli spazi comuni” che determina una lesione al diritto costituzionalmente tutelato e garantito di “vivere in un ambiente salubre”.
Si è in tal modo riconosciuto che non esistono zone franche o vuoti di tutela che consentano agli enti preposti di omettere il compimento di doverose attività di manutenzione sulle abitazioni di persone meno abbienti che correttamente usufruiscono di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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