21 giugno 2017

PROVACI ANCORA SAM: IL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Pubblichiamo il nuovo regolamento del Commercio su area pubblica – 23a Proposta (di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia) – approvato dall’Assemblea capitolina il 1 giugno 2017, tra molte polemiche. Il testo licenziato  dalla commissione è stato integrato con  alcuni emendamenti  approvati dalla maggioranza. Ora ognuno potrà valutare il contenuto del testo.


Apprezziamo lo sforzo dell’amministrazione capitolina, ma non possiamo fare a meno di osservare che i marciapiedi delle vie  più commerciali di Roma sono inzeppate di abusivi. Speriamo che la nuova delibera una volta operativa, vada nella direzione desiderata. Non ci crediamo molto, ma apprezziamo lo sforzo. Finchè a controllare il territorio ci saranno forze demotivate e “distratte” non possiamo essere ottimisti.

E’ proprio di oggi la notizia che l’evasione in Italia è stimata tre miliardi di euro. Un bel record non c’è che dire. Ma finchè chi evade non viene “tanato” e viene punito in maniera esemplare, ci saranno sempre i furbetti , per esempio, del preconto rilasciato al posto della ricevuta fiscale .Ci saranno sempre i negozietti , perennemente vuoti, dei cinesi di Piazza Vittorio che riforniscono di paccottiglia gli ambulanti bangla di tutta Roma. Insomma una bella lotta, con un vincitore, almeno fino adesso, annunciato.
Domenico Fischetto


 
Protocollo RC n. 6903/2017
 
 
 
       Deliberazione n. 30
 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
 
 
Anno 2017
 
VERBALE N. 34                      
 
Seduta Pubblica del 1° giugno 2017                 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO
             
 L’anno 2017, il giorno di giovedì 1 del mese di giugno, alle ore 10,30 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Ficcardi ha giustificato la propria assenza.
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia Daniele e  Meloni Adriano.
 
(OMISSIS)
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – il Presidente Marcello DE VITO assume la presidenza dell’Assemblea.
 
(OMISSIS)
 
 Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 23a proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:
 
23a Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
a firma del Consigliere Coia 
 
Nuovo Regolamento della attività commerciali sulle aree pubbliche. 
 
PREMESSO 
                     Che con il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 e con la legge della Regione Lazio del 18 novembre 1999 n. 33 e successive modifiche e attuazioni, con particolare riferimento al Documento programmatico adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 è stata emanata la disciplina relativa al commercio;  Che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 n. 35 e successive modifiche integrative, è stato approvato il regolamento delle "attività commerciali sulle aree pubbliche"; 
                     Che con decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 è stata data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai "servizi nel mercato interno", il cui intento è stato quello di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento ai prestatori di servizi, alla loro libera circolazione, nonché a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel medesimo mercato: 
                     Che l'articolo 16 del citato decreto legislativo ha stabilito la necessità della procedura di selezione, qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche: 
                     Che l'articolo 70 del medesimo decreto legislativo ha introdotto specifiche modifiche che riguardano il commercio su aree pubbliche, stabilendo, al comma 5, che con Intesa in sede di Conferenza Unificata, anche in deroga al disposto di cui al citato articolo 16, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 
                     Che con Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 e con accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997 della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sono stati definiti i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la disciplina transitoria, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
                     Che il Movimento 5 Stelle è contrario all'applicazione della direttiva europea 123/2006 (cd. Bolkestein) recepita dal D.lgs. n. 59/2010 che ha inserito il commercio su aree pubbliche nel proprio ambito di applicazione e auspica e manifesta l'intento di voler stralciare dalla presente normativa ogni riferimento alla messa a bando e durata delle licenze ad oggi esistenti ma che comunque è costretto ad attenersi al rispetto della normativa nazionale in mancanza di una diversa revisione o modifica della stessa.
 
CONSIDERATO 
                     il decentramento di tutte le funzioni gestionali in capo ai Municipi territorialmente competenti, prima incardinate presso il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura: 
                     l'attribuzione agli organi municipali delle funzioni relative alla riscossione dei canoni per la concessione dei posteggi nei mercati su sede propria (plateatici e coperti); 
                     il mutato quadro normativo di riferimento, per cui occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle attività commerciali su area pubblica che tenga conto delle principali modifiche legislative intervenute, soprattutto in tema di libera concorrenza tra i prestatori di servizi, ma che, al contempo, occorre prevedere divieti, obblighi e restrizioni alle attività economiche per finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e per ragioni di viabilità e vivibilità del territorio, oltre che di sostenibilità ambientale e sociale, la cui inosservanza sia punita direttamente con sanzioni, principali, cautelari ed accessorie previste direttamente dal regolamento comunale; 
                     che è, dunque, necessario procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento che disciplini l'intera materia; 
             
Atteso che, in data 20 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, Luigi Maggio, ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., parere tecnico favorevole con eccezioni (allegato al presente provvedimento), sul complesso delle disposizioni regolamentari della proposta in oggetto;
 
 Che, in data 27 marzo, il Vice Ragioniere Generale Vicario, Paola Colusso, ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., parere contrario sotto il profilo contabile (allegato al presente provvedimento) in ordine alla proposta in oggetto;
             
Che la proposta, in data 5 aprile 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
  Che dai Consigli dei Municipi II, VIII, IX e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.
  Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, XI e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.
  Che i Consigli dei Municipi VI, VII, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:
 
Municipio VI:
-        Che si tenga conto del parere del Segretario Generale, in merito all’art. 25, per quanto concerne la valutazione economica sulle entrate dell’Amministrazione. 
-        Che si modifichi la dicitura “Municipio V” con “Municipio VI” in quanto le vie in cui è vietato il commercio itinerante sono riferite a quest’ultimo Municipio.
Municipio VII:
-        Art. 1 - dopo il comma 3, inserire un ulteriore punto: “Fino al completamento del processo di implementazione del Sistema informatico GET, è consentita la presentazione, in forma cartacea o tramite PEC, da parte degli interessati, di istanze, atti, comunicazioni e pagamento di tutti gli oneri connessi all’invio di una istanza”.
-        Art. 24 - al quarto capoverso, aggiungere dopo la parola “riciclo” le parole “a fronte di eventuali benefit”.
-        Di condividere le osservazioni formulate dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura relativamente a:
-        art. 28, quarto capoverso -            art. 36, terzo capoverso
-        art. 37, ultimo capoverso
-        art. 2
-        art. 18, terzo capoverso
-        Art. 38, penultimo capoverso
 
Municipio XIII:
-        Art. 15 - Disposizioni comuni. Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore nel massimo di quattro posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero di sei posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare) nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica cosi come definita dalla lett. v) dell'art, 2 del presente Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a 5 (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare). Parimenti non possono essere assegnate allo stesso soggetto giuridico più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato, come individuare nelle definizioni generali di cui al precedente art. 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio è inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico ex art. 41 della Legge Regione Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii. Il bando di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli. I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo anno di effettiva attività. Le graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono efficaci per termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della autorizzazione - concessione resta subordinata alla disponibilità dell'area da parte del Comune, il bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone diversamente abili in relazione al complesso dei posteggi presenti sul territorio del Comune di Roma. Tra questi sarà garantita l'ulteriore priorità in caso di domande provenienti da associazioni di persone diversamente abili. 
Refuso + aggiuntivo: correggere " .... non può essere superiore a dieci (5..+ 5 .. ) .... ". 
Inoltre andrebbe specificato meglio il numero minimo di concessioni posteggi per le famiglie giuridiche, in proporzione al numero di posti totali del mercato, come fatto nello stesso articolo, per i soggetti giuridici. Es. "Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica così come definita dalla lett. v) dell'art. 2 del presente Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a dieci (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare) aggiungi: "nei mercati da 50 a 100 posti e può avere un massimo di 6 posteggi (3 alimentari + 3 non alimentari) nei mercati fino a 50 posti". 
Questo nell'ottica di evitare che una stessa famiglia giuridica possa prendere 10 postazioni totali dentro un mercato di 20/40 posti o che due o più famiglie giuridiche possano saturare con il loro massimale di posteggi un intero mercato. 
Abrogativo parte evidenziata + sostitutivo con: "II numero massimo di concessioni di posteggio previste al presente articolo del Regolamento, per ogni soggetto giuridico o famiglia anagrafica, si intende quale numero totale e omni-comprensivo di concessioni per posteggi sia dentro che fuori delle aree di mercato, oltre il quale nessun'altra concessione può essere richiesta e ottenuta né fuori né dentro le aree di mercato dallo stesso il soggetto giuridico o famiglia anagrafica". 
Questo nell'ottica di evitare micro-monopoli di zona nel commercio su area pubblica e per dare la possibilità ad un maggior numero di soggetti/imprenditori di inserirsi in questo settore. 
- Art. 29 - Somministrazione di alimenti e bevande nei mercati. All'interno di ogni mercato rionale sono autorizzabili pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande mediante la trasformazione di posteggi già esistenti ed attivi. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti ristoro fino ad un massimo del 10% degli operatori alimentari, comunque legati alle attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno. 
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse mediante avviso pubblico riservate agli operatori del mercato ove si intende attivare l'esercizio pubblico che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. 
Le autorizzazioni - concessioni per i pubblici esercizi sono rilasciate ai richiedenti in possesso della maggiore anzianità di posteggio. In caso di parità vale l'anzianità di autorizzazione. Ai titolari di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ed ai titolari di attività artigianali rientranti nel settore alimentare, è consentita la manipolazione, trasformazione e/o  cottura, il riscaldamento e/o sporzionamento degli alimenti posti in vendita per il consumo sul posto. Tale attività deve essere esercitata in posteggio diverso da quello ove l'operatore esercita l'attività di vendita o artigianale nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 2z.3, articolo 3, comma 1, lett. f) bis e articolo 4, comma 2 bis. L'autorizzazione è concessa mediante avviso pubblico, predisposto sulla base dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 e dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16/7/2015, riservato agli operatori del settore alimentare, che operano nel mercato ove si intende svolgere l'attività, che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. Posteggio dell'operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito a cura e spese del medesimo per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio e deve rispettare tutte le normative vigenti in materia. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione implica la necessaria rinuncia al titolo per l'esercizio della precedente attività commerciale. Nel caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura concorsuale è quella ordinaria, aperta a tutti i possessori dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010.
Abrogativo parte evidenziata e sostitutivo con: "fino ad un massimo pari al numero complessivo degli operatori alimentari esistenti nel mercato".
Questo nell'ottica sia di una leale concorrenza commerciale e per attualizzare e migliorare l'attività, e quindi la produttività dei nostri mercati.
-            Art. 5 - Attrezzature e banco-tipo. La dimensione del banco di vendita è determinata dell'Amministrazione in fase di rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta in conformità alla normativa vigente e comunque la stessa non può superare i 12 mq. di superficie. Con provvedimento della Giunta Capitolina sono individuate il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. 
A tale scopo l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS. dota i banchi di una targa identificativa. Gli ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui banchi di vendita dovranno essere di colore bianco o ècru ed in ogni caso di superficie non superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita e non dovranno essere collegate o ancorate ad altre strutture fisse quali, a titolo di esempio, cartelli stradali e cassonetti. Agli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare è consentito, nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, l'aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a m. 1,30 di profondità sui tre lati di vendita. Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita di bibite e gelati che operano all'interno del centro storico, debbono essere di colore beige, con tende di colore marrone, con mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono contenere la dicitura "Bibite e Gelati" di altezza massima di 20 cm., apposta in un'unica linea di colore avorio. Non sono consentite altre scritte, salvo eventuali traduzioni in altra lingua della suddetta dicitura con raffigurazione di monumenti del Centro Storico.
Abrogativo parte evidenziata e sostitutivo con: "di Roma".
Questo perché la dicitura appare un po' impropria e limitante. Es. se viene rappresentata la basilica di San Paolo o la tomba di Cecilia Metella non possiamo certo biasimarli, tanto più se il camionbar sta proprio da quelle parti. L'importante è che non ci siano disegni improbabili o monumenti di altre città.
 
Municipio XIV:
-            Art. 1 - inserire la presentazione in forma cartacea oltre che la PEC per agevolare il periodo di transizione tra oggi e il momento in cui si utilizzeranno i sistemi informatici, nonostante la PEC sia già obbligatoria per tutte le persone giuridiche anche unipersonali.
-            Art. 7 - valutare la possibilità di sostituire entro 30 minuti con entro 1 ora per quanto concerne la presenza dell’operatore al posteggio, che è in possibile contrasto con l’art. 34 che regola specificatamente le assenze nei mercati saltuari.
-            Art. 28 - inserire la parola “almeno” il 40% del totale dei posteggi ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita diretta al dettaglio di produttori provenienti dalla filiera corta. In quanto regolamentato dall’art. 6 della Legge Regionale Lazio n. 14/2016. Prevedere dunque un massimale di % come ad esempio “almeno il 40% e non oltre il 50%”. Valutare la possibilità di inserire oltre i produttori agricoli biologici anche il Marchio di Origine Municipale (DOM).
-            Art. 37 - dettagliare meglio l’ultimo capoverso in quanto i furgoni non possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività di vendita e devono essere parcheggiati bene in modo tale da non occupare ulteriore suolo pubblico.
-            Art. 38 - sostituire le parole “per oltre un mese” con 60 giorni (penultimo capoverso) concernente le indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a causa dei lavori o manifestazioni ecc. se suddette indisponibilità si protraggono per oltre 60 giorni gli organi di vigilanza danno comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e al Municipio, che provvedono alle determinazioni.
-            Art. 49 - al punto 2 sostituire “zona commerciale” con “area mercatale fuori mercato”. - Allegato A - all’elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante, all’interno di quelle del Municipio XIV, oltre alla via Francigena già evidenziata, aggiungere: “via Torrevecchia, via Federico Borromeo e piazza Clemente XI”.
 
Municipio XV:
-            Art. 1 - dopo il comma 3, inserire il seguente: “fino al completamento del processo di implementazione del Sistema Informatico GET è consentita la presentazione in forma cartacea o tramite PEC da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e pagamento di tutti gli oneri connessi all’invio di una istanza”.
-            Art. 2 - aggiungere alla lettera m) la definizione di mercati saltuari.
-            Art. 24 - nonostante l’articolo non contrasti con la L. 241/2011, valutare l’opportunità di eliminare il primo capoverso in quanto, come specificato nell’articolo in commento, gli orari vengono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
-            Art. 28 - l’articolo fissa al 40% la percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi ai produttori agricoli per ogni singolo mercato mentre l’art. 6 della Legge Regionale Lazio n. 14/2016 prevede la riserva di “almeno il 40% del totale dei posteggi ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti da filiera corta”. Pertanto si chiede di modificare la parola “massimo” con “almeno” e prevedere, eventualmente, un massimale di percentuale ad “almeno il 40% e non oltre il 50%”.
-            Art. 34 - prevedere anche per i mercati saltuari la presenza dell’operatore mezz’ora prima, così come previsto all’art. 7 per i mercati rionali e fiere.
-            Art. 36 - riscrivere il comma 3 in quanto la competenza della definizione e limitazione delle aree è dei Municipi, la vigilanza in capo al Dipartimento.
-            Art. 38 - modificare il termine di 30 gg con 60 gg.
-            Art. 49 - relativamente alle ipotesi di revoca del posteggio per motivi di ordine pubblico interesse occorre chiarire la definizione di “zona commerciale” e sostituirla con “area mercatale fuori mercato”.
  Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio I:
-            Che si considerino le numerose novità introdotte assolutamente peggiorative rispetto ai fenomeni in atto nel Municipio I e in particolare nel territorio UNESCO e rispetto al regolamento vigente, già insufficiente al contrasto dei fenomeni di degrado e di abusivismo legati al commercio su area pubblica.
-            Che si considerino i numerosi pareri contrari relativi a decine di articoli e commi espressi dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e della Ragioneria Generale con conseguenti richieste di riformulazione.
-            Che già il Municipio I nel novembre del 2016 si era espresso in merito ad alcune modifiche della delibera ed aveva in quella sede espresso delle considerazioni, per nulla recepite in questa nuova proposta di modifica.
-            Tenuto conto, che è unitamente riconosciuto come il territorio del Municipio I abbia una specificità propria, tale da richiedere una gestione peculiare anche rispetto alle norme proposte di questa modifica di delibera, si chiede al comune un’interazione più proficua da espletare nei modi concordati così da poter rispettare le peculiarità del territorio e le sue esigenze.
 
Che con nota prot. RC20170014487 dell’11 maggio 2017 i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente IX;
 
Che la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta del 17 maggio 2017, in ordine alla proposta ha espresso parere favorevole;
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Vista la Direttiva 2006/123/CE; 
Vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114; 
Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59; 
Vista la Legge Regione Lazio del 18 novembre 1999 n. 33;  Vista l’Intesa della Conferenza Unificata del 05 luglio 2012; 
Visto l'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
 
Per i motivi indicati in premessa 
 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA
 
                     l'approvazione del "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale", che è parte integrante del presente provvedimento; 
                     l'abrogazione di tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento; 
                     l'adozione urgente di ogni ulteriore atto propedeutico per il raggiungimento delle finalità sottese al presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE  
 
TITOLO I 
Ambito di applicazione e Definizioni
Articolo 1 - Ambito d'applicazione ed uso della telematica  Articolo 2 - Definizioni
TITOLO II
Disposizioni Generali
Articolo 3 - Prescrizioni generali per l'esercizio dell'attività con posteggio
Articolo 4 - Tipologia dei posteggi
Articolo 5 - Attrezzature e banco-tipo
Articolo 6 - Orari
Articolo 7 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
Articolo 8 - Disciplina dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera e validità delle presenze
Articolo 9 - Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità Articolo 10 - Delega TITOLO III  
Autorizzazioni e Concessioni
Articolo 11 - Competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni
Articolo 12 - Indicazioni per rassegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere (comprese le straordinarie) e aree mercatali fuori mercato
Articolo 13 - Indicazioni per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato
Articolo14 - Durata della concessione
Articolo 15 - Disposizioni comuni
Articolo 16 - Segnalazioni Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione
TITOLO IV
Attività commerciale nei mercati
Sezione I - Mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo 17 - Definizione
Articolo 18 - Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo 19 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni
Articolo 20 - Termini per l'attivazione
Articolo 21 - Accorpamento dei posteggi
Articolo 22 - Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento
Articolo 23 - Prescrizioni per l'utilizzo posteggio
Articolo 24 - Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria e impropria
Articolo 25 - Finanza di progetto
Articolo 26 - Progetto di Partecipazione Attiva
Articolo 27 - Attività ulteriori all'interno dei mercati
Articolo 28 - Somministrazione di alimenti e bevande nei mercati
Articolo 29 - Trasformazioni ed ampliamenti di settore
Articolo 30 - Trasferimenti di posteggio
Articolo 31 - Maggiore occupazione di superficie rispetto al posteggio concesso e di magazzini interni al mercato
Sezione II - Mercati su strada e mercati saltuari
Articolo 32 - Mercati su strada - Definizione e prescrizioni Articolo 33 - Mercati saltuari TITOLO V
Attività commerciale fuori mercato
Articolo 34 - Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato - Definizione
Articolo 35 - Rotazioni
Articolo 36 - Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche
Articolo 37 - Modalità, assegnazione e durata delle concessioni
Articolo 38 - Disciplina oraria
Articolo 39 - Posteggi singoli stagionali
TITOLO VI
Attività di vendita senza posteggio
Articolo 40 - Attività di vendita in forma itinerante Articolo 41 - Fiere
TITOLO VII 
Divieti ed apparato sanzionatorio - Prescrizioni generali di esercizio ed obblighi relativi a tutte le attività di vendita su aree pubbliche Articolo 42 - Normative di riferimento
Articolo 43 - Obblighi per l'esercizio del commercio su area pubblica
Articolo 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 45 - Sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari
Articolo 46 - Procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari
Articolo 47 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione Articolo 48 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
TITOLO VIII
Osservatorio
Articolo 49 - Osservatorio del Commercio su aree pubbliche
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
Articolo 50 - Riqualificazione dei mercati su strada
Articolo 51 - Nuove autorizzazioni
Articolo 52 - Autorizzazioni cosiddette "anomale"
Allegato "A” Elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante
 
NUOVO REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE
PUBBLICHE
 
 
TITOLO I
Ambito di applicazione e definizioni
 
Articolo 1 - Ambito d'applicazione ed uso della telematica 
Il presente regolamento, nel rispetto dei criteri di semplificazione e trasparenza e delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, reca le norme relative alla disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ricadenti nel territorio di Roma Capitale e al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Lazio n. 33/99 e ss.mm.ii., del Documento Programmatico adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19/02/2003, dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza Unificata del 05/07/2012 e dell'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997. 
Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte da soggetti in possesso di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs.        n. 114/1998 e ss.mm.ii.  
In esecuzione di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs.     
n. 82/2005 e ss.mm.ii. e salvo le eccezioni in esso previste, gli uffici si avvalgono di canali e servizi telematici, ivi inclusa la Posta Elettronica Certificata, per la presentazione da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e per l'esecuzione di tutti gli oneri connessi all'invio di una istanza. 
Il pagamento dell'imposta di bollo, il versamento dei diritti di istruttoria (relativi alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento) ed il pagamento di canoni e di sanzioni pecuniarie a vario titolo dovuti all'Amministrazione dovranno essere effettuati per via telematica. A tal fine le strutture competenti dovranno pubblicare nei propri siti istituzionali tutte le informazioni relative agli strumenti e alle modalità di pagamento.
Fino al completamento del processo di implementazione del Sistema informatico GET è consentita la presentazione in forma cartacea o tramite PEC da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e per l'esecuzione e il pagamento di tutti gli oneri connessi all'invio di una istanza
 
Articolo 2 - Definizioni 
Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni: 
a)      Per anzianità di impresa si intende l'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese riferite al commercio su aree pubbliche, collegata nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del dante causa al quale sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo; 
Per dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di azienda commerciale, trasferita in gestione dal titolare e da questi riacquisita alla fine del contratto di affitto;
b)      Per anzianità di posteggio s'intende quella maturata in relazione alla titolarità di un singolo posteggio valutabile con riferimento a quella del soggetto titolare o affittuario dell'azienda sommata a quella dell'eventuale dante causa. A questi fini
per dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di azienda commerciale, precedentemente trasferita in gestione dal titolare e da questi riacquisita alla fine del contratto di affitto;
c)      Per area mercatale fuori mercato si intende la porzione di territorio corrispondente al perimetro di ogni singolo Municipio comprensiva di tutte le rotazioni e di tutti i posteggi isolati fissi ubicati al suo interno; 
d)     Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle aree di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 
e)      Per automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare si intende il mezzo mobile motorizzato equipaggiato per la vendita rimovibile alla fine della giornata lavorativa;
f)       Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche s'intende l'atto rilasciato dal Municipio nel cui territorio è ubicato il posteggio per svolgere sul medesimo l'attività del commercio ovvero da quello nel quale il richiedente ha avviato l'attività nel caso di operatori itineranti. L'autorizzazione ha durata limitata e non può essere rinnovata automaticamente; 
g)      Per banco si intende la struttura aperta formata da componenti mobili rimovibili alla fine della giornata lavorativa; 
h)      Per la definizione di chiosco si rinvia a quanto prescritto dal regolamento in materia di canone occupazione suolo pubblico – COSAP di cui alla deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.; 
i)        Per concessione, o concessione di posteggio, si intende l'atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra concessionario ed Ente Concedente. Le autorizzazioni commerciali di cui alla precedente lettera f) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di concessione;
j)        Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche; 
k)      Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura di Roma Capitale, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
l)        Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita da Roma Capitale, con cadenza da determinarsi a cura della stessa, su aree pubbliche o private, delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetti con essa convenzionati, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, con attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
m)    Per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, composta da almeno 15 posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione d'alimenti e bevande, come disciplinate dal successivo art. 23 e dall'erogazione di pubblici servizi;
Per mercati coperti e plateatici attrezzati cosiddetti in sede propria si intendono quei mercati quotidiani che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana, su aree pubbliche o private della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, attrezzate coperte o scoperte - e quindi dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, composte da più posteggi e destinate all'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio, alimentari e/o non alimentari. Rientrano altresì, nella succitata categoria quei mercati realizzati con la procedura della Finanza di Progetto (o altra procedura innovativa) inseriti all'interno di strutture più ampie dove siano presenti ulteriori attività commerciali (ad es.: esercizi di vicinato, medie strutture, ecc...) e/o di servizi. Per mercati su strada, cosiddetti in sede impropria, si intende quello che insiste su aree pubbliche o private di cui Roma Capitale abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, composte "di almeno 15 posteggi”, con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana;
Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi: - i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita; - i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana; - i mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni;
n)      Per merceologia la specifica tipologia merceologica che deve essere posta in vendita in un posteggio; 
o)      Per organico si intende il numero dei posteggi previsti all'interno di un mercato;
p)      Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Per posteggio all'interno del mercato e nelle fiere si intendono quelli definiti dal successivo art. 4 lettere a), b), c), e). Per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente. Per posteggio isolato fuori mercato stagionale si intende il posteggio isolato fisso operativo esclusivamente nei periodi dall'1 maggio al 30 ottobre per i prodotti estivi e dall'1 ottobre al 31 marzo per i prodotti autunnali e invernali, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per posteggio riservato s'intende il posteggio individuato per produttori agricoli e produttori agricoli biologici e per i soggetti diversamente abili. 
q)      Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto abbia effettivamente ottenuto l’assegnazione, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
r)       Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitalo l'attività in tale fiera;
s)       Per settore merceologico s'intende quanto previsto dal comma 1) dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
t)       Per spunta s'intende l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultino inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera. L'assegnazione viene effettuata dalla Polizia Locale o da altro personale incaricato mediante applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa;
u)      Per spuntista s'intende l'operatore, non concessionario di posteggio, assegnatario di posteggio a seguito dell'operazione di "spunta";
v)      Per famiglia anagrafica si intende, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
w)    Per area mercatale si intende il municipio all'interno del quale risiede il posteggio in caso di rotazioni o posteggi isolati ed il mercato stesso nel caso di posteggi all'interno dei mercati;
x)      Per cattivi pagatori si intendono coloro che, a seguito di verifica effettuata nelle Banche Dati in uso agli Uffici di Roma Capitale, risultino essere in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale, come dall'apposito sistema informatico del Comune di Roma;
y)      Per rotazione s'intende l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari, ovvero con precisa specializzazione merceologica;
z)      Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 c.c., chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
 
TITOLO II
Disposizioni Generali
 
Articolo 3 - Prescrizioni generali per l'esercizio dell'attività con posteggio
1)     L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di cui all'art. 39 della L.R. Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii., è soggetto ad apposita concessione - autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2)     La durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione in anni 7, per i mercati turistici, 9 per i mercati ordinari e 12 con riguardo agli investimenti richiesti in base a quanto previsto dal punto 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 05/07/2012, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. Le autorizzazioni concessioni non possono essere tacitamente rinnovate.
3)     Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 39 della L.R. Lazio   
n. 33/1999 1999 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle "rotazioni".
4)       La concessione del posteggio può essere limitata per il posteggio per cui è rilasciata ad una specifica tipologia merceologica. 
5)       Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.
6)       Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato, la tipologia di attrezzature consentite, nonché le dimensioni del posteggio e la relativa attrezzatura. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", nei casi ammessi dal presente regolamento, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato e la specializzazione merceologica. E’ pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti.
7)       L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica.
8)       L'operatore è obbligato ad esporre visibilmente l'originale sia del titolo autorizzativo che dell'atto di concessione.
9)       E' vietata l'occupazione di una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione. Tale difformità va intesa sia rispetto ai mq concessi, sia rispetto alla struttura autorizzata. E', altresì, vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale ed alla circolazione pedonale e veicolare.
10)   L'apposizione sui mezzi e le attrezzature di vendita di scritte pubblicitarie, è regolamentata dalle disposizioni del vigente Regolamento Capitolino in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni.
11)   Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati. 
12)   Agli aggetti tendari nonché agli ombrelloni di copertura, alle tende, mantovane o pensiline non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale, né è consentita alcuna iscrizione o marchio pubblicitario. 
13)   Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, la copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di 2,50 al colmo.
14)   Non può essere utilizzata come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale potranno essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma.
15)   Il mantenimento sul posteggio dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie in concessione e che sia rispettato il codice della strada. Qualora sia possibile identificare posteggi nelle aree limitrofe per il parcheggio questi verranno opportunamente delimitati con apposita segnaletica e concessi dietro corresponsione di un importo pari al costo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di utilizzo nel corso dell'anno.
16)   Al termine dell'orario di vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione, il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, salvo per i manufatti fissi a terra. 
17)   E' obbligatoria per gli operatori la permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di vendita stabilito per il mercato o la fiera. 
18)   Salvo diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali, gli operatori devono liberare il posteggio da ogni occupazione, da merci, materiali, scarti alimentari ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto. 
19)   I posteggi isolati possono essere utilizzati con banco amovibile, automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare o con chiosco fisso secondo quanto prevede la scheda dell'area mercatale allegata al piano di localizzazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche. Con deliberazione di Giunta Capitolina, potranno essere definite apposite tipologie di banco tipo, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma. 
20)   Il chiosco fisso non può essere installato in assenza di permesso di costruire. 
21)   E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
22)   E' vietato per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) -"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
L’utilizzo del gruppo elettrogeno a carburante è consentito esclusivamente per dimostrazioni pratiche legate alla vendita promozionale o nei casi in cui la tipologia di attività esercitata lo richieda purché le modalità di installazione del gruppo e di collegamento dell’impianto siano certificate da installatore/tecnico qualificato e di cui si conservi il relativo certificato da esibire su richiesta. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Roma; il generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.
23)   La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienicosanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti. 
24)   I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, con le modalità idonee allo scopo come previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98. 
25)   L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia igienicosanitaria, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita. 
26)   L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone COSAP. 
27)   Ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nei regolamenti comunali. 
28)   Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazioneconcessione può essere disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto del decoro, del Piano Generale del traffico Urbano, dell'ordine e della salute pubblica.
29)   I chioschi fissi adibiti alla vendita di quotidiani e quelli adibiti alla vendita di fiori e piante devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata.
30)   E’ vietato l’utilizzo di stand appendiabiti.
 
Articolo 4 - Tipologia dei posteggi  I posteggi si distinguono in: 
a.      posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria; 
b.      posteggi in mercati su strada, cosiddetti mercati in sede impropria: 
c.      posteggi nei mercati saltuari; 
d.     posteggi di specifiche rotazioni; 
e.      posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività; 
f.       posteggi isolati fuori mercato. 
Il Comune, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati, delle fiere e delle rotazioni. 
E' ammessa la costituzione di forme associative senza scopo di lucro tra gli operatori dei mercati coperti e plateatici attrezzati per la gestione diretta dei servizi comunali quali ad esempio guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una convenzione da stipularsi con il Dipartimento Sviluppo Economico, che provvede a vigilare su tale gestione.
 
Articolo 5 - Attrezzature e banco-tipo 
La dimensione del banco di vendita è determinata dall'Amministrazione in fase di rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta in conformità alla normativa vigente e per le tipologie indicate all’art. 4 lettere d) ed f) la stessa non può superare i 12 mq di superficie. 
Con provvedimento della Giunta Capitolina sono individuati il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS. dota i banchi di una targa identificativa. 
Gli ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui banchi di vendita dovranno essere di colore bianco o écru ed in ogni caso di superficie non superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita e non dovranno essere collegate o ancorate ad altre strutture fisse quali a titolo di esempio cartelli stradali e cassonetti. 
Agli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare è consentito, nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, l'aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a m. 1,30 di profondità sui tre lati di vendita. 
Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita di bibite e gelati che operano all'interno del centro storico, debbono essere di colore beige, con tende di colore marrone, con mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono contenere la dicitura "Bibite e Gelati" di altezza massima di 20 cm., apposta in un'unica linea di colore avorio. 
Non sono consentite altre scritte, salvo eventuali traduzioni in altra lingua della suddetta dicitura con raffigurazioni di monumenti della Città di Roma.
 
Articolo 6 - Orari 
L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, come previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Articolo 7 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere 
L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio entro l'orario previsto. 
L'operatore che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro un’ora dall'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente 
La Polizia Locale o altro personale incaricato provvede ad annotare, nell'apposito registro previsto dall’articolo 42, comma 3, LR. n. 33/99 e ss.mm.ii., le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Non si procede alla rilevazione delle assenze nelle edizioni straordinarie di mercato e nelle edizioni che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili sul sito lnternet di Roma Capitale.
L'assenza dal posteggio deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni da quello nel quale si verifica. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione. 
Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi: 
a) malattia o infortunio propria dell’operatore o del figlio minore debitamente certificata da medico o struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;  b) gravidanza o puerperio; 
c)                  servizio militare o servizio civile; 
d)                 mancato svolgimento del mercato per dichiarazione di inagibilità totale o parziale del medesimo dovuta a condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità non imputabili all'operatore e certificati da apposito rapporto della Polizia Locale o di altri uffici o Autorità competenti; e) lutto;
f) ferie nella misura espressamente prevista dal contratto di lavoro dell’operatore. 
In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico dove essere inviato all'Ufficio competente, non appena si manifesti l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre il settimo giorno dal verificarsi della prima giornata di assenza. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il certificato non deve indicare la patologia, ma deve contenere la dichiarazione dell'impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa da parte dell'operatore e la durata dell'impedimento. 
In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato anche in base alle cause giustificative ammesse e indicate ai punti a), b), c), e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti del titolare del posteggio in grado di esercitare l'attività. 
 
Articolo 8 – Disciplina dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera e validità delle presenze 
I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultano inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera. 
La comunicazione di partecipazione all'operazione di spunta deve essere presentata al Municipio ove ha sede il mercato o la fiera per cui si intende partecipare come spuntista a mezzo Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata A/R entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, le stesse potranno presentare la comunicazione di partecipazione entro il 31 luglio. 
La comunicazione deve contenere: 
     per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, indirizzo di Posta Elettronica Certificata qualora posseduto; per le persona giuridiche, ragione sociale, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e dati anagrafici del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, carica sociale ricoperta in seno alla società); codice fiscale/partita IVA; numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; numero del Repertorio Economico Amministrativo; 
     estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune di rilascio, settore/i merceologico/i; 
     dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e di regolarità della documentazione antimafia; 
     eventuale dichiarazione del numero di posteggi posseduti in proprietà o in gestione nel mercato o nella fiera per cui si chiede l'iscrizione o il rinnovo nella lista di spunta, distinta per settore merceologico e con specificazione di posteggi a particolare tipologia merceologica. 
Entro il 31 marzo, il Municipio provvede a pubblicare sul sito istituzionale la graduatoria aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le comunicazioni presentate entro il 31 luglio, la graduatoria viene aggiornata entro il 30 settembre dell'anno in corso. 
Fino alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma, l'operazione di spunta dovrà essere effettuata sulla base della graduatoria previgente; gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al comma 2 saranno provvisoriamente collocati in posizione successiva rispetto agli spuntisti già inseriti nella graduatoria previgente. 
Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. 
In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione-concessione e di suo delegato, la partecipazione alla spunta è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari, previa presentazione di delega scritta del titolare da comunicare tempestivamente all'ufficio competente, allegando la dichiarazione dei soggetti delegati, resa in autocertificazione e corredata di documento di identità in corso di validità, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010. 
L'assegnazione è di norma esclusa per i posteggi, anche dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, sui quali insiste un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature fissate stabilmente al suolo e debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione. 
I partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, con obbligo di esposizione del medesimo. 
L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dalla
Polizia Locale o da altro personale incaricato entro 30 minuti dall’inizio dell'orario stabilito per le vendite, mediante applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio nel rispetto del medesimo settore merceologico o tipologia merceologica del posteggio da occupare e dei limiti numerici di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 del presente regolamento A parità di numero di presenze, ha diritto di precedenza nell'assegnazione giornaliera l'operatore che non risulta titolare di alcun posteggio nel medesimo mercato o fiera e con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Il posteggio concesso ad un imprenditore agricolo o ad un imprenditore agricolobiologico che risulti occasionalmente libero, dovrà essere assegnato prioritariamente ad altro imprenditore agricolo o agricolo biologico sulla base del criterio del maggior numero di presenze di cui al comma 10. In assenza di imprenditori agricoli o agricoli-biologici all'operazione di spunta, il posteggio occasionalmente libero può essere giornalmente assegnato, applicando comunque il criterio del più alto numero di presenze, agli enti e associazioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n.99/2004 ovvero, in mancanza, ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante. 
I posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici possono essere assegnati esclusivamente ad operatori che vendono tali prodotti, i quali non possono trovare collocazione in posteggi destinati ad altre merceologie. 
Le presenze effettuate con un'autorizzazione non possono essere trasferite ad altra autorizzazione anche se posseduta dallo stesso operatore. L'operatore che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare il posteggio temporaneamente libero ed assegnato giornalmente, a seguito dell'operazione di spunta, dalla Polizia Locale o da altro personale incaricato non viene considerato presente nel mercato. 
Gli operatori che, a seguito dell'operazione di spunta, risultano assegnatari giornalieri di posteggio, dovranno provvedere al pagamento dovuto per l'occupazione del posteggio entro la giornata di avvio dell’attività ed il posteggio è concesso solo a seguito di esibizione della ricevuta di pagamento alla Polizia Locale o ad altro personale incaricato dell’assegnazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPa, bonifico bancario o per mezzo di c/c postale, i cui estremi identificativi sono indicati sul sito istituzionale della struttura competente, indicando nella causale "pagamento spuntista posteggio n. __ mercato/fiera per il giorno .... ". La ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata tramite PEC o raccomandata A/R all'Ufficio competente. La mancata trasmissione della ricevuta comporta l'esclusione dell'operatore dalla partecipazione alla spunta per 2 (due) giornate di mercato o fiera. In caso di mancato pagamento per tre volte in un anno, anche se non consecutive, l'operatore viene cancellato dalla lista di spunta per la durata di un anno, a decorrere dalla data di accertato mancato pagamento stabilito a seguito di contraddittorio con l'operatore. 
Agli operatori che, pur presenti all'operazione di spunta, sono esclusi dall'assegnazione giornaliera per mancanza di posteggi occasionalmente liberi nel settore merceologico di appartenenza ovvero per altra causa non dipendente dalla volontà dei medesimi, è riconosciuta la presenza ai fini del conteggio.
 
Articolo 9 - Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità 
Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per le concessioni dei posteggi nei mercati rionali su sede propria (plateatici attrezzati e coperti).
Nelle altre tipologie di vendita con posteggio la concessione decade secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento COSAP. 
Nei mercati coperti e plateatici il canone annuo dovrà essere corrisposto in due semestralità con scadenza a gennaio e a luglio. Per i pagamenti effettuati dopo tali scadenze, indipendentemente dal tipo di gestione, verrà applicata come penale una maggiorazione pari al 5% per ogni semestre di ritardo o frazione di esso superiore a 15 giorni, oltre gli interessi di legge. 
In caso di morosità superiore ad un semestre, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla sospensione dell'autorizzazione e dell'attività di vendita fino al risanamento del debito maturato, comprensivo di interessi legali e di penale pari al 5% dell'importo da corrispondere. Il risanamento del debito non potrà essere effettuato in un periodo superiore al semestre. La sospensione non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi. In detto periodo l’attività non potrà essere ceduta o data in gestione. 
In caso di morosità superiore all'anno, corrispondente a due semestralità, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. Questo procedimento non esclude il recupero degli importi non corrisposti, maggiorati degli interessi legali e della penale pari al 5%. 
Al recupero di quanto dovuto provvede il competente ufficio municipale nei termini previsti dalla normativa vigente, diffidando il pagamento e la regolarizzazione della tariffa evasa entro 10 giorni decorrenti dalla notifica di predetta diffida. Quest'ultima deve intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione della sospensione della autorizzazione e della concessione ed eventualmente della successiva decadenza nel caso di mancato pagamento protratto oltre l'anno. 
Decorso inutilmente detto termine, il competente ufficio del Municipio adotta il relativo provvedimento, di sospensione o di decadenza, con contestuale ordine di chiusura dell'attività, corredato della diffida e del termine per ottemperare, propedeutica alla eventuale esecuzione coattiva di competenza della polizia locale di Roma Capitale. 
Per i posteggi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c), d), f) si applica il Regolamento COSAP. In caso di ritardato pagamento del canone o di totale mancata corresponsione dello stesso si applicano i commi 4 e 5 del presente articolo. 
In caso di maggiore occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14 bis della deliberazione A.C. del 23 luglio 2014 n. 39 e s.m.i..
Il recupero del canone evaso avviene con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, ovvero con procedura tramite ruolo.
 
Articolo 10 - Delega 
In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per le imprese familiari e per le società di capitali l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro a patto che esibiscano documentazione comprovante il rapporto di lavoro con l'impresa. 
Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. 
Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della domanda, corredata da ricevuta, inoltrata al Comune competente.
 
TITOLO III
Autorizzazioni e Concessioni
 
Articolo 11 - Competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni 
La concessione per i posteggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e la relativa autorizzazione sono rilasciate dai Municipi competenti per territorio a seguito di avviso pubblico, ad eccezione dei posteggi di cui alla lett. d), di competenza dipartimentale. 
I relativi bandi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sono predisposti dal Dipartimento competente per materia per i posteggi di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del presente Regolamento e dal Municipio competente per territorio per i posteggi di cui al succitato art. 4, comma 1, lett. b), c), e), f).
 
 
Articolo 12 - Indicazioni per l'assegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere (comprese le straordinarie) e aree mercatali fuori mercato
 L'autorizzazione e la concessione per i posteggi non di nuova istituzione vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica in conformità di una graduatoria formulata sulla base dei criteri di seguito elencati:
A.      Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40% del punteggio complessivo. 
La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. In tal caso i periodi di iscrizione nel registro delle imprese relativi al dante causa, inteso come precedente titolare o precedente affittuario, si sommano a quelli dell'attuale titolare al momento della
partecipazione al bando di assegnazione del posteggio;
B.       Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;
C.       Assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione competente ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione di punteggio il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli interventi che intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il punteggio è attribuito solo se per quella determinata area commerciale è già stato stabilito dalle Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i titolari di attività commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo; 
D.      Presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali; 
E.       Regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti; 
F.        Non essere considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2 comma x); 
G.      Presentazione di un progetto di riqualificazione del mercato o delle aree limitrofe al posteggio (Punti da commisurare all'importo dell'investimento proposto e da realizzarsi così come definito alla lettera S del presente articolo); 
H.      Certificazione della qualità - Possesso di Marchi di qualità;
I.         Partecipazione al bando da parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
J.         Partecipazione al bando da parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni; 
K.      Partecipazione al bando da parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando; 
L.       Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale; 
M.     Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili; 
N.      Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio; 
O.      Partecipazione al bando da parte di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0;
P.        Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati; 
Q.      Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, artigianali, ecc.);
R.       Partecipazione al bando da parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
S.        Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale;
T.        Investimenti: è attribuito un punteggio massimo al soggetto giuridico che abbia realizzato investimenti di valore complessivo superiore a Euro 25.000 direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da documenti contabili certi effettuati nel primo anno dalla data di pubblicazione del bando per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra;
 
 
Tipologia Investimento
Valore economico investimento
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Fino a ad €. 10.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Da €. 10.000 a €. 20.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Da €. 20.001 a €. 25.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Oltre €. 25.001
Strutture o opere preventivamente assentite destinate ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente pertinente il posteggio o l'area
commerciale oggetto della selezione offerte in
donazione al Comune di Roma
Valore superiore a €. 10.000
 
A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 
Con riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere B), K), L), M), N), O), S), T) del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei relativi titoli rilasciati.
 
 
Articolo 13 – Indicazioni per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato. 
L'autorizzazione e la concessione per i posteggi di nuova istituzione indicati nell'articolo 4 vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 18 novembre 1999, n. 33 e ss.mm.ii., tenendo conto, nella predisposizione dei criteri di selezione da applicare, delle seguenti fattispecie: 
 
A.    Assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione competente ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione di punteggio il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli interventi che intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il punteggio è attribuito solo se per quella determinata area commerciale è già stato stabilito dalle Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i titolari di attività commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo; 
B.    Presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali; 
C.    Regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti; 
D.    Non essere considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2 comma x);
E.     Presentazione di un progetto di riqualificazione delle aree limitrofe al posteggio; 
F.     Certificazione della qualità - Possesso di Marchi di qualità; 
G.    Partecipazione al bando da parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
H.    Partecipazione al bando da parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni; 
I.       Partecipazione al bando da parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; 
J.       Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale; 
K.    Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili; 
L.     Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio; 
M.   Partecipazione al bando da parte di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0; 
N.    Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati; 
O.    Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, artigianali, ecc.); 
P.     Partecipazione al bando da parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
Q.    Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti l’attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale;
R.    Investimenti. Realizzazione di investimenti di valore complessivo superiore a Euro 25.000 direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da documenti contabili certi effettuati nel primo anno dalla data di pubblicazione del bando per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
 
Tipologia Investimento
Valore economico investimento
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Fino a ad €. 10.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Da €. 10.000 a €. 20.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Da €. 20.001 a €. 25.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
Oltre €. 25.001
Strutture o opere preventivamente assentite
Valore superiore a €. 10.000
destinate ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente pertinente il posteggio o l'area
commerciale oggetto della selezione offerte in
donazione al Comune di Roma
 
 
S.     Partecipazione al bando da parte di soggetti titolari di posteggio isolato fisso fuori mercato che accettino di trasferirsi all’interno di un mercato coperto o plateatico attrezzato.
 
A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi. 
Con riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere A), J), K), L), M), N) del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione e devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati. 
In caso di parità di punteggio si applica il criterio della maggiore professionalità per un punteggio assegnabile di 20 punti, come di seguito suddivisa:
 
Anzianità  
Impresa
Fino a 5 anni 
10 punti 
Da 5 a 10 anni 
15 punti 
Oltre 10 anni 
20 punti 
 
In caso di ulteriore parità vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
 
Articolo 14 - Durata della concessione 
La durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione in anni 7 per mercati turistici, 9 per mercati ordinari o 12 con riguardo agli investimenti richiesti in base a quanto previsto dal punto 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 05/07/2012, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. 
Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune. 
 
Articolo 15 - Disposizioni comuni 
Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore nel massimo di quattro posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero di sei posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare) nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica così come definita dalla lett. v) dell'art. 2 del presente Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a 10 (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare). 
Parimenti non possono essere assegnate allo stesso soggetto giuridico più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato, o più di dieci concessioni per famiglia anagrafica nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, come individuate nelle definizioni generali di cui al precedente art. 2. 
Il bando di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli. 
I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo anno di effettiva attività. 
Le graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. 
Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della autorizzazione-concessione resta subordinata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. 
Il bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone diversamente abili in relazione al complesso dei posteggi presenti sul territorio del Comune di Roma. Tra questi sarà garantita l'ulteriore priorità in caso di domande provenienti da associazioni di persone diversamente abili.
 
Articolo 16 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione 
In caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi o a cause di morte ovvero per reintestazione per fine gestione, il subentrante dovrà presentare all'ufficio competente apposita Segnalazioni Certificata di Inizio Attività, allegando l'originale della concessione-autorizzazione del dante causa. 
Il subentrante dovrà dichiarare. ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 44512000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e la regolarità della propria posizione in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. In caso di dichiarazioni false e mendaci il dichiarante risponde del reato di falso davanti alle autorità competenti e l'ufficio procedente adotterà i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo che avviene per atto tra vivi deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte deve essere eseguito nelle forme e nei modi previsti della normativa vigente per la successione nell'eredità e dall'articolo 45 comma 4 della L. R. Lazio n. 33/99. 
Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio e può essere effettuato decorsi sei mesi dal rilascio del titolo autorizzativo e un anno nel caso risultino avviati procedimenti nei confronti del titolare. Il subingresso comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta, anche in termini di presenze, valida per l'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi. 
In caso di S.CI.A. per subingresso nella titolarità relativo ad un'autorizzazioneconcessione in area mercatale l'operatore deve dichiarare il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 15, commi 1 e 2. 
Nel caso la S.C.I.A. di subingresso per reintestazione presentata nel periodo residuo di validità di concessioni rilasciate o rinnovate in forza dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 8 della Conferenza unificata del 5/07/2012 rimangono invariate le disposizioni normative precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non trovando pertanto applicazione le limitazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2. 
Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Capitolina e, in caso di presentazione di S.C.I.A. per subingresso, l'ufficio procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 delta Legge n. 241/1990 all'adozione del provvedimento di divieto prosecuzione di attività e rimozione degli effetti, salvo che il subentrante accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività ovvero, nel medesimo termine e in base all'entità del debito venga concesso dall'Ufficio competente adeguato piano di rateizzazione del pagamento. 
Ove il subentrante fosse già concessionario di altro posteggio, anch'egli dovrà essere in regola con i pagamenti di canone relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse morosità devono essere estinte entro i sopra citati 10 giorni.
La concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora il procedimento si concluda con diniego. 
Il subingresso in una autorizzazione-concessione all'esercizio dell'attività di vendita con settore alimentare e non alimentare, comporta il trasferimento nella titolarità o l'affidamento in gestione di entrambi i settori in capo al cessionario o gestore. Il subentrante può comunque rinunciare, in sede di voltura, al settore che non intende attivare con conseguente adozione da parte del Municipio competente del provvedimento di revoca parziale dell'autorizzazione relativamente al settore oggetto di rinuncia. 
Anche in caso di subingresso per gestione di cui al comma precedente, il settore così revocato non resta sospeso in capo al titolare principale che, ove volesse riattivare detto settore, dovrà avviare la richiesta di nuova aggiunta di settore merceologico al momento della eventuale reintestazione.
 
TITOLO IV
Attività commerciale nei mercati
Sezione I - Mercati coperti e plateatici attrezzati
 
Articolo 17 - Definizione 
Per la definizione di mercato coperto e plateatico attrezzato si richiama quanto previsto dalla lettera m) dell'art. 2 del presente Regolamento.
 
Articolo 18 - Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati coperti e plateatici attrezzati 
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo dì un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate - sia a persona fisica che a persona giuridica - dal Municipio territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali ai sensi della normativa vigente. 
Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e della relativa concessione per l'assegnazione dei posteggi disponibili, il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro predispone avviso pubblico. 
Le domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere predisposte ed inviate secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso stesso. 
L'assegnazione dei posteggi ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione del posteggio sono effettuati dai competenti uffici municipali, in conformità ad una graduatoria formulata dal Dipartimento in base ai criteri di priorità individuati dal presente regolamento. 
Il limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, nell'ambito della medesima area mercatale, è stabilito dal precedente articolo 15. 
Il bando di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli. 
I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo anno dal rilascio della concessione-autorizzazione. 
 
Articolo 19 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni 
Il rilascio delle autorizzazioni-concessioni è subordinato alle seguenti condizioni: 
a)        al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari al canone annuale, da eseguire con assegno circolare non trasferibile, intestato a Roma Capitale - Tesoreria, oppure con Bonifico bancario su C/C .... oppure tramite Pago PA a garanzia dei danni eventualmente arrecati al posteggio, con diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale per eventuali pendenze e crediti. In alternativa, tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
b)        assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Roma in materia di tributi e/o canoni.
 
Articolo 20 - Termini per l'attivazione 
I titolari di autorizzazione-concessione relativa a posteggi assegnati con procedura concorsuale sono tenuti ad attivare l'attività entro sei mesi dal rilascio della autorizzazioneconcessione. 
I posteggi assegnati con procedura concorsuale non possono essere volturati (per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione) prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'attività.
 
Articolo 21 - Accorpamento dei posteggi 
Non può essere rilasciata un'unica autorizzazione relativamente per più posteggi salvo quanto disciplinato ai seguenti commi. 
Può essere rilasciato un provvedimento autorizzativo di accorpamento solo in caso di posteggi adiacenti fino al massimo di tre, purché appartengano allo stesso concessionario e previa apposita richiesta dell'interessato che, nel caso di modifica alle strutture, dovrà presentare progetto e relazione tecnica predisposti da tecnico autorizzato. 
Nel caso di accorpamento, ciascuno dei posteggi mantiene la propria individualità relativamente al titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività e la relativa concessione di posteggio. 
Possono essere accorpati anche posteggi il cui titolo autorizzativo e la relativa concessione sono riferiti ad attività di vendita e/o di servizi diverse tra loro nel rispetto della normativa igienico-sanitaria di settore.
Al termine dell'accorpamento il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del concessionario entro 30 gg. In caso di inadempienza il concessionario è escluso dai bandi successivi fino all'assolvimento dell'onere o al risarcimento totale della procedura in danno.
 
Articolo 22 - Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento 
Ogni atto istitutivo, di spostamento, soppressione e trasferimento definitivo dei mercati coperti e plateatici esistenti è assunto dall'Assemblea Capitolina. 
La Giunta Capitolina è competente a deliberare sullo spostamento di sede dei mercati per una durata temporanea non superiore a ventiquattro mesi. 
In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata secondo la graduatoria.
 
Articolo 23 - Prescrizioni per l'utilizzo posteggio 
E' consentita, da parte del Municipio competente, previo parere del Dipartimento Sviluppo Economico la modifica e/o l'integrazione del settore merceologico in cui si esercita l'attività, nel rispetto di una proporzione tra settori merceologici tale da non determinare una presenza di attività nel settore alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato. 
I mercati di nuova istituzione debbono prevedere un organico di minimo 15 operatori, di cui il 60% di attività nel settore alimentare. 
Gli attuali mercati sono considerati tali fino a quando i posteggi rappresentino una percentuale maggiore od uguale al 30% del pieno organico e solo se rispettano la proporzione di cui sopra tra i settori merceologici. 
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i mercati al di sotto del 30% del pieno organico dei posteggi sono trasformati in posteggi isolati fuori mercato. In alternativa i Municipi possono porre in essere progetti di riqualificazione, inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, le iniziative educative e culturali, l'artigianato tramite Progetti di Partecipazione Attiva o di Project Financing. In tal caso le aree interessate sono oggetto di bando, pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare domanda, allegando il progetto di riqualificazione per la valutazione dello stesso da parte dei Dipartimenti competenti per materia. 
Per quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non sono consentiti il cambio e/o l'integrazione di settore merceologico né il cambio di merceologia durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova. 
Subordinatamente alle percentuali previste per gli artigiani e alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in attività artigianale. 
L'operatore che richiede la trasformazione deve osservare tutte le norme previste dalla disciplina sull'artigianato, con particolare riferimento all'iscrizione al relativo Albo. In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione o aggiunta di settore merceologico deve contenere il parere positivo del titolare originario dell'azienda. 
Al termine della gestione il titolare ha facoltà di ripristinare la tipologia dell'attività ceduta ed alla reintestazione del titolo originario. 
Qualsiasi tipo di trasformazione o modificazione dell'azienda è subordinata alla verifica della regolarità contabile dell'azienda medesima e di quella del suo titolare. 
L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica all'interno dei mercati su sede propria o su strada è articolato su sei giorni a settimana, ed è determinato con Ordinanza del Sindaco con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, come previsto dal Cap. 8 del Documento Programmatico Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003. 
 
Articolo 24 - Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria e impropria 
Nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati, cosiddetti in sede propria, e nei mercati su strada, cosiddetti in sede impropria, è consentita la costituzione di forme associative tra gli operatori dello stesso mercato per l'affidamento in autogestione dei servizi comunali quali, a titolo esemplificativo, guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione responsabilità civile per danni a cose o persone e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una specifica convenzione, richiesta almeno dalla maggioranza degli operatori, da stipulare con il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura per territorio che provvede a vigilare su tale gestione. 
Le convenzioni devono riportare i canoni previsti, gli obblighi delle AGS e la quota parte che viene corrisposta all'Amministrazione ed all'Associazione o Cooperativa. 
I canoni devono essere approvati dall'Amministrazione in base ad un piano di gestione presentato da parte dell'AGS. 
Le Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate con l'Amministrazione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria, nonché in regola con i versamenti dei canoni da corrispondere all'Amministrazione medesima, possono gestire gli spazi pubblicitari (S.P.Q.R.) secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa formale autorizzazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura. 
L'Associazione e/o Cooperativa verserà all'Amministrazione le quote dei canoni dovute dagli assegnatari di posteggio, secondo le modalità che verranno dettate dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura. 
Gli introiti derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari (S.P.Q.R.) devono essere investiti in interventi migliorativi della struttura annonaria gestita in convenzione e l'AGS deve darne opportuna evidenza e comunicazione all'Amministrazione. 
In caso d'inadempimento l’Associazione e/o Cooperativa è ritenuta responsabile in solido e nei suoi confronti possono essere attivate le procedure esecutive di recupero. Quanto precede comporterà il venire meno dell'eventuale autorizzazione alla gestione di spazi pubblicitari di cui al precedente comma. 
Ai singoli assegnatari di posteggi inadempienti nel versamento all'Associazione e/o Cooperativa delle quote comprensive della parte spettante all'Amministrazione e/o della quota spettante all'AGS, vanno applicate le seguenti disposizioni:
-            l'operatore inadempiente viene escluso, in via provvisoria, dall'Associazione/Cooperativa, così come previsto dallo Statuto e dalla Convenzione stipulata con l'Amministrazione; 
-            tale esclusione viene comunicata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura dal rappresentante legale dell'Associazione/Cooperativa e comporta la sanzione della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a sei mesi oltre il quale, in assenza del risanamento del debito, viene dichiarata decaduta la concessione del posteggio; 
-            in caso di subingresso per cessione o gestione di azienda a terzi, l'operatore subentrante dovrà dichiarare di conoscere la posizione del cedente in materia di pagamenti del canone a Roma Capitale e delle quote di pertinenza dell'Associazione/Cooperativa e dovrà dichiarare di subentrare in tali obbligazioni. 
Le quote dovute per le concessioni di maggiori superfici e/o locali all'interno dei mercati su sede propria continuano ad essere versate direttamente dai rispettivi concessionari secondo le modalità già esistenti o con le successive che verranno disposte dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura. 
L'Associazione e/o Cooperativa può, su richiesta di almeno il 60 per cento degli operatori interessati, presentare una proposta di determinazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati con cadenza biennale, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 28, comma 15 del D.lgs. n. 114/98. Tale determinazione potrà essere modificata allo scadere del biennio sempre su richiesta degli operatori con la stessa percentuale di adesioni. 
E' istituita una "Commissione di Controllo", composta da membri, del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura con il compito di visionare i bilanci delle AGS e la documentazione contabile, al fine di verificare la congruità delle spese sostenute oltre che il corretto utilizzo degli introiti pubblicitari e la loro destinazione al pubblico interesse. La Commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento di Giunta Comunale, è tenuta ad esprimere un parere preventivo, su richiesta obbligatoria della AGS proponente, qualora la singola spesa, risulti superiore ad un terzo delle spese effettuate per la gestione annuale dei servizi risultanti dal bilancio riferito all'anno precedente alla richiesta.
 
Articolo 25 - Finanza di progetto 
Nelle strutture mercatali realizzate mediante progetti finanziati con capitale privato (C.d. Project Financing), la convenzione tra l'Amministrazione concedente e la Società concessionaria esecutrice dell'opera deve, altresì, disciplinare i rapporti tra la società medesima e gli operatori economici assegnatari dei posteggi che si trovano all'interno dell'area mercatale, fermo restando l’ammontare degli importi dei canoni previsti e la corresponsione degli stessi all’Amministrazione Capitolina, al fine di coniugare gli interessi del soggetto privato appaltatore con le finalità di pubblica utilità dell'opera. 
 
Articolo 26 - Progetto di Partecipazione Attiva 
Possono essere indetti avvisi pubblici dall'Amministrazione comunale cui possono partecipare i cittadini e/o gli operatori, costituiti in Associazioni, a seguito dell'approvazione da parte del Municipio territorialmente competente di progetti di Partecipazione Attiva che abbiano ad oggetto, a titolo esemplificativo, il riuso, il riciclo, le iniziative educative, sociali, didattiche e culturali, l'artigianato, servizi ai cittadini, da realizzarsi presso le strutture mercatali esistenti. 
Per soggetto proponente e finanziatore del progetto si intende l'Associazione costituita ai sensi del comma precedente. 
La Convenzione disciplina, inoltre, il rapporto tra il soggetto privato promotore dell'iniziativa e l'Amministrazione Comunale, che deve essere ispirato ai principi di ottimizzazione dell'utilizzo, di rilancio e di riqualificazione dell'area mercatale.
Il Municipio territorialmente competente vigila sul corretto svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 27 - Attività ulteriori all'interno dei mercati 
La percentuale di posteggi concessi o da concedersi agli operatori esercenti nel settore alimentare - comprendente attività di vendita di merci alimentari, attività artigianali alimentari e produttori agricoli - è pari ad almeno il 60 % dell'organico di ogni singolo mercato, salvo diverse indicazioni da parte della Giunta Capitolina. 
Ai produttori agricoli è rilasciata dal Municipio competente la concessione del posteggio ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. La vendita al dettaglio dei generi agricoli da parte dei produttori è consentita secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 228/2001. 
I titolari dei posteggi di cui al comma precedente debbono comprovare annualmente, con idonea certificazione, il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione. 
La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi ai produttori agricoli è pari ad almeno il 40% dell'organico di ogni singolo mercato, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale del Lazio n. 14 del 7 novembre 2016. 
Di questo 40% è riservata una quota pari al 50% in ogni singolo mercato ai produttori iscritti all'Albo dei Produttori Agricoli Biologici, sia singoli che associati. E' riconosciuta precedenza alle domande dei produttori associati in consorzio. I produttori biologici all'interno dei mercati sono autorizzati a vendere direttamente i loro prodotti agricoli ed agroalimentari di tutti i settori. 
La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività artigianali è pari al 15% dell'organico di ogni singolo mercato. 
Sono, altresì, attivabili particolari esercizi complementari per la fornitura di servizi da parte di enti pubblici la cui percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi è pari al 5% dell'organico di ogni singolo mercato. 
Il bando pubblico individua i necessari criteri di preferenza per poter garantire l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a soggetti diversamente abili. Tra questi sarà garantita l'ulteriore preferenza in caso di domande provenienti da associazioni di soggetti disabili.
Le percentuali di cui ai commi precedenti possono essere soggette a revisione da parte della Giunta Capitolina sentita la Commissione Capitolina Permanente Commercio.
 
Articolo 28 - Somministrazione di alimenti e bevande nei mercati 
All'interno di ogni mercato rionale sono autorizzabili posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto mediante la trasformazione di posteggi già esistenti ed attivi; tali posteggi si intendono in deroga alla normativa vigente in materia di somministrazione di bevande e alimenti di cui alla legge regionale n. 21/2006 e alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010 e ss.mm.ii.. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti ristoro fino ad un massimo del 10% degli operatori alimentari, salvo diversa misura percentuale stabilita dal municipio territorialmente competente, comunque legati alle attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno. Sono inoltre autorizzabili all'interno di ogni mercato rionale, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito fino ad un massimo del 10% degli operatori alimentari, previa autorizzazione rilasciata dal municipio territorialmente competente. 
Tale attività deve essere esercitata in posteggio diverso da quello ove l'operatore esercita l'attività di vendita o artigianale nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 3, comma 1, lett. f) bis e articolo 4, comma 2 bis. 
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse mediante avviso pubblico riservate agli operatori del mercato ove si intende attivare l'esercizio pubblico che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. Le autorizzazioni-concessioni per i pubblici esercizi sono rilasciate ai richiedenti in possesso della maggiore anzianità di posteggio. In caso di parità vale l'anzianità di autorizzazione. 
Con riferimento ai punti ristoro di cui al comma 1, è consentita la manipolazione, trasformazione e/o cottura, il riscaldamento e/o sporzionamento degli alimenti posti in vendita per il consumo sul posto.
L'autorizzazione è concessa mediante avviso pubblico, predisposto sulla base dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 e dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16/7/2015, riservato agli operatori del settore alimentare, che operano nel mercato ove si intende svolgere l'attività, che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. 
Il posteggio dell'operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito a cura e spese del medesimo per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio e deve rispettare tutte le normative vigenti in materia. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione implica la necessaria rinuncia al titolo per l'esercizio della precedente attività commerciale. 
Nel caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura concorsuale è quella ordinaria, aperta a tutti i possessori dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. 
 
Articolo 29 - Trasformazioni ed ampliamenti di settore 
E' consentita, da parte del Municipio competente per territorio, su richiesta del titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente articolo 28 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale di cui al precedente articolo 11.
L'ampliamento di settore merceologico comporta necessariamente l'esercizio dell'attività commerciale in entrambi i settori. 
Su richiesta dello stesso titolare originario della autorizzazione e di relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda e nel rispetto delle normative di settore e delle percentuali di cui al precedente articolo 28, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in attività artigianale o in attività di fornitura servizi e viceversa.
E' consentito il ripristino della tipologia dell'attività sia su richiesta dello stesso titolare originario sia al termine della gestione. 
In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione e/o aggiunta di settore merceologico o di trasformazione da attività commerciale in artigianale o servizi e viceversa deve contenere il consenso espresso del titolare originario.
Qualsiasi tipo di istruttoria finalizzata alla trasformazione o aggiunta dell'attività non potrà essere perfezionata ove sussistano irregolarità contabili in capo al richiedente.
Per quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non è consentita la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico nonché il cambio di attività da commerciale in artigianale o viceversa durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova.
 
Articolo 30 - Trasferimenti di posteggio 
Esaurite le procedure concorsuali e nelle more di un successivo bando, è possibile accogliere le domande di trasferimento di posteggio all'interno dello stesso mercato o in altri mercati per tutti quei posteggi resisi disponibili successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati. 
In caso di domande relative allo stesso posteggio, viene valutata la tipologia della merceologia in relazione alla gamma di prodotti offerti nel mercato di provenienza ed in quello di destinazione, con riferimento alle quote di cui agli articoli 24 e 28. 
Nel caso di cui al precedente comma, è data priorità agli operatori commerciali dello stesso mercato e, in subordine, secondo i criteri di seguito declinati: agli operatori esercenti nei mercati ubicati nello stesso Municipio, all’ordine di spedizione delle domande, agli operatori provenienti dai mercati su strada. 
I richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni concessori. 
In caso di trasferimento di un operatore, già autorizzato ad esercitare su sede impropria, in apposita sede propria, lo stesso, per avere il titolo autorizzativo corrispondente, deve consegnare il precedente titolo. La mancata riconsegna della vecchia autorizzazione comporta la sospensione del trasferimento.
 
Articolo 31 - Maggiore occupazione di superficie rispetto al posteggio concesso e di magazzini interni al mercato 
E' consentita, da parte del Municipio competente nei limiti del piano di massima occupabilità da esso definito, su richiesta del titolare della autorizzazione e di relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda previo consenso del titolare, l'autorizzazione all'ampliamento della superficie rispetto al posteggio concesso, previa consultazione dell'Associazione Gestione Servizi di cui al comma seguente. 
Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, i Municipi con la consultazione delle AGS dei mercati su sede propria in convenzione con l'Amministrazione approvano il piano di massima occupabilità per le maggiori occupazioni di superficie rispetto al posteggio concesso, indicando le metrature consentite per tutti i posteggi insistenti sull'area mercatale. In tal caso le concessioni di maggiore occupazione di superficie già esistenti vengono rinnovate immediatamente nei termini previsti dal piano di massima occupabilità. 
Se entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, il piano di massima occupabilità non viene approvato, è prevista la proroga della vigenza delle eventuali maggiori occupazioni già concesse per ulteriori 12 mesi. Decorso ulteriormente questo termine senza che il piano venga approvato, le concessioni di maggiore occupazione di superficie decadono.
Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate non sono consentite opere edilizie di alcuna natura, né in muratura né con strutture prefabbricate per quanto semovibili. 
In caso di affidamento del posteggio in gestione a terzi, al gestore è consentita la facoltà di non subentrare altresì nella maggiore occupazione di superficie già autorizzata in capo al titolare sul posteggio oggetto di subentro. L'autorizzazione relativa all'ampliamento di superficie resta sospesa fino alla cessazione della gestione e alla conseguente reintestazione del titolare. 
Le tende di protezione alla struttura di vendita, ove ammesse, sono collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni vigenti per ogni mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati. 
Gli operatori dei plateatici attrezzati potranno devolvere, contestualmente alla stipula delle concessioni, eventuali tende installate dell'operatore sempre che vi sia l'autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dei Municipi e le stesse rispondano ai requisiti previsti dal punto 12), lett. b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 331 del 29 aprile 1986; in caso di installazione successiva le stesse potranno essere devolute con successivo atto.
Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate e sui magazzini in concessione all'interno del mercato in Convenzione AGS si applica il canone concessorio di pagamento a tariffa piena, senza applicazione dell'abbattimento di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 25/12/2017 e ss.mm.ii..
Entro 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento i Municipi provvedono a proporre, di concerto con le OO.SS., al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, l'organico di ogni mercato.
 
Sezione Il - Mercati su strada e mercati saltuari
 
Articolo 32 - Mercati su strada - Definizione e prescrizioni 
Per la definizione di mercato su strada si richiama la lettera m) dell'art. 2 del presente Regolamento. 
La superficie e la dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato sono disposti dal Municipio competente per territorio. 
Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. 
Ai mercati su strada si applicano le medesime norme per l'assegnazione dei posteggi e, qualora il Municipio ritenga che le condizioni igienico sanitarie lo consentano, si applica quanto previsto in ordine alle ulteriori attività previste per i mercati su sede propria. 
Entro 30 giorni dall'istituzione del mercato su strada o dalla pubblicazione delle graduatorie definitive i Municipi provvedono a comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura l'organico di ogni mercato.
 
Articolo 33 - Mercati saltuari 
La Giunta Capitolina individua i parametri in base ai quali i Municipi possono determinare il numero, l'ampiezza e la composizione dei nuovi mercati saltuari da autorizzare sul proprio territorio. 
A tal fine la Giunta Capitolina tiene conto della popolazione presente, residente e fluttuante, dello sviluppo urbanistico della zona, dello sviluppo della rete commerciale in sede fissa e su area pubblica e del numero dei mercati settimanali e quotidiani esistenti, con l'obiettivo di uno sviluppo graduale del settore. 
I nuovi mercati saltuari devono comunque essere localizzati nelle zone di recente urbanizzazione o che hanno recentemente visto un grande incremento della popolazione presente o altrimenti in zone già esistenti sprovviste di tali servizi o previsti in misura insufficiente e/o decentrata. 
Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi: 
-                     i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita; 
-                     i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana; 
-                     i mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni. 
Secondo quanto previsto dall'articolo 57 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii. il Municipio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, con deliberazione consiliare determina l'istituzione, l'ubicazione e lo spostamento, l'orario, le categorie ammesse in ciascuna area, per l'assegnazione dei posteggi, nonché le dimensioni dei posteggi. 
I criteri di assegnazione devono essere comuni in tutti i Municipi, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del presente Regolamento. 
L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato saltuario non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente. 
In caso di assenza dell'operatore assegnatario si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai fini della spunta, per ogni mercato saltuario regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere prese su apposito registro istituito dal Municipio. 
A parità di numero di presenze nel mercato saltuario, il Municipio tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dallo “spuntista", anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del de cuius. 
L'istituzione di un mercato saltuario e del bando per l’assegnazione dei posteggi debbono formare oggetto di un unico provvedimento o, comunque, di provvedimenti adottati contemporaneamente. 
Ai fini della graduatoria relativa all'istituzione di un mercato saltuario, non saranno prese in considerazione le presenze maturate in data antecedente all'assegnazione dei posteggi concessi a seguito di procedura concorsuale, né l'anzianità acquisita abusivamente. 
Il registro delle presenze dovrà essere informatizzato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione. Nel periodo transitorio si potranno gestire le richieste tramite definizione di un'opportuna casella PEC da parte del subentrante mettendo in copia il titolare del posteggio per verifica di rinuncia.
 
TITOLO V
Attività commerciale fuori mercato
 
Articolo 34 - Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato - Definizione 
In conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettera p) del presente Regolamento, per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente. 
L'attività commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi, su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine delle procedure di conversione previste dal successivo art. 52, su posteggi non chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale.
 
Articolo 35 - Rotazioni 
I posteggi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive, almeno cinque giorni la settimana, nell'ambito del territorio comunale, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano tramite una prestabilita periodica turnazione, definita dall'Ufficio, per svolgervi commercio di generi alimentari o non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica. 
Non è consentita l'istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione, fatta salva la possibilità di trasferire per motivi di pubblico interesse, posteggi già istituiti. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definitivo di operatori non suscettibile di variazione. Non sono, altresì, consentite surroghe. 
Il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, di concerto con i Municipi, con l'adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al regolamento sulle OSP, provvede a delimitare le soste autorizzate con paline ed apposita segnaletica. 
Gli operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione operano in conformità alle seguenti regole e prescrizioni: 
1.    il titolo autorizzativo originale, riportante l'indicazione del gruppo rotativo d'appartenenza deve essere sempre esposto e comunque mostrato, a richiesta del personale di vigilanza, assieme al provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura indicante il turno di lavoro, nonché ai bollettini di pagamento del COSAP riferiti all'ultimo anno; 
2.    il cartello indicante il gruppo rotativo deve essere sempre ben visibile presso il banco di vendita; 
3.    gli operatori devono esercitare esclusivamente l'attività commerciale indicata dal turno di lavoro originale, rilasciato dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura - Ufficio Rotazioni - che costituisce parte integrante del titolo autorizzativo. Alle due rotazioni del settore alimentare, Esterna ed Ex dolciumi, di cui alla deliberazione n. 4828/89 punti 2 e 3 - che assumono la seguente nuova denominazione: Rotazione "D" invece di 4828.3 e Rotazione “E" invece di 4828.2 - è consentita la possibilità, ove le condizioni dei luoghi lo consentano, anche dell’estensione alla vendita di prodotti del settore non alimentare. In questo caso l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle dimensioni previste per le rotazioni del settore non alimentare. Questa facoltà non si estende nei siti rotativi alternativi nel comprensorio dello Stadio Olimpico e nelle altre aree previste per le manifestazioni sportive e canore. 
4.    gli automezzi adibiti alla vendita devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede; qualora l’area di sosta ricada su sede stradale interessata da traffico veicolare la vendita deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun aggetto di sorta deve interessate la sede stradale. La suddetta limitazione non si applica nelle isole pedonali nonché nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo pubblico; 
5.    il mancato pagamento del COSAP, ivi compresa l'eventuale indennità per maggiore occupazione di suolo pubblico, ove accertati dagli organi di vigilanza comportano la sospensione dell'assegnazione del turno di lavoro, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento.
La competenza della definizione e limitazione delle aree spetta ai Municipi, mentre la vigilanza è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadranno alla data del 31/12/2018 salvo ulteriori deroghe previste da successiva normativa.
 
Articolo 36 - Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche 
Il commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco, banco o automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare, secondo le definizioni indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le strutture, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, dovranno avere le seguenti dimensioni: massime di 12 mq. per il settore non alimentare e massimo 15 mq. per il settore alimentare qualora eserciti con apposito automezzo 
Le suddette dimensioni, che di norma sono metri 4,00 parallelamente al marciapiede e m. 3.00 perpendicolari al marciapiede, dovranno essere modificate in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta rispetto alla quale dovrà essere garantita una corsia per il transito pedonale non inferiore a metri 2,00. 
Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare che operano nel centro compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento avranno una superficie massima di 8 mq e dovranno rispondere ai criteri estetici e tecnologici specificamente dettati. 
Per le rotazioni Urtisti/Oggetti ricordo la dimensione massima del banco di vendita deve essere pari a mq. 2 (m. 2 parallelamente al marciapiede e m. 1 perpendicolare al marciapiede). Il banco di vendita può avere un'altezza massima da terra di m.1,60, con uno o più ripiani, e può esser ricoperto da un ombrello o cappottina di colore bianco. 
Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura sono individuati, per le differenti rotazioni, il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS., dota gli operatori delle singole rotazioni di una targa identificativa che riporti il logo di Roma Capitale ed il numero di concessione. 
Gli automezzi adibiti alla vendita del Settore Alimentare delle rotazioni ex deliberazione di Giunta Comunale n. 4828/89, punti 2 e 3, debbono essere di colore beige o bianco o rosso. 
Ai sensi delle nuove Ordinanze Sanitarie, gli operatori che adeguano il proprio automezzo alle normative europee in tema d'inquinamento ambientale e di igiene e sanità possono ampliare la superficie fino al 5% per adeguare la nuova struttura. 
In considerazione della maggiore dimensione dei suddetti automezzi la tenda o pensilina posta a protezione degli alimenti potrà superare le dimensioni previste per gli automezzi delle rotazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3184/88 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89 punto 1, entro il limite massimo di m. 2,00. 
Resta confermata la disciplina prevista per le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione nel comprensorio dello Stadio Olimpico di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento VIII n. 1195 del 21 novembre 2000. 
Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati. 
Non può essere utilizzata come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale potranno essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma. 
 
Articolo 37 - Modalità, assegnazione e durata delle concessioni 
I Municipi, con esclusione dei posteggi a rotazione la cui competenza è dipartimentale, concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, come previsto dalla normativa vigente ad eccezione delle conversioni e regolarizzazioni previste da atti comunali precedenti e non ancora ultimate dalla data di approvazione del presente Regolamento. 
I criteri di selezione dei concessionari sono indicati agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento. La durata delle concessioni è prevista dall' art. 14 del presente Regolamento. I Municipi provvedono ad individuare, con apposita segnaletica e delimitando le aree concesse con vernice o placche, i posteggi concessi ed in generale le aree di sosta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ricadenti nel proprio territorio. 
In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a seguito anche di lavori, o qualora non dovessero essere disponibili per lo svolgersi di manifestazioni, o comunque di eventi di rilevanza cittadina, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie nelle adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l'attività di vendita. 
Qualora le suddette indisponibilità si protraggano per oltre sessanta giorni, gli Organi di Vigilanza ne danno comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura per le rotazioni e al Municipio in cui ricade il posteggio, per i posti fissi e/o stagionali, che provvedono alle determinazioni. 
La presente disciplina non si applica all'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, stante la specifica disciplina per la stessa prevista.
 
Articolo 38 - Disciplina oraria 
La presente disciplina, limitatamente all'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, si applica in coerenza con quanto previsto dalla specifica Ordinanza Sindacale recante gli orari per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, applicabile anche al settore delle rotazioni. 
Gli operatori ascritti ai gruppi rotativi devono occupare i posteggi assegnati giornalmente dal turno di lavoro. II turno ha cadenza bimestrale per le rotazioni del settore Merci varie ed Urtisti e cadenza trimestrale per gli altri settori. 
L'attività di vendita per tutte le rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00.
Sono consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo, i cambi di turno che debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina.
Al fine di coordinare tali operazioni ed assicurare il corretto avvicendamento degli operatori ed evitare inoltre il verificarsi di cambi non approvati preventivamente dall'Amministrazione, quest'ultima si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria più rappresentative del commercio su area pubblica, che provvederanno a raccogliere le istanze e le reversali relative al pagamento dei diritti di istruttoria degli interessati ed a trasmettere, all'Ufficio competente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, entro e non oltre il 15° giorno del mese precedente il turno, la comunicazione scritta dei cambi che si effettueranno mensilmente, avvalendosi prioritariamente di un sistema informatico allo scopo previsto.
La previsione di cui al comma precedente non si applica alla categoria urtisti/oggetto ricordo in considerazione del numero limitato di posteggi contemporaneamente utilizzabili rispetto al numero totale degli autorizzati.
In ogni caso ciascun posteggio non potrà essere occupato settimanalmente dallo stesso operatore per più di due volte. Tale limitazione non si applica alle categorie degli urtisti, bibite e sorbetti, in considerazione dello specifico funzionamento. 
L'occupazione del posteggio da parte di un operatore non assegnatario di giornata è considerata abusiva e perseguita secondo le norme vigenti. 
Per tutti i posteggi isolati fuori mercato e per i posteggi a rotazione l'attività di vendita è consentita dal lunedì al sabato, ad esclusione dei posteggi per la vendita di bibite e gelati e Urtisti in ragione dell'offerta dei prodotti esitati nonché per i posteggi assentiti in occasione di eventi e manifestazioni sportive e canore che prevalentemente si svolgono nelle giornate festive. Nel periodo natalizio è consentita l'apertura nelle tre domeniche antecedenti il Natale; in questo periodo il posteggio oggetto di rotazione è occupato dall' operatore assegnatario nella giornata del sabato.
 
Articolo 39 - Posteggi singoli stagionali 
Per la definizione di posteggio stagionale si richiama l'articolo 2, lettera p) del presente Regolamento. 
I posteggi stagionali sono collocati fuori mercato e vengono assegnati con procedura concorsuale pubblica ai soggetti da autorizzare ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera A del D.Lgs. n. 114/98. Gli stessi sono istituiti per la vendita di prodotti alimentari oppure per la vendita degli alberi di natale. I posteggi per alberi di Natale sono operativi dal 15 novembre al 6 gennaio. I venditori di caldarroste sono operativi dall’1 ottobre al 31 marzo. I rimanenti posteggi sono operativi esclusivamente nei periodi dal 1° maggio al 30 ottobre per i prodotti estivi e dall'1 ottobre al 31 marzo; sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
L'assegnazione dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali ed il conseguente rilascio della relativa autorizzazione-concessione ed autorizzazione, hanno validità corrispondente ai periodi sopra menzionati a seconda che si tratti di prodotti estivi o invernali e autunnali fermo restando che nel periodo di ottobre appare possibile esitare i prodotti di entrambi i periodi stagionali. 
La durata della concessione è fissata ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. 
Il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura stabilisce con apposito provvedimento dirigenziale gli elenchi dei prodotti stagionali, estivi o invernali ed autunnali, per la vendita dei quali sono istituiti i posteggi. 
I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del capitolo 5.4 del Documento Programmatico Consiglio Regionale n. 139/2003, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni in merito al PGTU ed al Regolamento OSP e COSAP vigenti. 
Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, è redatto apposito elenco a cura di ogni singolo Municipio, distinto per localizzazione del posteggio stesso, con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione (riservato a produttori agricoli, sino ad un massimo del 15% dei posteggi stagionali individuati dai Municipi, o a venditori al dettaglio) ed eventuale specializzazione merceologica. 
Il numero dei posteggi fuori mercato da istituirsi per ogni Municipio non può essere superiore al 5% della somma degli organici dei mercati giornalieri regolarmente istituiti nel Municipio stesso. Nel Municipio I non sono altresì concedibili altre autorizzazioni concessioni per la vendita stagionale. 
Il Municipio stesso provvede a delimitare con apposita segnaletica i posteggi di cui al precedente comma. 
Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, il posteggio deve esser lasciato libero da mezzi, immondizia o scarti dell'attività commerciale. 
L'individuazione dei posteggi fuori mercato da istituire nonché il rilascio delle autorizzazioni concessioni è di competenza dei Municipi ove è istituito il posteggio secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 
Anche per i posteggi isolati si applica il limite totale dei posteggi previsto all'art. 15 comma 1 e 2 del presente Regolamento.
 
TITOLO VI
Attività di vendita senza posteggio
 
Articolo 40 - Attività di vendita in forma itinerante 
Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio.
L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso del titolo autorizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 114/98. 
Per esercitare l'attività di vendita nel territorio di Roma Capitale nelle aree rese disponibili per l'attività di commercio, gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, nonché di quanto previsto in materia fiscale e previdenziale. 
Gli operatori in possesso di autorizzazione per attività di vendita in forma itinerante rilasciata in altri Comuni, con cadenza biennale, devono presentare al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura copia del titolo autorizzativo, la dichiarazione comprovante il possesso della partita IVA, l'iscrizione al registro delle imprese e, qualora esitino la vendita dei prodotti del settore alimentare, la documentazione comprovante i requisiti previsti. Il Dipartimento che riceve la documentazione rilascia apposita ricevuta da allegare al titolo autorizzativo. 
L'inosservanza dell'obbligo previsto dal precedente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 45, comma 9, del presente Regolamento. 
Il Dipartimento Sviluppo Economico. Attività Produttive e Agricoltura, in collaborazione con i Municipi competenti per territorio, dispone con cadenza biennale le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari per esitare la vendita in forma itinerante. Il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 costituisce causa di decadenza ai sensi dell'art. 48 lett. e) del presente Regolamento. 
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 114/98. Lo stesso titolo consente, altresì, la partecipazione alla spunta nei mercati settimanali e nelle fiere. 
In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'operatore titolare, si applica l'art. 10 del presente Regolamento. L'attività può essere esercitata anche da apposito preposto a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti per esercitare. 
Fatti salvi i provvedimenti di divieto adottati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, per motivi di tutela storica, artistica, archeologica e ambientale, nonché per motivi di sicurezza data la presenza di sedi istituzionali dello Stato e di altri soggetti pubblici, è comunque vietato nei territori dei Municipi I e II e nelle strade di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione e suscettibile di eventuali successive modifiche e/o integrazioni da parte dei competenti Organi. Per motivi di sicurezza è altresì vietata ogni attività di commercio svolta in forma itinerante nelle Stazioni della Metro e delle Ferrovie, fino a una distanza di 200 mt. dagli accessi delle stesse e dalle autostazioni e di 500 mt. dai posteggi di cui all’art. 4 del presente Regolamento
L'Amministrazione Capitolina, con motivati provvedimenti e sulla scorta delle esigenze dei Municipi, individua le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse. 
Per i medesimi motivi è disposto il divieto al commercio svolto in maniera itinerante a non meno di mt. 200 dalle sedi istituzionali, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi D.lgs. 42/2004 afferente il "codice dei beni culturali e ambientali" e, comunque, in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso. 
Il commercio itinerante è vietato sulle strade classificate di viabilità principale dal Regolamento Viario del P.G.T.U. approvato con D.A.C. 21/2015, e fino a mt. 50 nelle strade che confluiscono con le stesse, nonché a meno di m. 200 da Ospedali, Stazioni Metro e Ferroviarie. 
La vendita in forma itinerante è consentita esclusivamente con veicolo omologato per il trasporto delle merci. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti. L'operatore non può fermarsi nello stesso giorno per più di due volte nello stesso posto. 
L'esercizio dell'attività può essere svolta, per il settore alimentare e/o non alimentare, con l'utilizzo di un mezzo mobile chiuso, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta su sede stradale a richiesta del consumatore e solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. 
E' vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote, e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione. 
Il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle medesime disposizioni previste dal presente articolo. 
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Municipio nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone secondo le procedure concorsuali previste dall'art. 43 della legge regionale n. 33/99 e ss.mm.ii..
 
 
 
Articolo 41 - Fiere 
Per quanto riguarda le fiere valgono le norme previste dall'art. 27, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 114/98, dalla legge quadro sul settore fieristico L. n. 7/2001 e dalla normativa regionale di cui alla L.R. n. 33/99 e successive modificazioni e dall'art. 7 del Documento Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003. La durata della concessione è fissata secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente regolamento ed è subordinata al rispetto del decoro, del PGTU, dell'ordine e della salute pubblica. 
Con provvedimento dell'Assemblea Capitolina deve essere aggiornato annualmente l'elenco di tutte le fiere presenti sul territorio del Comune, che comprenda: la classificazione (locale, regionale, nazionale, internazionale), le date di svolgimento, il numero dei posteggi, la tipologia merceologica, nonché l'eventuale istituzione o soppressione di fiere così come definite dal presente articolo. 
I Municipi, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovranno individuare con deliberazione di Consiglio Municipale le fiere a carattere straordinario aventi particolare connotazione storica e tradizionale che prevedono anche una parte di attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, che dovrà essere disciplinata come quella delle fiere. 
In conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del Regolamento del decentramento amministrativo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico concernente la festa della Befana di Piazza Navona, spetta al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura in considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima. Per le altre fiere aventi rilevanza territoriale, la concessione è subordinata al rispetto dei regolamenti, delle prescrizioni tecniche e dei bandi elaborati dal Municipio territorialmente competente.
 
 
TITOLO VII
Divieti ed apparato sanzionatorio
 
Prescrizioni generali di esercizio ed obblighi relativi a tutte le attività di vendita su aree pubbliche
 
Articolo 42 - Normative di riferimento 
Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, gli operatori di commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nel presente Regolamento. 
Si intendono integralmente richiamate in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia con riferimento ai mercati e fiere prive di apposite aree attrezzate. 
Al fine di tutelare il decoro e la pulizia dell'area occupata, è fatto obbligo all’operatore di dotarsi di appositi sacchi e/o contenitori e di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. 
L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone COSAP calcolato in base alle tabelle allegate al Regolamento COSAP, fatte salve le concessioni di posteggio all'interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati, per i quali si applicano appositi canoni deliberati dall'Amministrazione Comunale.
 
Articolo 43 - Obblighi per l'esercizio del commercio su area pubblica 
Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche soggetti all'applicazione delle norme del presente Regolamento sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 
a)                  Obbligo di pulizia 
Per motivi igienico sanitari e di decoro urbano il posteggio e lo spazio circostante nel raggio di un metro deve essere lasciato libero e sgombero da mezzi e immondizie e ogni forma di residuo entro un'ora dal termine dall'orario di vendita. 
b)                 Tesserino identificativo 
Gli operatori devono essere dotati di specifico tesserino identificativo rilasciato dai competenti uffici, da esporre, in modo ben visibile ed in originale, presso il banco di vendita. Nel caso non sia presente sul posto il titolare dell'attività, il sostituto deve comunque esporre il tesserino aggiornato ovvero esibire la richiesta protocollata di variazione del predetto tesserino inviata all'Amministrazione. 
c)                  Obbligo esposizione titolo abilitativo 
Gli operatori devono esporre visibilmente l'originale sia del titolo autorizzativo che dell'atto di concessione. 
d)                 Obbligo esibizione pagamento COSAP 
Gli operatori hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza e controllo, il documento attestante il pagamento del COSAP riferito all'anno in corso. 
e)                  Orario delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture per la vendita  Le operazioni di montaggio delle strutture utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche sono consentite non prima di un'ora dall'inizio dell'orario di esercizio dell'attività di vendita determinata dal presente Regolamento. Le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche devono essere ultimate entro un'ora dal termine dell'orario di esercizio dell'attività di vendita determinata dal presente Regolamento.  f) Utilizzo mezzi sonori 
E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.  g) Utilizzo gruppi elettrogeni 
E' vietato l'uso di gruppi elettrogeni a combustione fossile o assimilabili in conseguenza dell'inquinamento acustico ed ambientale da essi arrecato. 
 
Articolo 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie 
Fatta salva l'applicazione di sanzioni già previste in materia da leggi e regolamenti, chiunque non osservi i divieti e le limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsti dal presente Regolamento è punito, ai sensi del comma 2, art. 29, del D.Lgs. n. 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, oltreché con l’applicazione di eventuali ed ulteriori sanzioni di carattere complementare o accessorio, nonché, in caso di particolare gravità o recidiva, di quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo (sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni).
  L'utilizzo delle attrezzature di vendita di dimensioni superiori a quelle previste, comporta l'applicazione delle apposite sanzioni previste per la maggiore occupazione di suolo pubblico prive di concessione.
  Chiunque violi gli obblighi contenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 3 e 44 del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nella tabella che segue, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. La somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta verrà determinato con apposita successiva deliberazione di Giunta Capitolina ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L. 24/11/1981, n. 689.
  La sanzione per la violazione dell'articolo 44, lettera a) relativa all'obbligo di pulizia si applica con carattere di specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o leggi regionali o nazionali. 
E' fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 3, comma 16, della L. n. 94/2009.
Per l'inosservanza delle altre disposizioni del presente Regolamento non riconducibili alle violazioni di divieti e limitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 o delle prescrizioni e obblighi di cui agli articoli 3 e 44 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25 a Euro 500 con pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L. 24/11/1981, n. 689.   L'operatore autorizzato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che effettua l'esercizio dell'attività violando i limiti previsti dalla disciplina vigente, prolungando la sosta su suolo pubblico oltre il tempo necessario a consegnare la merce al consumatore richiedente e a riscuoterne il prezzo, è sanzionato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
L'operatore autorizzato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che occupa  stabilmente o in modo reiterato uno stesso spazio pubblico è considerato come operatore privo di autorizzazione, pertanto si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
Nel caso di esercizio durante il periodo di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione e/o della concessione di posteggio, imposto con apposito provvedimento dell'amministrazione e notificato al titolare dell'attività, lo stesso è sanzionato come operatore privo di autorizzazione, pertanto si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
II procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste nella tabella che segue:
 
 
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
Articolo 3 c. 6 
Rispetto   del   settore   e   della   specializzazione merceologica a cui è destinato il posteggio. 
Obbligo di utilizzo delle strutture autorizzate-concesse
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. 
Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina. 
Articolo 3 c. 21 
Utilizzo di mezzi sonori
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.  Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
Articolo 3 c. 22
Utilizzo gruppi elettrogeni a carburante non autorizzati
 
 Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.
 
Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
Articolo 44, lettera a)  Obbligo di pulizia
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500. 
Procedimento ex art. 3, comma 16, L. 94/1982. 
Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina
Articolo 44, lettera b)  
Obbligo tesserino identificativo
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500. 
Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina
Articolo 44, lettera c) 
Obbligo di esporre visibilmente l’originale del titolo autorizzativo e dell’atto di concessione
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.  Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
Articolo 44, lettera d) 
Obbligo esibizione pagamento COSAP
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.  Pagamento in misura ridotta determinato. con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
Articolo 44, lettera e) 
Orario     delle     operazioni     di     montaggio    e smontaggio delle strutture per la vendita
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.  Pagamento in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina. 
 
 
Articolo 45 - Sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari 
Le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della autorizzazione e/o della concessione a qualsiasi titolo previste dalla normativa nazionale o regionale in materia di attività commerciale, nonché i provvedimenti di decadenza della concessione o qualsiasi altro provvedimento di natura sanzionatoria non attinente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono adottati dall'ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo. 
Sono fatte salve le prescrizioni di natura sanzionatoria previste nelle convenzioni stipulate con le Associazioni di operatori per l'autogestione dei servizi. 
Oltre ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché nella ipotesi di cui all'articolo 9 commi 4 e 9 del presente Regolamento, può essere disposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione e della concessione per un periodo fino ad un massimo di giorni 20 in caso di recidiva di violazione di qualsiasi divieto, obbligo o limitazione contenuti nella normativa nazionale e regionale in materia di attività commerciale nonché nel presente Regolamento. 
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 
Articolo 46 - Procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari 
In ogni caso di accertamento di violazioni a leggi regionali, nazionali o al presente Regolamento in materia di attività commerciali e fermo rimanendo l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 16 della L. 24/11/1981, n. 689, l’organo di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante trasmette copia del verbale di accertamento della violazione rilevata all’ufficio municipale competente in ragione della titolarità del conseguente procedimento sanzionatorio entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso. 
L'ufficio municipale incaricato della ricezione dei verbali di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 applica le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della autorizzazione e della concessione con determinazione dirigenziale entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 corredata di copia del verbale di accertamento notificato. La durata della sospensione è commisurata alla gravità e al numero delle violazioni. 
In tutti i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione il relativo provvedimento prevede, in calce, l'obbligo di interruzione dell'attività commerciale svolta e la diffida ad adempiere di cui all'articolo 21-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della L. 241/1990, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità, decorso inutilmente il quale l'organo di polizia incaricato procede ad esecuzione d'ufficio.
 
Articolo 47 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione 
Costituiscono causa di decadenza della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione le seguenti fattispecie: 
a)                  operatore che non utilizza il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, posteggio, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza contemplati dalla vigente normativa. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori; 
b)                 operatore che non attivi il posteggio assegnato entro 6 mesi dal rilascio del titolo
autorizzativo, fatti salvi soggetti assenti per motivi contemplati dalla normativa vigente e comprovanti da idonea certificazione;
c)                  morosità accertate per 2 semestralità, riferite al pagamento dei canoni di concessione il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di quest'ultima a nulla rilevando casi di sospensione dell'attività o mancato inizio entro i termini previsti; in questo caso è fatto obbligo per l'ente competente di darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura ed al Dipartimento Risorse Economiche;
d)                 titolare non più provvisto dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 71 del D.Lgs.          
n. 59/2010. In questo caso alla decadenza consegue la revoca del titolo autorizzativo per tutte le tipologie di commercio su area pubblica;
e)     alterazione, manomissione o contraffazione del titolo autorizzativo e/o della
concessione accertata da organi di vigilanza;
f)      in presenza di multe non pagate entro l'anno solare relativo all'invio della notifica,
in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R; in questo caso è fatto obbligo per l'ente competente di dame comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura ed al Dipartimento Risorse Economiche;
g)     se da controlli effettuali dalla Polizia Locale e/o da altri uffici competenti il titolo
autorizzativo e/o la concessione risultino manomessi e/o contraffatti;
h)     mancata regolarità contributiva dell'impresa accertata nell'ambito dei controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.              n. 445/2000;
i)       in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della
notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R;
l)                   per estinzione del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria;
m)               se la PEC di riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulti non valida o inattiva;
n)                 se l'operatore viola gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda o di
rilascio dell'autorizzazione-concessione. 
Le procedure per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione-concessione anche se formalmente certificata come "revoca" sono previste dalla normativa regionale e riguardano tutte le categorie commerciali ivi comprese quelle dei produttori agricoli, degli artigiani e degli altri esercenti operanti a qualsiasi titolo su area pubblica dentro e fuori mercato. 
In caso di dichiarazioni di decadenza della autorizzazione-concessione causata da comportamenti irregolari del gestore, l'autorizzazione-concessione dovrà essere reintestata al titolare originario sempreché quest'ultimo, in caso di morosità, ripiani i debiti entro i sei mesi successivi. In caso contrario verrà dichiarata la decadenza definitiva della autorizzazioneconcessione originaria. Allo stesso titolare spetterà l'onere di verificare durante il periodo della gestione la regolarità nella corresponsione dei canoni da parte del gestore. In caso di mancata verifica si applicano le sanzioni previste agli art. 44 e 45 anche al titolare. 
Sempre in caso di decadenza e sino a quando non viene reintestato il titolo non può essere attivato alcun procedimento di subingresso per cessione o affitto di azienda; in ogni caso non può essere avviato il procedimento di voltura se non dopo il rilascio del titolo definitivo all'avente causa. 
Il titolare originario della concessione di posteggio può richiedere ai sensi di legge se sono in corso provvedimenti da parte dell'Amministrazione che riguardano la concessione medesima. In tutti i casi previsti per la decadenza l'operatore è obbligato a liberare il posteggio entro i termini indicati nella comunicazione pena la rimozione in danno.
 
Articolo 48 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
Ai sensi dell'art. 44, comma 3 bis, della L.R. n. 33/1999, in caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio da assegnare, in sostituzione di quello revocato, ha, di regola, la stessa superficie del precedente e viene individuato secondo i seguenti criteri: 
 
1.                  nell'ambito dell'area di mercato, qualora vi siano disponibilità e non venga modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti; 
2.                  nell'ambito dell’area mercatale o municipio su cui insiste il posteggio soppresso; 
3.                  nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché lo stesso posteggio non sia già stato messo a bando. Nelle more del provvedimento di assegnazione del nuovo posteggio l'Amministrazione deve garantire all'operatore la possibilità di lavoro giornaliero, ai sensi del citato art. 44. 
Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
 
TITOLO VIII
Osservatorio
 
Articolo 49 - Osservatorio del Commercio su aree pubbliche 
E' istituito l'Osservatorio del Commercio su Aree Pubbliche al fine di: 
a)                  avere il quadro della situazione esistente, della sua evoluzione, delle caratteristiche e della efficienza della rete distributiva su aree pubbliche; 
b)                 dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate; 
c)                  definire obiettivi di riqualificazione, ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza; d) avanzare proposte in materia di commercio su aree pubbliche. 
Le informazioni occorrenti all'attività dell'Osservatorio sono acquisite dagli Uffici Comunali e attraverso rapporti con gli altri Enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Con successivo provvedimento sono nominati i componenti di tale Osservatorio. 
Partecipano all'Osservatorio: 
      un rappresentante dell'Assessorato alle Politiche del Commercio (l'Assessore o suo delegato), 
      un rappresentante del Dipartimento (Direttore o suo delegato) 
      almeno un rappresentante della Commissione Consiliare Commercio votato dalla Commissione; 
      un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; 
      almeno un rappresentante per ciascuna Consulta o osservatorio relativi ai Municipi interessati;
      un rappresentante per le associazioni dei cittadini;
      un rappresentante per i comitati di quartiere. 
Le sedute sono pubbliche e vengono convocate almeno quattro volte l'anno. Il Regolamento dell'osservatorio verrà emanato tramite successiva deliberazione dell'Assemblea Capitolina.
 
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
 
Articolo 50 - Riqualificazione dei mercati su strada 
Entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento, i Municipi predispongono i piani di adeguamento dei suddetti mercati in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di Polizia Urbana, viabilità, igiene e sanità, nonché di quanto da ultimo approvato con le deliberazioni di Consiglio Comunale, relative al PGTU ed al Regolamento OSP e COSAP vigenti. 
Compatibilmente con i singoli piani di adeguamento è possibile concedere autorizzazioni-concessioni per il reintegro nell'organico dei mercati di cui sopra, ricorrendo alla medesima procedura concorsuale prevista periodicamente per i mercati su sede propria. 
I Municipi stabiliscono, con atto del Consiglio Municipale, la dimensione dell'organico dei singoli mercati di competenza territoriale.
 
Articolo 51 - Nuove autorizzazioni 
Considerato le peculiari caratteristiche della città di Roma, il livello di approvvigionamento garantito dall'attuale assetto della rete commerciale sia in sede fissa che su area pubblica, l'equilibrio esistente tra le diverse forme di distribuzione nonché le caratteristiche economiche del territorio fino all'approvazione di una diversa pianificazione è inibito il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per posteggi fuori mercato isolati non stagionali. 
E' altresì inibito il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, fino all'approvazione di una diversa disciplina, per le medesime motivazioni sopra espresse.
 
Articolo 52 - Autorizzazioni cosiddette "anomale"
Le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono risultate incompatibili sia con la Legge n. 112/91, sia con il D.Lgs. n. 114/98, comunemente definite "anomale", sono convertite in altrettanti posteggi fissi da individuare a seguito di apposita Conferenza di Servizi indetta dal Municipio territorialmente competente di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e mediante specifico provvedimento formale, tenendo conto altresì dei criteri e delle modalità previsti dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e n. 175/2003.
La Conferenza di Servizi di cui al comma precedente si dovrà concludere con l'emissione di Determinazione Dirigenziale d'accoglimento o di rigetto della domanda, la quale sarà inviata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura che svolge funzione di coordinamento e controllo. 
In caso di accoglimento della domanda, il Municipio competente rilascia il titolo autorizzativo e la correlata concessione per l'occupazione di suolo pubblico; in caso di rigetto, avrà luogo la decadenza del titolo. 
Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadranno alla data del 31/12/2018 salvo ulteriori deroghe previste da successiva normativa.
 
 
Allegato "A"
 
Elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante
 
 
Municipio III: 
 
Piazza Sempione, Via delle Alpi Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Viale Gargano, Via Maiella, Corso Sempione, Viale Tirreno, Via Nomentana (tratto compreso tra via Montanasio e ponte Nomentano), Viale Gottardo, Via Cimone, Via di Montesacro, Via Nomentana Vecchia, Piazza Menenio Agrippa, Via Conca d'Oro, Piazza Conca d'Oro, Viale Jonio, Piazzale Jonio, Via Valle Melaina, Via Conti, Via Nomentana Nuova altezza Bingo, Via Ugo Ojetti, Via Franco Sacchetti, Via Niccodemi. 
 
 
Municipio VI: 
 
Via Casilina, Via Prenestina, Via Prenestina Polense, Via Fontana Candida, Via Vermicino, Via Prataporci;
Via di Passo Lombardo, Via Lunghezzina. Viale dei Romanisti, Via di Tor Vergata. Via Rocca Cencia, Via di Borghesiana, Via di Tor Bella Monaca, Via Collatina, Via di Lunghezza, Via dei Giardinetti, Via Tenuta di Torrenova, Via D. Cambellotti, Via P. F. Quaglia, Via Acquaroni, Via Osteria del Finocchio, Via di Torre Maura, Via dei Ruderi di Casa Calda, Via del Fosso di Santa
Maura, Via W. Tobagi, Via di Torrenova, Via del Torraccio di Torrenova, Via Fosso dell'Osa, Via di
Torre Spaccata, Via Carcaricola, Via dell'Acqua Vergine, Via di Salone, Via Tenuta del Cavaliere, Via Massa San Giuliano, Via dell'Aquila Reale, Via Pietro Romano, Via Mandanici, Via C. Santarelli, Via P. Piffetti, Via Turino di Sano, Via degli Orafi, Via Siculiana, Via P. Belon, Via Tucani, Viale S. Rita da Cascia, L.go Mengaroni, Via Merlini, Via G. Medail, Via T. Agudio, Via D. Spondrini, Via Bernardi, Via E. MareIli, Via Riva, Via Sartirana, Via Necchi, Via E. Breda, Via S. Breda, Via dei Centauri, Via Atteone, Via Chitone, Via Urania, Via Teseo, Via Epimenide, Via Briareo, Via Iperione, Via dell'Albanella, Via Caltagirone. 
 
 
Municipio VII: 
 
Circovallazione Tuscolana, Largo Appio Claudio, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, Piazza di Cinecittà, Piazza Don San Giovanni Bosco, Piazza Quinto Curzio, Via Marco Celio Rufo, Via Anicio Gallo, Via Attio Labeone, Via Caio Lelio, Via Caio Manilio, Via Calpurnio Fiamma, Via Curzio Rufo, Via degli Opimiani, Via degli Ottavi, Via dei Fontej, Via dei Fulvi, Via dei Lentuli, Via dei
Levii, Via dei Sulpici, Via del Quadraro, Via dell'Aeroporto, Via di Centocelle, Via Elio Stilone, Via Fabio Rulliano, Via Flavio Stilicone, Via Livio Salinatore, Via Lucio Calpurnio Bibulo, Via Lucio Sestio, Via Marco Decumio, Via Marco Fulvio Nobiliore, Via Marco Papio, Via Monte del Grano, Via Orazio Pulvillo, Via Papiria, Via Ponzio Cominio, Via Pubblio Valerio, Via Santa Maria del
Buon Consiglio, Via Scribonio Curione, Via Servilio Prisco, Via Sestio Calvino, Via Statilio Ottato,
Via Statilio Tauro, Via Telegono, Via Tito Labieno, Via Tuscolana fino al GRA, Via Valerio Publicola, Viale dei Consoli, Viale dei Salesiani, Viale Giulio Agricola, Viale Palmiro Togliatti, Viale San Giovanni Bosco, Viale Spartaco, Via Appia Nuova (Tutta) fino al G.R.A., Via Latina, Via dell'Arco di Travertino, Via Allumiere, Via delle Cave, Via Magnagrecia, P.zza dei Re di Roma, Via Cerveteri, Via Aosta, Via Gino Capponi, Via Cesare Baronio, Viale Furio Camillo, Via Taranto, Via La Spezia, Via Britannia, Via Orvieto, P.le Appio. L.go Brindisi, Via Sannio. Via Albalonga, Via Etruria, Via Albenga, Via Nocera Umbra, Via Valesio, L.go Colli Albani, Via Mario Menghini. 
 
 
 
 
Municipio XI: 
 
Viale Marconi, Via Della Magliana. 
 
 
Municipio XII: 
 
Viale dei Colli Portuensi, Mercato Niccolini, Piazzale Dunant.
 
 
Municipio XIV: 
 
Via Francigena, Via di Torrevecchia, Via Federico Borromeo, Piazza Clemente XI.
 
 
Municipio XV:
 
Piazzale di Ponte Milvio, Via Flaminia (da piazzale di Ponte Milvio all'incrocio con Corso Francia); 
Via Bolsena, Via Fiano, Via Castelnuovo di Porto, Via Riano, Viale Tor di Quinto, (dall'incrocio con Via Riano all'incrocio con Piazzale Ponte Milvio), Lungotevere Maresciallo Diaz (dall'incrocio con Piazzale Ponte Milvio all'incrocio con Viale Paolo Boselli), Piazzale Maresciallo Diaz, Via dei Prati della Farnesina, Via della Farnesina, Via degli Orti della Farnesina, Via Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio fino all'incrocio con Via Sutri), Via Flaminia, dall'incrocio con Corso Francia all'incrocio con
Via Morlupo, Via Girolamo Boccardo, Via Antonio Serra, Via Angelo Messedaglia, Via Leprignano, Via Bevagna, Via Roccaporena, Via Achille Loria, Via Città della Pieve, Piazza Monteleone da Spoleto, Via Città di Castello, Via Francesco Saverio Nitti, Via di Vigna Stelluti, Largo di Vigna Stelluti, Via Masco Besso, Via Cesare Ferrero di Cambiano, Via Gerolamo Belloni, Via Stefano Jacini, Via Francesco Ferrara, Via Vilfredo Pareto, Via Pompeo Neri, Piazza Stefano Jacini, Via Napoleone Colajanni, Via Ghino Valenti, Via Giustino Fortunato, Via Francesco Coletti, Piazza Filippo Carli, Via Sallustio Bandini, Via Luigi Bodio, Via Cassia incrocio Via di Grottarossa, Via Cassia, dall'incrocio con Via Collegiove all'incrocio con Via di Grottarossa, Area del borgo storico di Isola Farnese, Area del borgo storico di Cesano. 
 
 
 
 
 


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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e 10 contrari.
 
 Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
 
Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bordoni, De Priamo, Figliomeni, Mussolini, Onorato, Palumbo, Pelonzi, Politi e Tempesta.
 
La presente deliberazione assume il n. 30.
 
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 28 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
 
Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
 
Ha votato contro il Consigliere Bordoni.
 
(OMISSIS)
 
 
IL PRESIDENTE M. DE VITO – E. STEFÀNO 
                                                                                 
                                                                                      
 
 
 
                                                                              IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                                                                                    M. TURCHI 
 


 

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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 giugno 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 giugno 2017.

 

Lì, 14 giugno 2017                                                                  SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: M. D’Amanzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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