Un ringraziamento per la coerenza e la dedizione al consigliere Fassina, raro esempio, nel desolante panorama di rappresentanti pubblici, di impegno civico e sociale.
D.F.
Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Sinistra Per Roma Fassina
Sindaco
INTERROGAZIONE URGENTE
art. 104 del Regolamento del Consiglio Comunale
Il
sottoscritto Consigliere di Roma Capitale
PREMESSO
CHE
Nella periferia di Roma est si trova il Parco
Archeologico di Centocelle, che si estende su una superficie di circa 126
ettari, delimitato a nord da via
Casilina, a est da viale Palmiro Togliatti, a sud
da via Papiria; l’area del Parco
Archeologico fa parte dell’ex complesso aeroportuale di Centocelle, intestata
al Demanio dello Stato, ai sensi della Legge 29/1/1987, n. 453, pervenuta in
dismissione dall’Aeronautica
Militare al patrimonio di Roma Capitale a titolo gratuito
e consegnata al Dipartimento Tutela Ambientale; l’area ricade nel comprensorio
archeologico “Ad Duas Lauros”, che è stato compreso tra le aree di interesse
archeologico ai sensi dell’Art. 1, lettera m, della Legge 431/1985 (Legge
Galasso), sottoposta a vincolo paesistico
attraverso il D.M. del 21.10.1995 del Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali; all’interno dell’area dell’ex aeroporto di Centocelle sono presenti
beni archeologici e storici di notevole interesse (ville romane, l’antico
tracciato della via Labicana, sepolcri, mausolei, catacombe, il tracciato in
sotterraneo dell’antico acquedotto alessandrino, il Forte Casilino), oggetto di
interventi di tutela da parte delle competenti Istituzioni Statali di seguito
elencati:
• “Villa
romana”, notifica del 7.1.1965 (vincolo archeologico sulla fascia che costeggia
Via Casilina);
• “Osteria
di Centocelle, D.M. 12.6.1966 (vincolo archeologico sul monumento presente su
Via Casilina in prossimità dell’incrocio con Viale Togliatti);
• “Forte
Casilino”, D.M. 23.2.1984 (vincolo monumentale sull’ex Forte Casilino);
• “Villa
rustica”, D.M. 19.12.1991 (vincolo archeologico diretto ed indiretto sulla
villa romana prospiciente Viale Togliatti).
• “Campo
Marzio”, D.M. 9.7.1992 (vincolo archeologico sull’intera parte centrale,
corrispondente all’antico Campo marzio di età imperiale).
CONSIDERATO
CHE
il suddetto Comprensorio è un’area con forte densità
abitativa, con un elevato livello di inquinamento determinato dal traffico
veicolare e che la carenza di verde pubblico si accompagna a un elevato
inquinamento atmosferico e acustico;
il D.lgs. 1444 del 2.4.1968 prescrive una dotazione minima
per abitante di 9 mq di verde di quartiere e di 15 mq di verde urbano;
con il Piano Regolatore Generale
adottato nel 2003 e approvato nel 2008, l’amministrazione si è posto l’obiettivo di dotare la città di uno
strumento urbanistico il più possibile conforme agli standard urbanistici
prescritti dal D.lgs. 1444 del 2.4.1968 e che nella sua previsione ha raggiunto
un risultato di
8,8 mq di verde pubblico per
abitante;
il “Progetto
Direttore dello SDO”, adottato dal Comune di Roma con D. C. n. 75 del
20.04.1995, delinea “una strategia di intervento che tende a privilegiare
l’individuazione nei Comprensori direzionali Casilino e Centocelle – Torre
Spaccata, di vaste aree verdi irrinunciabili, organizzate in parchi urbani, con
funzioni di riequilibrio territoriale e ambientale del settore orientale”; il Piano Particolareggiato del
Subcomprensorio Centocelle, adottato dal Comune di Roma con D. C.
n.69 del 10.4.2003, destina a verde pubblico tutta l’area
dell’ex aeroporto non occupata dalle strutture dell’aeronautica Militare;
CONSIDERATO
ALTRESI’ CHE
tra le maggiori criticità che rallentano la realizzazione
del Parco Archeologico di Centocelle si è costretti a riscontrare la permanenza
di autodemolitori lungo la porzione delimitata da via Palmiro Togliatti e a
fianco dei due nuovi accessi al parco previsti su Via di Centocelle;
la presenza delle suddette attività private, non solo
impedisce fisicamente l’accesso al Parco ai cittadini (si sottolinea che la
fruibilità del parco e la sua frequentazione ne garantirebbero la cura e la sua
sicurezza), ma è incompatibile con i vincoli archeologici e paesaggistici del parco;
tali attività inoltre, non rispettando gli standard qualitativi previsti dalla
vigente normativa di settore rischiano di rovinare il patrimonio naturalistico
dell’area, che conserva in larga parte intatte le caratteristiche ambientali
del paesaggio storico della campagna romana e accoglie 35 specie di avifauna
(presenza censita dal WWF Lazio Gruppo Attivo Pigneto Prenestino). A tal
proposito si ricorda l’incendio divampato il 02 giugno u. s. intorno alle 17
all'interno dell'autodemolitore Petrini, collocato all'angolo tra via M.
Battistini e via Lucio II, la cui nube nera ha avvolto completamente il
quartiere, sprigionando gas tossici, a seguito del quale la sindaca Virginia
Raggi insieme all'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari si sono impegnate a
far sì che le attività di autodemolizioni cessino di operare nei centri
abitati;
il Comune di Roma ha recepito la necessità di trasferire le
suddette attività di autodemolizione e rottamazione dalle attuali collocazioni
per la loro incompatibilità con la situazione ambientale e vincolistica,
individuando con D.G.M. n. 451 del 23.12.2009 gli “interventi per la
delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di
Roma – Procedura per l’individuazione di nuove aree”;
il Comune di Roma con la
Delibera della Giunta Capitolina n. 181 del 25.6.2014 ha individuato le
linee di indirizzo programmatiche per la delocalizzazione e/o stabilizzazione
dei centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma Capitale
per consentire al Dipartimento Tutela AmbientaleProtezione Civile-Direzione
Rifiuti, Risanamenti e Tutela dagli inquinamenti insieme al Dipartimento
Attuazione Urbanistica e al Dipartimento Patrimonio la definizione di un
programma per il complessivo riassetto del settore;
l’attività di pianificazione, programmazione e verifica
volte ad indagare la possibilità di
consolidamento delle strutture esistenti e/o la loro
delocalizzazione ai fini del rilascio
delle autorizzazioni definitive previste dalla normativa vigente langue con una
pedissequa riproposizione di proroghe;
i dati complessivi delle demolizioni degli autoveicoli nel
territorio della Città Metropolitana di Roma, registrati negli ultimi due anni
(oltre 80.000) hanno reso evidente l’incapacità di smaltimento dei rifiuti in
oggetto con eventuali possibili ripercussioni
ambientali e di ordine pubblico;
ATTESO
CHE
risulta indispensabile che l’Amministrazione Comunale adotti tutti i provvedimenti necessari per
giungere alla gestione ordinaria del settore che contemperi l’interesse
pubblico di smaltimento del rifiuto e l’interesse delle attività private che agiscono in regime di sussidiarietà
orizzontale per la gestione di un servizio di pubblica utilità;
RAVVISATO
CHE
nel Muncipio V insistono il
maggior numero degli autodemolitori di Roma Capitale, molti dei quali
(circa il 50%) situati nel Parco di Centocelle;
occorre superare il regime di precarietà e di ripetuta
protrazione dello stato di fatto in ragione della necessità di non eludere i
dettami previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi;
TUTTO
CIÒ PREMESSO
SI
INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE
se ci sono stati e quali siano
gli sviluppi rispetto alla delocalizzazione dei centri di autodemolizione
presenti nel parco archeologico di Centocelle;
a quanto ammonti il numero
complessivo dei centri di autodemolizione
e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale, quanti di essi
siano in regola, quanti impianti siano stati chiusi, quanti siano da
delocalizzare e a che punto sia l’istruttoria riguardo alle scadenze poste
dalla G.C. n. 181/2014;
a che punto siano le procedure
espropriative sui siti individuati in
seguito all’Accordo di programma sottoscritto nel 1997 tra il Comune di Roma,
la Provincia di Roma e la Regione Lazio
e se le aree individuate possono essere
considerate ancora operative ovvero si renda necessario reperire aree
alternative idonee ad ospitare le
attività di cui trattasi ed in ogni caso rispondenti a quanto definito nel
D.Lgs 209/2003 e ss.mm.ii;;
quali posizioni si intendono
assumere nei confronti degli operatori attualmente autorizzati in regime
provvisorio( prossima scadenza 30 giugno 2017) alla luce delle gravi criticità
a livello ambientale che la loro presenza determina con particolare riguardo
alle finalità di tutela ambientale derivanti dalla vigente normativa in materia
di rifiuti speciali con particolare riferimento ai siti situati in prossimità di zone di particolare
pregio ambientale e culturale come i Parchi archeologici e le aree a verde.
Roma 15 giugno 2017
Il Consigliere
On. Stefano Fassina
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