Apprezziamo lo sforzo dell’amministrazione capitolina, ma
non possiamo fare a meno di osservare che i marciapiedi delle vie più commerciali di Roma sono inzeppate di
abusivi. Speriamo che la nuova delibera una volta operativa, vada nella
direzione desiderata. Non ci crediamo molto, ma apprezziamo lo sforzo. Finchè a
controllare il territorio ci saranno forze demotivate e “distratte” non possiamo
essere ottimisti.
E’ proprio di oggi la notizia che l’evasione in Italia è
stimata tre miliardi di euro. Un bel record non c’è che dire. Ma finchè chi
evade non viene “tanato” e viene punito in maniera esemplare, ci saranno sempre
i furbetti , per esempio, del preconto rilasciato al posto della ricevuta
fiscale .Ci saranno sempre i negozietti , perennemente vuoti, dei cinesi di
Piazza Vittorio che riforniscono di paccottiglia gli ambulanti bangla di tutta
Roma. Insomma una bella lotta, con un vincitore, almeno fino adesso,
annunciato.
Domenico Fischetto
Protocollo
RC n. 6903/2017
Deliberazione
n. 30
ESTRATTO
DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
CAPITOLINA
Anno 2017
VERBALE N. 34
Seduta Pubblica del 1° giugno 2017
Presidenza:
DE VITO - STEFÀNO
L’anno 2017, il giorno di giovedì 1 del mese
di giugno, alle ore 10,30 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata
l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per
le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa
alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa
TURCHI.
Assume la
presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito
l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25
Consiglieri:
Agnello
Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria
Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara
Paolo, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica,
Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia
Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio,
Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI
l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio
Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De
Vito Marcello, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ficcardi
Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio
Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato
Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio
e Tempesta Giulia.
Il
Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera
Ficcardi ha giustificato la propria assenza.
Partecipano
alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia
Daniele e Meloni Adriano.
(OMISSIS)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 –
il Presidente Marcello DE VITO assume la presidenza dell’Assemblea.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema
elettronico, la 23a proposta nel sottoriportato testo risultante
dall’accoglimento degli emendamenti:
23a
Proposta (di iniziativa consiliare)
a
firma del Consigliere Coia
Nuovo
Regolamento della attività commerciali sulle aree pubbliche.
PREMESSO
•
Che con il
Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 e con la legge della Regione Lazio
del 18 novembre 1999 n. 33 e successive modifiche e attuazioni, con particolare
riferimento al Documento programmatico adottato con Deliberazione del Consiglio
Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 è stata emanata la disciplina relativa al
commercio; • Che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio
2006 n. 35 e successive modifiche integrative, è stato approvato il regolamento
delle "attività commerciali sulle aree pubbliche";
•
Che con decreto
legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 è stata data attuazione alla direttiva
2006/123/CE relativa ai "servizi nel mercato interno", il cui intento
è stato quello di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento ai
prestatori di servizi, alla loro libera circolazione, nonché a favorire la
semplificazione e la libera concorrenza nel medesimo mercato:
•
Che l'articolo
16 del citato decreto legislativo ha stabilito la necessità della procedura di
selezione, qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una
determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche:
•
Che l'articolo
70 del medesimo decreto legislativo ha introdotto specifiche modifiche che
riguardano il commercio su aree pubbliche, stabilendo, al comma 5, che con
Intesa in sede di Conferenza Unificata, anche in deroga al disposto di cui al
citato articolo 16, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma
giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
•
Che con Intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della
Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 e con accordo ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997 della Conferenza Unificata del 16
luglio 2015 sono stati definiti i criteri da applicare nelle procedure di
selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la disciplina
transitoria, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
•
Che il
Movimento 5 Stelle è contrario all'applicazione della direttiva europea
123/2006 (cd. Bolkestein) recepita dal D.lgs. n. 59/2010 che ha inserito il
commercio su aree pubbliche nel proprio ambito di applicazione e auspica e
manifesta l'intento di voler stralciare dalla presente normativa ogni
riferimento alla messa a bando e durata delle licenze ad oggi esistenti ma che
comunque è costretto ad attenersi al rispetto della normativa nazionale in
mancanza di una diversa revisione o modifica della stessa.
CONSIDERATO
•
il
decentramento di tutte le funzioni gestionali in capo ai Municipi
territorialmente competenti, prima incardinate presso il Dipartimento Sviluppo
Economico Attività Produttive e Agricoltura:
•
l'attribuzione
agli organi municipali delle funzioni relative alla riscossione dei canoni per
la concessione dei posteggi nei mercati su sede propria (plateatici e
coperti);
•
il mutato
quadro normativo di riferimento, per cui occorre procedere ad una nuova
regolamentazione delle attività commerciali su area pubblica che tenga conto
delle principali modifiche legislative intervenute, soprattutto in tema di
libera concorrenza tra i prestatori di servizi, ma che, al contempo, occorre
prevedere divieti, obblighi e restrizioni alle attività economiche per finalità
di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e per ragioni di viabilità e vivibilità del
territorio, oltre che di sostenibilità ambientale e sociale, la cui
inosservanza sia punita direttamente con sanzioni, principali, cautelari ed
accessorie previste direttamente dal regolamento comunale;
•
che è, dunque,
necessario procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento che disciplini
l'intera materia;
Atteso
che, in data 20 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura, Luigi Maggio, ha espresso, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., parere tecnico favorevole con eccezioni
(allegato al presente provvedimento), sul complesso delle disposizioni
regolamentari della proposta in oggetto;
Che, in data 27 marzo, il Vice Ragioniere
Generale Vicario, Paola Colusso, ha espresso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., parere contrario sotto il profilo contabile
(allegato al presente provvedimento) in ordine alla proposta in oggetto;
Che
la proposta, in data 5 aprile 2017, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
Che dai Consigli dei Municipi II, VIII, IX e
dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.
Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, XI e
XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.
Che i Consigli dei Municipi VI, VII, XIII,
XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o
osservazioni:
Municipio VI:
-
Che si tenga
conto del parere del Segretario Generale, in merito all’art. 25, per quanto
concerne la valutazione economica sulle entrate dell’Amministrazione.
-
Che si
modifichi la dicitura “Municipio V” con “Municipio VI” in quanto le vie in cui è
vietato il commercio itinerante sono riferite a quest’ultimo Municipio.
Municipio VII:
-
Art. 1 - dopo
il comma 3, inserire un ulteriore punto: “Fino al completamento del processo di
implementazione del Sistema informatico GET, è consentita la presentazione, in
forma cartacea o tramite PEC, da parte degli interessati, di istanze, atti,
comunicazioni e pagamento di tutti gli oneri connessi all’invio di una
istanza”.
-
Art. 24 - al
quarto capoverso, aggiungere dopo la parola “riciclo” le parole “a fronte di
eventuali benefit”.
-
Di condividere
le osservazioni formulate dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Agricoltura relativamente a:
-
art. 28, quarto
capoverso - art.
36, terzo capoverso
-
art. 37, ultimo
capoverso
-
art. 2
-
art. 18, terzo
capoverso
-
Art. 38,
penultimo capoverso
Municipio XIII:
-
Art. 15 -
Disposizioni comuni. Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o
possessore nel massimo di quattro posteggi (2 settore alimentare + 2 settore
non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di
posteggi inferiore o pari a cento ovvero di sei posteggi (3 settore alimentare
+ 3 settore non alimentare) nel caso di aree con numero di posteggi superiore a
cento. Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica cosi come definita dalla
lett. v) dell'art, 2 del presente Regolamento, il numero complessivo delle
concessioni non può essere superiore a 5 (5 settore alimentare + 5 settore non
alimentare). Parimenti non possono essere assegnate allo stesso soggetto
giuridico più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore
merceologico alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato,
come individuare nelle definizioni generali di cui al precedente art. 2. La
domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio
è inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune sede del
posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
pubblico ex art. 41 della Legge Regione Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii. Il bando
di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori
agricoli. I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere
volturati soltanto successivamente al primo anno di effettiva attività. Le
graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono
efficaci per termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di
proprietà comunale, la durata della autorizzazione - concessione resta
subordinata alla disponibilità dell'area da parte del Comune, il bando pubblico
individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l'assegnazione di
almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone diversamente abili in
relazione al complesso dei posteggi presenti sul territorio del Comune di Roma.
Tra questi sarà garantita l'ulteriore priorità in caso di domande provenienti
da associazioni di persone diversamente abili.
Refuso + aggiuntivo: correggere " .... non può essere
superiore a dieci (5..+ 5 .. ) .... ".
Inoltre
andrebbe specificato meglio il numero minimo di concessioni posteggi per le
famiglie giuridiche, in proporzione al numero di posti totali del mercato, come
fatto nello stesso articolo, per i soggetti giuridici. Es. "Nell'ambito
della stessa famiglia anagrafica così come definita dalla lett. v) dell'art. 2
del presente Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può
essere superiore a dieci (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare)
aggiungi: "nei mercati da 50 a 100 posti e può avere un massimo di 6
posteggi (3 alimentari + 3 non alimentari) nei mercati fino a 50
posti".
Questo
nell'ottica di evitare che una stessa famiglia giuridica possa prendere 10
postazioni totali dentro un mercato di 20/40 posti o che due o più famiglie
giuridiche possano saturare con il loro massimale di posteggi un intero
mercato.
Abrogativo
parte evidenziata + sostitutivo con: "II numero massimo di concessioni di
posteggio previste al presente articolo del Regolamento, per ogni soggetto
giuridico o famiglia anagrafica, si intende quale numero totale e
omni-comprensivo di concessioni per posteggi sia dentro che fuori delle aree di
mercato, oltre il quale nessun'altra concessione può essere richiesta e
ottenuta né fuori né dentro le aree di mercato dallo stesso il soggetto
giuridico o famiglia anagrafica".
Questo
nell'ottica di evitare micro-monopoli di zona nel commercio su area pubblica e
per dare la possibilità ad un maggior numero di soggetti/imprenditori di
inserirsi in questo settore.
-
Art. 29 - Somministrazione di alimenti e bevande nei mercati. All'interno di
ogni mercato rionale sono autorizzabili pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande mediante la trasformazione di posteggi
già esistenti ed attivi. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti
ristoro fino ad un massimo del 10% degli operatori alimentari, comunque legati
alle attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno.
Le
autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse mediante avviso
pubblico riservate agli operatori del mercato ove si intende attivare
l'esercizio pubblico che posseggano i requisiti previsti dalla vigente
normativa.
Le
autorizzazioni - concessioni per i pubblici esercizi sono rilasciate ai
richiedenti in possesso della maggiore anzianità di posteggio. In caso di
parità vale l'anzianità di autorizzazione. Ai titolari di attività di vendita
di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ed ai titolari di
attività artigianali rientranti nel settore alimentare, è consentita la
manipolazione, trasformazione e/o
cottura, il riscaldamento e/o sporzionamento degli alimenti posti in
vendita per il consumo sul posto. Tale attività deve essere esercitata in
posteggio diverso da quello ove l'operatore esercita l'attività di vendita o
artigianale nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, ai sensi del
D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto
2006, n. 2z.3, articolo 3, comma 1, lett. f) bis e articolo 4, comma 2 bis.
L'autorizzazione è concessa mediante avviso pubblico, predisposto sulla base
dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 e dell'Accordo
della Conferenza Unificata del 16/7/2015, riservato agli operatori del settore
alimentare, che operano nel mercato ove si intende svolgere l'attività, che
posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. Posteggio
dell'operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito a cura e
spese del medesimo per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio e
deve rispettare tutte le normative vigenti in materia. Il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione implica la
necessaria rinuncia al titolo per l'esercizio della precedente attività
commerciale. Nel caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura
concorsuale è quella ordinaria, aperta a tutti i possessori dei requisiti di
cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010.
Abrogativo
parte evidenziata e sostitutivo con: "fino ad un massimo pari al numero
complessivo degli operatori alimentari esistenti nel mercato".
Questo
nell'ottica sia di una leale concorrenza commerciale e per attualizzare e
migliorare l'attività, e quindi la produttività dei nostri mercati.
-
Art. 5 -
Attrezzature e banco-tipo. La dimensione del banco di vendita è determinata
dell'Amministrazione in fase di rilascio della relativa
concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta
in conformità alla normativa vigente e comunque la stessa non può superare i 12
mq. di superficie. Con provvedimento della Giunta Capitolina sono individuate
il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano
della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli
esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
A
tale scopo l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS. dota i banchi di una
targa identificativa. Gli ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui
banchi di vendita dovranno essere di colore bianco o ècru ed in ogni caso di
superficie non superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita e non dovranno
essere collegate o ancorate ad altre strutture fisse quali, a titolo di esempio,
cartelli stradali e cassonetti. Agli automezzi attrezzati e adibiti alla
vendita del settore alimentare è consentito, nel rispetto dell'osservanza delle
norme igienico-sanitarie, l'aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a
m. 1,30 di profondità sui tre lati di vendita. Gli automezzi attrezzati e
adibiti alla vendita di bibite e gelati che operano all'interno del centro
storico, debbono essere di colore beige, con tende di colore marrone, con
mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono contenere la
dicitura "Bibite e Gelati" di altezza massima di 20 cm., apposta in
un'unica linea di colore avorio. Non sono consentite altre scritte, salvo
eventuali traduzioni in altra lingua della suddetta dicitura con raffigurazione
di monumenti del Centro Storico.
Abrogativo
parte evidenziata e sostitutivo con: "di Roma".
Questo
perché la dicitura appare un po' impropria e limitante. Es. se viene
rappresentata la basilica di San Paolo o la tomba di Cecilia Metella non
possiamo certo biasimarli, tanto più se il camionbar sta proprio da quelle
parti. L'importante è che non ci siano disegni improbabili o monumenti di altre
città.
Municipio XIV:
-
Art. 1 -
inserire la presentazione in forma cartacea oltre che la PEC per agevolare il
periodo di transizione tra oggi e il momento in cui si utilizzeranno i sistemi
informatici, nonostante la PEC sia già obbligatoria per tutte le persone
giuridiche anche unipersonali.
-
Art. 7 -
valutare la possibilità di sostituire entro 30 minuti con entro 1 ora per
quanto concerne la presenza dell’operatore al posteggio, che è in possibile
contrasto con l’art. 34 che regola specificatamente le assenze nei mercati
saltuari.
-
Art. 28 -
inserire la parola “almeno” il 40% del totale dei posteggi ai produttori e agli
agricoltori che esercitano la vendita diretta al dettaglio di produttori
provenienti dalla filiera corta. In quanto regolamentato dall’art. 6 della
Legge Regionale Lazio n. 14/2016. Prevedere dunque un massimale di % come ad
esempio “almeno il 40% e non oltre il 50%”. Valutare la possibilità di inserire
oltre i produttori agricoli biologici anche il Marchio di Origine Municipale
(DOM).
-
Art. 37 -
dettagliare meglio l’ultimo capoverso in quanto i furgoni non possono essere
utilizzati per lo svolgimento dell’attività di vendita e devono essere
parcheggiati bene in modo tale da non occupare ulteriore suolo pubblico.
-
Art. 38 -
sostituire le parole “per oltre un mese” con 60 giorni (penultimo capoverso)
concernente le indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a causa dei
lavori o manifestazioni ecc. se suddette indisponibilità si protraggono per
oltre 60 giorni gli organi di vigilanza danno comunicazione al Dipartimento
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e al Municipio, che
provvedono alle determinazioni.
-
Art.
49 - al punto 2 sostituire “zona commerciale” con “area mercatale fuori mercato”.
- Allegato A
- all’elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante, all’interno di
quelle del Municipio XIV, oltre alla via Francigena già evidenziata,
aggiungere: “via Torrevecchia, via Federico Borromeo e piazza Clemente XI”.
Municipio XV:
-
Art. 1 - dopo
il comma 3, inserire il seguente: “fino al completamento del processo di
implementazione del Sistema Informatico GET è consentita la presentazione in
forma cartacea o tramite PEC da parte degli interessati di istanze, atti,
comunicazioni e pagamento di tutti gli oneri connessi all’invio di una
istanza”.
-
Art. 2 -
aggiungere alla lettera m) la definizione di mercati saltuari.
-
Art. 24 -
nonostante l’articolo non contrasti con la L. 241/2011, valutare l’opportunità
di eliminare il primo capoverso in quanto, come specificato nell’articolo in
commento, gli orari vengono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
-
Art. 28 -
l’articolo fissa al 40% la percentuale massima di posteggi concessi o da
concedersi ai produttori agricoli per ogni singolo mercato mentre l’art. 6
della Legge Regionale Lazio n. 14/2016 prevede la riserva di “almeno il 40% del
totale dei posteggi ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita
diretta al dettaglio di prodotti provenienti da filiera corta”. Pertanto si
chiede di modificare la parola “massimo” con “almeno” e prevedere,
eventualmente, un massimale di percentuale ad “almeno il 40% e non oltre il
50%”.
-
Art. 34 -
prevedere anche per i mercati saltuari la presenza dell’operatore mezz’ora
prima, così come previsto all’art. 7 per i mercati rionali e fiere.
-
Art. 36 -
riscrivere il comma 3 in quanto la competenza della definizione e limitazione
delle aree è dei Municipi, la vigilanza in capo al Dipartimento.
-
Art. 38 -
modificare il termine di 30 gg con 60 gg.
-
Art. 49 -
relativamente alle ipotesi di revoca del posteggio per motivi di ordine
pubblico interesse occorre chiarire la definizione di “zona commerciale” e
sostituirla con “area mercatale fuori mercato”.
Che il Consiglio del Municipio I ha espresso
parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio I:
-
Che si
considerino le numerose novità introdotte assolutamente peggiorative rispetto
ai fenomeni in atto nel Municipio I e in particolare nel territorio UNESCO e
rispetto al regolamento vigente, già insufficiente al contrasto dei fenomeni di
degrado e di abusivismo legati al commercio su area pubblica.
-
Che si
considerino i numerosi pareri contrari relativi a decine di articoli e commi
espressi dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura
e della Ragioneria Generale con conseguenti richieste di riformulazione.
-
Che già il
Municipio I nel novembre del 2016 si era espresso in merito ad alcune modifiche
della delibera ed aveva in quella sede espresso delle considerazioni, per nulla
recepite in questa nuova proposta di modifica.
-
Tenuto conto,
che è unitamente riconosciuto come il territorio del Municipio I abbia una
specificità propria, tale da richiedere una gestione peculiare anche rispetto
alle norme proposte di questa modifica di delibera, si chiede al comune
un’interazione più proficua da espletare nei modi concordati così da poter
rispettare le peculiarità del territorio e le sue esigenze.
Che
con nota prot. RC20170014487 dell’11 maggio 2017 i surriportati pareri espressi
dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente IX;
Che
la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta del 17 maggio 2017, in
ordine alla proposta ha espresso parere favorevole;
Che
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista
la Direttiva 2006/123/CE;
Vista
la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114;
Visto
il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59;
Vista
la Legge Regione Lazio del 18 novembre 1999 n. 33; Vista l’Intesa della Conferenza Unificata del
05 luglio 2012;
Visto
l'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015;
Visto
lo Statuto di Roma Capitale;
Visto
il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto
il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
Per
i motivi indicati in premessa
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
•
l'approvazione
del "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di
Roma Capitale", che è parte integrante del presente provvedimento;
•
l'abrogazione
di tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del
presente Regolamento;
•
l'adozione
urgente di ogni ulteriore atto propedeutico per il raggiungimento delle
finalità sottese al presente Regolamento.
INDICE
TITOLO I
Ambito di applicazione e Definizioni
Articolo
1 - Ambito d'applicazione ed uso della telematica Articolo 2 - Definizioni
TITOLO II
Disposizioni Generali
Articolo
3 - Prescrizioni generali per l'esercizio dell'attività con posteggio
Articolo
4 - Tipologia dei posteggi
Articolo
5 - Attrezzature e banco-tipo
Articolo
6 - Orari
Articolo
7 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
Articolo
8 - Disciplina dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel
mercato o nella fiera e validità delle presenze
Articolo
9 - Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe,
sospensione e decadenza per morosità Articolo 10 - Delega TITOLO III
Autorizzazioni e Concessioni
Articolo
11 - Competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni
Articolo
12 - Indicazioni per rassegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche
nei mercati, fiere (comprese le straordinarie) e aree mercatali fuori mercato
Articolo
13 - Indicazioni per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area
pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato
Articolo14
- Durata della concessione
Articolo
15 - Disposizioni comuni
Articolo
16 - Segnalazioni Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per subingresso
nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione
TITOLO IV
Attività commerciale nei mercati
Sezione I - Mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo
17 - Definizione
Articolo
18 - Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in
mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo
19 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni
Articolo
20 - Termini per l'attivazione
Articolo
21 - Accorpamento dei posteggi
Articolo
22 - Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento
Articolo
23 - Prescrizioni per l'utilizzo posteggio
Articolo
24 - Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi
all'interno dei mercati su sede propria e impropria
Articolo
25 - Finanza di progetto
Articolo
26 - Progetto di Partecipazione Attiva
Articolo
27 - Attività ulteriori all'interno dei mercati
Articolo
28 - Somministrazione di alimenti e bevande nei mercati
Articolo
29 - Trasformazioni ed ampliamenti di settore
Articolo
30 - Trasferimenti di posteggio
Articolo
31 - Maggiore occupazione di superficie rispetto al posteggio concesso e di
magazzini interni al mercato
Sezione II - Mercati su strada e mercati saltuari
Articolo 32 - Mercati su strada - Definizione
e prescrizioni Articolo 33 - Mercati saltuari TITOLO V
Attività commerciale fuori mercato
Articolo
34 - Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato - Definizione
Articolo
35 - Rotazioni
Articolo
36 - Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche
Articolo
37 - Modalità, assegnazione e durata delle concessioni
Articolo
38 - Disciplina oraria
Articolo
39 - Posteggi singoli stagionali
TITOLO VI
Attività di vendita senza posteggio
Articolo
40 - Attività di vendita in forma itinerante Articolo 41 - Fiere
TITOLO VII
Divieti ed apparato sanzionatorio -
Prescrizioni generali di esercizio ed obblighi relativi a tutte le attività di vendita su aree pubbliche Articolo 42 - Normative di
riferimento
Articolo
43 - Obblighi per l'esercizio del commercio su area pubblica
Articolo
44 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo
45 - Sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari
Articolo
46 - Procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e provvedimenti
cautelari
Articolo
47 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione
Articolo 48 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
TITOLO VIII
Osservatorio
Articolo
49 - Osservatorio del Commercio su aree pubbliche
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
Articolo
50 - Riqualificazione dei mercati su strada
Articolo
51 - Nuove autorizzazioni
Articolo
52 - Autorizzazioni cosiddette "anomale"
Allegato
"A” Elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante
NUOVO REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE
PUBBLICHE
TITOLO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1 - Ambito d'applicazione ed uso della
telematica
Il
presente regolamento, nel rispetto dei criteri di semplificazione e trasparenza
e delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, reca le norme relative
alla disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ricadenti nel
territorio di Roma Capitale e al rilascio della concessione per l'occupazione
di suolo pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Lazio n. 33/99
e ss.mm.ii., del Documento Programmatico adottato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 139 del 19/02/2003, dell'Intesa ai sensi dell'art. 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza Unificata del
05/07/2012 e dell'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
281/1997.
Sono
oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte da soggetti in
possesso di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, comma 2 lett. a) e
b) del D.Lgs. n. 114/1998 e
ss.mm.ii.
In esecuzione di quanto disposto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs.
n.
82/2005 e ss.mm.ii. e salvo le eccezioni in esso previste, gli uffici si
avvalgono di canali e servizi telematici, ivi inclusa la Posta Elettronica
Certificata, per la presentazione da parte degli interessati di istanze, atti,
comunicazioni e per l'esecuzione di tutti gli oneri connessi all'invio di una
istanza.
Il
pagamento dell'imposta di bollo, il versamento dei diritti di istruttoria
(relativi alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento) ed
il pagamento di canoni e di sanzioni pecuniarie a vario titolo dovuti
all'Amministrazione dovranno essere effettuati per via telematica. A tal fine
le strutture competenti dovranno pubblicare nei propri siti istituzionali tutte
le informazioni relative agli strumenti e alle modalità di pagamento.
Fino
al completamento del processo di implementazione del Sistema informatico GET è
consentita la presentazione in forma cartacea o tramite PEC da parte degli interessati
di istanze, atti, comunicazioni e per l'esecuzione e il pagamento di tutti gli
oneri connessi all'invio di una istanza
Articolo 2 - Definizioni
Ai
fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) Per anzianità di impresa si
intende l'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese riferite
al commercio su aree pubbliche, collegata nel suo complesso al soggetto
titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata
con quella del dante causa al quale sia eventualmente subentrato nella
titolarità del posteggio medesimo;
Per
dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione
dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di
azienda commerciale, trasferita in gestione dal titolare e da questi
riacquisita alla fine del contratto di affitto;
b) Per anzianità di posteggio
s'intende quella maturata in relazione alla titolarità di un singolo posteggio
valutabile con riferimento a quella del soggetto titolare o affittuario
dell'azienda sommata a quella dell'eventuale dante causa. A questi fini
per
dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione
dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di
azienda commerciale, precedentemente trasferita in gestione dal titolare e da
questi riacquisita alla fine del contratto di affitto;
c) Per area mercatale fuori
mercato si intende la porzione di territorio corrispondente al perimetro di
ogni singolo Municipio comprensiva di tutte le rotazioni e di tutti i posteggi
isolati fissi ubicati al suo interno;
d) Per aree pubbliche
s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle aree di proprietà
privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico;
e) Per automezzi attrezzati e
adibiti alla vendita del settore alimentare si intende il mezzo mobile
motorizzato equipaggiato per la vendita rimovibile alla fine della giornata
lavorativa;
f) Per autorizzazione
all'esercizio del commercio su aree pubbliche s'intende l'atto rilasciato dal
Municipio nel cui territorio è ubicato il posteggio per svolgere sul medesimo
l'attività del commercio ovvero da quello nel quale il richiedente ha avviato
l'attività nel caso di operatori itineranti. L'autorizzazione ha durata
limitata e non può essere rinnovata automaticamente;
g) Per banco si intende la
struttura aperta formata da componenti mobili rimovibili alla fine della
giornata lavorativa;
h) Per la definizione di
chiosco si rinvia a quanto prescritto dal regolamento in materia di canone
occupazione suolo pubblico – COSAP di cui alla deliberazione di
Assemblea
Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.;
i)
Per
concessione, o concessione di posteggio, si intende l'atto pubblico che
individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e
contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra
concessionario ed Ente Concedente. Le autorizzazioni commerciali di cui alla
precedente lettera f) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di
concessione;
j)
Per commercio
sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche;
k) Per fiera s'intende la
manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura di Roma Capitale,
caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
private delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, di
operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
l)
Per fiera
straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita da Roma
Capitale, con cadenza da determinarsi a cura della stessa, su aree pubbliche o
private, delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, anche
avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetti con essa convenzionati, indetta
al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
con attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
m) Per mercato s'intende l'area
pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, composta
da almeno 15 posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio
dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese
per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di
somministrazione d'alimenti e bevande, come disciplinate dal successivo art. 23
e dall'erogazione di pubblici servizi;
Per
mercati coperti e plateatici attrezzati cosiddetti in sede propria si intendono
quei mercati quotidiani che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana,
su aree pubbliche o private della quale Roma Capitale abbia la disponibilità,
attrezzate coperte o scoperte - e quindi dotate di allaccio alla rete idrica,
fognaria, elettrica e telefonica, composte da più posteggi e destinate
all'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio,
alimentari e/o non alimentari. Rientrano altresì, nella succitata categoria
quei mercati realizzati con la procedura della Finanza di Progetto (o altra
procedura innovativa) inseriti all'interno di strutture più ampie dove siano
presenti ulteriori attività commerciali (ad es.: esercizi di vicinato, medie
strutture, ecc...) e/o di servizi. Per mercati su strada, cosiddetti in sede
impropria, si intende quello che insiste su aree pubbliche o private di cui
Roma Capitale abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo
parzialmente, composte "di almeno 15 posteggi”, con merceologie alimentari
e/o non alimentari che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana;
Nella
tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi: - i mercati settimanali con
merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o
più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono
sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita; - i
mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono
in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana; - i mercati stagionali
quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo
individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle
presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni;
n) Per merceologia la specifica
tipologia merceologica che deve essere posta in vendita in un posteggio;
o) Per organico si intende il
numero dei posteggi previsti all'interno di un mercato;
p) Per posteggio s'intende la
parte di area pubblica o di area privata della quale Roma Capitale abbia la
disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato
all'esercizio dell'attività commerciale. Per posteggio all'interno del mercato
e nelle fiere si intendono quelli definiti dal successivo art. 4 lettere a),
b), c), e). Per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato
su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità,
che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio
dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche
singolarmente e isolatamente. Per posteggio isolato fuori mercato stagionale si
intende il posteggio isolato fisso operativo esclusivamente nei periodi dall'1
maggio al 30 ottobre per i prodotti estivi e dall'1 ottobre al 31 marzo per i
prodotti autunnali e invernali, sempre nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie. Per posteggio riservato s'intende il posteggio individuato
per produttori agricoli e produttori agricoli biologici e per i soggetti
diversamente abili.
q) Per presenze in un mercato
s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale
mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero,
prescindendo dal fatto abbia effettivamente ottenuto l’assegnazione, purché la
mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
r) Per presenze effettive in
una fiera s'intende il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitalo l'attività in tale fiera;
s) Per settore merceologico
s'intende quanto previsto dal comma 1) dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 per
esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non
alimentare;
t) Per spunta s'intende
l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non utilizzati dai
rispettivi titolari agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari
di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultino inseriti nella
graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o
nella fiera. L'assegnazione viene effettuata dalla Polizia Locale o da altro
personale incaricato mediante applicazione del criterio del maggior numero di
presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle
dell'eventuale dante causa;
u) Per spuntista s'intende
l'operatore, non concessionario di posteggio, assegnatario di posteggio a
seguito dell'operazione di "spunta";
v) Per famiglia anagrafica si
intende, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
w) Per area mercatale si
intende il municipio all'interno del quale risiede il posteggio in caso di
rotazioni o posteggi isolati ed il mercato stesso nel caso di posteggi
all'interno dei mercati;
x) Per cattivi pagatori si
intendono coloro che, a seguito di verifica effettuata nelle Banche Dati in uso
agli Uffici di Roma Capitale, risultino essere in posizione debitoria nei
confronti dell'Amministrazione comunale, come dall'apposito sistema informatico
del Comune di Roma;
y) Per rotazione s'intende
l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme dei
posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità d'operatori, per
svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari, ovvero con precisa
specializzazione merceologica;
z) Per imprenditore agricolo si
intende, ai sensi dell'art. 2135 c.c., chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
TITOLO II
Disposizioni Generali
Articolo 3 - Prescrizioni generali per l'esercizio
dell'attività con posteggio
1) L'esercizio delle attività
di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all'articolo 28 comma 1
lett. a) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di cui all'art. 39 della L.R. Lazio
n. 33/1999 e ss.mm.ii., è soggetto ad apposita concessione - autorizzazione,
rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o
cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2) La durata della concessione
è fissata in fase di avvio della relativa selezione in anni 7, per i mercati
turistici, 9 per i mercati ordinari e 12 con riguardo agli investimenti
richiesti in base a quanto previsto dal punto 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
Unificata del 05/07/2012, tenendo conto delle esigenze medie di investimento
collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. Le
autorizzazioni concessioni non possono essere tacitamente rinnovate.
3) Ai sensi dell'art. 28 comma
3 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 39 della L.R. Lazio
n.
33/1999 1999 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa
concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha
sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle
"rotazioni".
4) La concessione del posteggio
può essere limitata per il posteggio per cui è rilasciata ad una specifica
tipologia merceologica.
5) Non può essere effettuata la
vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati
nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente
piano.
6) Ciascun posteggio deve essere
utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è
destinato, la tipologia di attrezzature consentite, nonché le dimensioni del
posteggio e la relativa attrezzatura. Ciascun posteggio deve essere occupato
per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", nei casi ammessi
dal presente regolamento, rispettando il settore, alimentare o non alimentare,
cui è destinato e la specializzazione merceologica. E’ pertanto vietato
esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti.
7) L'attività esercitata negli
aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso
del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le
condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile
solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area
pubblica.
8) L'operatore è obbligato ad
esporre visibilmente l'originale sia del titolo autorizzativo che dell'atto di
concessione.
9) E' vietata l'occupazione di
una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di
concessione. Tale difformità va intesa sia rispetto ai mq concessi, sia
rispetto alla struttura autorizzata. E', altresì, vietato occupare, anche con
piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni
destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale ed alla
circolazione pedonale e veicolare.
10) L'apposizione sui mezzi e le
attrezzature di vendita di scritte pubblicitarie, è regolamentata dalle
disposizioni del vigente Regolamento Capitolino in materia di esposizione della
pubblicità e pubbliche affissioni.
11) Gli aggetti tendari di
protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati
rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle
apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori
mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio
ad interessi pubblici o privati.
12) Agli aggetti tendari nonché
agli ombrelloni di copertura, alle tende, mantovane o pensiline non possono
essere appese merci di alcun tipo o materiale, né è consentita alcuna
iscrizione o marchio pubblicitario.
13) Fermo restando quanto contenuto
nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, la copertura dovrà avere
un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di 2,50 al colmo.
14) Non può essere utilizzata
come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio
al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. Per le zone di pregio artistico,
storico, architettonico ed ambientale potranno essere definiti ulteriori
vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con
apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le associazioni di
categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Roma.
15) Il mantenimento sul
posteggio dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, quando non espressamente
vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi
eccedenti la superficie in concessione e che sia rispettato il codice della
strada. Qualora sia possibile identificare posteggi nelle aree limitrofe per il
parcheggio questi verranno opportunamente delimitati con apposita segnaletica e
concessi dietro corresponsione di un importo pari al costo giornaliero
moltiplicato per il numero di giorni di utilizzo nel corso dell'anno.
16) Al termine dell'orario di
vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione, il
posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura
o attrezzatura utilizzata, salvo per i manufatti fissi a terra.
17) E' obbligatoria per gli
operatori la permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di
vendita stabilito per il mercato o la fiera.
18) Salvo diversa indicazione
contenuta nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, entro un'ora dalla
chiusura delle operazioni commerciali, gli operatori devono liberare il
posteggio da ogni occupazione, da merci, materiali, scarti alimentari ivi
compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo
conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia
offerto.
19) I posteggi isolati possono
essere utilizzati con banco amovibile, automezzi attrezzati e adibiti alla
vendita del settore alimentare o con chiosco fisso secondo quanto prevede la
scheda dell'area mercatale allegata al piano di localizzazione dei posteggi del
commercio su aree pubbliche. Con deliberazione di Giunta Capitolina, potranno
essere definite apposite tipologie di banco tipo, in accordo con la competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma.
20) Il chiosco fisso non può
essere installato in assenza di permesso di costruire.
21) E' vietato l'utilizzo di
mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di
dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da
non arrecare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella
quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi
operatori collocati negli spazi limitrofi.
22) E' vietato per
l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di
energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano
necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in
ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4,
lettera e) -"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche".
L’utilizzo
del gruppo elettrogeno a carburante è consentito esclusivamente per
dimostrazioni pratiche legate alla vendita promozionale o nei casi in cui la
tipologia di attività esercitata lo richieda purché le modalità di
installazione del gruppo e di collegamento dell’impianto siano certificate da
installatore/tecnico qualificato e di cui si conservi il relativo certificato
da esibire su richiesta. L'inquinamento acustico del generatore deve essere
compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia,
mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di
zonizzazione acustica del Comune di Roma; il generatore deve essere collocato
in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di
gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di
gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti
al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di
esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità
superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il
ragionevole periodo della giornata. Tutti gli impianti dovranno essere
sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un
tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella
configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere
riportato su registro. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure
minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere
immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità ad
adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le
attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.
23) La vendita dei prodotti
alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienicosanitario
stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel
rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.
24) I prodotti esposti per la
vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo
chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni
altra indicazione obbligatoria per legge, con le modalità idonee allo scopo
come previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.
25) L'operatore che pone in
vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia
igienicosanitaria, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne
adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non
inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.
26) L'esercizio del commercio su
aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone
COSAP.
27) Ai sensi dell'art. 30 c. 1
del D.Lgs. n. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle
medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché
non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso
D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nei
regolamenti comunali.
28) Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazioneconcessione può essere
disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto
del decoro, del Piano Generale del traffico Urbano, dell'ordine e della salute
pubblica.
29) I chioschi fissi adibiti
alla vendita di quotidiani e quelli adibiti alla vendita di fiori e piante
devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata.
30) E’ vietato l’utilizzo di
stand appendiabiti.
Articolo 4 - Tipologia dei
posteggi I posteggi si distinguono
in:
a. posteggi in mercati coperti
o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria;
b. posteggi in mercati su
strada, cosiddetti mercati in sede impropria:
c. posteggi nei mercati
saltuari;
d. posteggi di specifiche
rotazioni;
e. posteggi nelle fiere in
occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
f. posteggi isolati fuori
mercato.
Il
Comune, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di
carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al funzionamento
dei mercati, delle fiere e delle rotazioni.
E'
ammessa la costituzione di forme associative senza scopo di lucro tra gli
operatori dei mercati coperti e plateatici attrezzati per la gestione diretta
dei servizi comunali quali ad esempio guardiania, pulizia, manutenzione
ordinaria e assicurazione e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla
riqualificazione delle aree mercatali, secondo una convenzione da stipularsi
con il Dipartimento Sviluppo Economico, che provvede a vigilare su tale
gestione.
Articolo 5 - Attrezzature e banco-tipo
La
dimensione del banco di vendita è determinata dall'Amministrazione in fase di
rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle
caratteristiche dell'area di sosta in conformità alla normativa vigente e per
le tipologie indicate all’art. 4 lettere d) ed f) la stessa non può superare i
12 mq di superficie.
Con
provvedimento della Giunta Capitolina sono individuati il banco o la struttura
tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che
permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi
autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione, con
il concorso delle OO.SS. dota i banchi di una targa identificativa.
Gli
ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui banchi di vendita
dovranno essere di colore bianco o écru ed in ogni caso di superficie non
superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita e non dovranno essere
collegate o ancorate ad altre strutture fisse quali a titolo di esempio
cartelli stradali e cassonetti.
Agli
automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare è
consentito, nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie,
l'aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a m. 1,30 di profondità sui
tre lati di vendita.
Gli
automezzi attrezzati e adibiti alla vendita di bibite e gelati che operano
all'interno del centro storico, debbono essere di colore beige, con tende di
colore marrone, con mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono
contenere la dicitura "Bibite e Gelati" di altezza massima di 20 cm.,
apposta in un'unica linea di colore avorio.
Non
sono consentite altre scritte, salvo eventuali traduzioni in altra lingua della
suddetta dicitura con raffigurazioni di monumenti della Città di Roma.
Articolo 6 - Orari
L'orario
di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con
Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con
la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, come
previsto dalla normativa vigente in materia.
Articolo 7 - Calcolo delle presenze dei titolari di
posteggio nei mercati e nelle fiere
L'operatore
assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio entro
l'orario previsto.
L'operatore
che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel
posteggio entro un’ora dall'orario previsto per l'inizio delle vendite è
considerato assente
La
Polizia Locale o altro personale incaricato provvede ad annotare, nell'apposito
registro previsto dall’articolo 42, comma 3, LR. n. 33/99 e ss.mm.ii., le
presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Non si procede alla
rilevazione delle assenze nelle edizioni straordinarie di mercato e nelle
edizioni che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. Le
graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili sul
sito lnternet di Roma Capitale.
L'assenza
dal posteggio deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il
termine di 7 (sette) giorni da quello nel quale si verifica. La giustificazione
presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi,
quali ricoveri ospedalieri o simili. L'assenza non giustificata entro tale
termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione.
Le
assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti
casi:
a)
malattia o infortunio propria dell’operatore o del figlio minore debitamente
certificata da medico o struttura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale; b) gravidanza o
puerperio;
c)
servizio
militare o servizio civile;
d)
mancato
svolgimento del mercato per dichiarazione di inagibilità totale o parziale del
medesimo dovuta a condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità non
imputabili all'operatore e certificati da apposito rapporto della Polizia
Locale o di altri uffici o Autorità competenti; e) lutto;
f)
ferie nella misura espressamente prevista dal contratto di lavoro
dell’operatore.
In
caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o
infortunio, il certificato medico dove essere inviato all'Ufficio competente,
non appena si manifesti l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e
comunque entro e non oltre il settimo giorno dal verificarsi della prima
giornata di assenza. Il certificato medico non può essere sostituito da
autocertificazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il certificato
non deve indicare la patologia, ma deve contenere la dichiarazione
dell'impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa da parte
dell'operatore e la durata dell'impedimento.
In
caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società per malattia di uno
dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata
l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato anche in base alle
cause giustificative ammesse e indicate ai punti a), b), c), e la mancanza di
collaboratori familiari e/o dipendenti del titolare del posteggio in grado di
esercitare l'attività.
Articolo 8 – Disciplina dell’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera e validità delle presenze
I
posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari sono assegnati
giornalmente agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari di
autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultano inseriti nella
graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o
nella fiera.
La
comunicazione di partecipazione all'operazione di spunta deve essere presentata
al Municipio ove ha sede il mercato o la fiera per cui si intende partecipare
come spuntista a mezzo Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata A/R
entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di imprese autorizzate dopo il 31
gennaio, le stesse potranno presentare la comunicazione di partecipazione entro
il 31 luglio.
La
comunicazione deve contenere:
• per le persone fisiche:
cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, indirizzo di
Posta Elettronica Certificata qualora posseduto; per le persona giuridiche,
ragione sociale, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e dati
anagrafici del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita,
nazionalità, residenza, carica sociale ricoperta in seno alla società); codice
fiscale/partita IVA; numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
numero del Repertorio Economico Amministrativo;
• estremi dell'autorizzazione
posseduta: numero, data, Comune di rilascio, settore/i merceologico/i;
• dichiarazione del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e di regolarità della
documentazione antimafia;
• eventuale dichiarazione del
numero di posteggi posseduti in proprietà o in gestione nel mercato o nella
fiera per cui si chiede l'iscrizione o il rinnovo nella lista di spunta,
distinta per settore merceologico e con specificazione di posteggi a
particolare tipologia merceologica.
Entro
il 31 marzo, il Municipio provvede a pubblicare sul sito istituzionale la
graduatoria aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le
comunicazioni presentate entro il 31 luglio, la graduatoria viene aggiornata
entro il 30 settembre dell'anno in corso.
Fino
alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma,
l'operazione di spunta dovrà essere effettuata sulla base della graduatoria
previgente; gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al comma 2
saranno provvisoriamente collocati in posizione successiva rispetto agli
spuntisti già inseriti nella graduatoria previgente.
Ai
fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei
posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, è necessaria la
presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del
legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.
In
caso di assenza del titolare dell'autorizzazione-concessione e di suo delegato,
la partecipazione alla spunta è consentita ai dipendenti o collaboratori
familiari, previa presentazione di delega scritta del titolare da comunicare
tempestivamente all'ufficio competente, allegando la dichiarazione dei soggetti
delegati, resa in autocertificazione e corredata di documento di identità in
corso di validità, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71
del D.Lgs. n. 59/2010.
L'assegnazione
è di norma esclusa per i posteggi, anche dotati di strutture, attrezzature,
arredi od altro, sui quali insiste un box, un chiosco, un locale o, comunque,
strutture ed attrezzature fissate stabilmente al suolo e debitamente
autorizzate, di proprietà del titolare della concessione.
I
partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio
che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, con obbligo di
esposizione del medesimo.
L'assegnazione giornaliera dei posteggi
occasionalmente liberi è effettuata dalla
Polizia
Locale o da altro personale incaricato entro 30 minuti dall’inizio dell'orario
stabilito per le vendite, mediante applicazione del criterio del maggior numero
di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle
dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del
posteggio nel rispetto del medesimo settore merceologico o tipologia
merceologica del posteggio da occupare e dei limiti numerici di cui
all'articolo 15, commi 1 e 2 del presente regolamento A parità di numero di
presenze, ha diritto di precedenza nell'assegnazione giornaliera l'operatore
che non risulta titolare di alcun posteggio nel medesimo mercato o fiera e con
la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Il
posteggio concesso ad un imprenditore agricolo o ad un imprenditore
agricolobiologico che risulti occasionalmente libero, dovrà essere assegnato
prioritariamente ad altro imprenditore agricolo o agricolo biologico sulla base
del criterio del maggior numero di presenze di cui al comma 10. In assenza di
imprenditori agricoli o agricoli-biologici all'operazione di spunta, il
posteggio occasionalmente libero può essere giornalmente assegnato, applicando
comunque il criterio del più alto numero di presenze, agli enti e associazioni
di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n.99/2004 ovvero, in mancanza, ad operatori su
area pubblica titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari
in forma itinerante.
I
posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici possono essere assegnati
esclusivamente ad operatori che vendono tali prodotti, i quali non possono
trovare collocazione in posteggi destinati ad altre merceologie.
Le
presenze effettuate con un'autorizzazione non possono essere trasferite ad
altra autorizzazione anche se posseduta dallo stesso operatore. L'operatore che
rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare il posteggio temporaneamente
libero ed assegnato giornalmente, a seguito dell'operazione di spunta, dalla
Polizia Locale o da altro personale incaricato non viene considerato presente
nel mercato.
Gli
operatori che, a seguito dell'operazione di spunta, risultano assegnatari
giornalieri di posteggio, dovranno provvedere al pagamento dovuto per
l'occupazione del posteggio entro la giornata di avvio dell’attività ed il
posteggio è concesso solo a seguito di esibizione della ricevuta di pagamento
alla Polizia Locale o ad altro personale incaricato dell’assegnazione. Il
pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPa, bonifico bancario o per
mezzo di c/c postale, i cui estremi identificativi sono indicati sul sito
istituzionale della struttura competente, indicando nella causale
"pagamento spuntista posteggio n. __ mercato/fiera per il giorno ....
". La ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata tramite PEC o raccomandata
A/R all'Ufficio competente. La mancata trasmissione della ricevuta comporta
l'esclusione dell'operatore dalla partecipazione alla spunta per 2 (due)
giornate di mercato o fiera. In caso di mancato pagamento per tre volte in un
anno, anche se non consecutive, l'operatore viene cancellato dalla lista di
spunta per la durata di un anno, a decorrere dalla data di accertato mancato
pagamento stabilito a seguito di contraddittorio con l'operatore.
Agli
operatori che, pur presenti all'operazione di spunta, sono esclusi
dall'assegnazione giornaliera per mancanza di posteggi occasionalmente liberi
nel settore merceologico di appartenenza ovvero per altra causa non dipendente
dalla volontà dei medesimi, è riconosciuta la presenza ai fini del conteggio.
Articolo 9 - Versamento del canone di occupazione di
suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità
Al
Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per le
concessioni dei posteggi nei mercati rionali su sede propria (plateatici
attrezzati e coperti).
Nelle
altre tipologie di vendita con posteggio la concessione decade secondo le
procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento
COSAP.
Nei
mercati coperti e plateatici il canone annuo dovrà essere corrisposto in due
semestralità con scadenza a gennaio e a luglio. Per i pagamenti effettuati dopo
tali scadenze, indipendentemente dal tipo di gestione, verrà applicata come
penale una maggiorazione pari al 5% per ogni semestre di ritardo o frazione di
esso superiore a 15 giorni, oltre gli interessi di legge.
In
caso di morosità superiore ad un semestre, il Municipio provvederà con gli atti
di competenza in ordine alla sospensione dell'autorizzazione e dell'attività di
vendita fino al risanamento del debito maturato, comprensivo di interessi
legali e di penale pari al 5% dell'importo da corrispondere. Il risanamento del
debito non potrà essere effettuato in un periodo superiore al semestre. La
sospensione non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi. In detto periodo
l’attività non potrà essere ceduta o data in gestione.
In
caso di morosità superiore all'anno, corrispondente a due semestralità, il
Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla decadenza
dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. Questo procedimento non
esclude il recupero degli importi non corrisposti, maggiorati degli interessi
legali e della penale pari al 5%.
Al
recupero di quanto dovuto provvede il competente ufficio municipale nei termini
previsti dalla normativa vigente, diffidando il pagamento e la regolarizzazione
della tariffa evasa entro 10 giorni decorrenti dalla notifica di predetta
diffida. Quest'ultima deve intendersi quale comunicazione di avvio del
procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione della sospensione
della autorizzazione e della concessione ed eventualmente della successiva
decadenza nel caso di mancato pagamento protratto oltre l'anno.
Decorso
inutilmente detto termine, il competente ufficio del Municipio adotta il
relativo provvedimento, di sospensione o di decadenza, con contestuale ordine
di chiusura dell'attività, corredato della diffida e del termine per
ottemperare, propedeutica alla eventuale esecuzione coattiva di competenza
della polizia locale di Roma Capitale.
Per
i posteggi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c), d), f) si
applica il Regolamento COSAP. In caso di ritardato pagamento del canone o di
totale mancata corresponsione dello stesso si applicano i commi 4 e 5 del
presente articolo.
In
caso di maggiore occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone
maggiorato del 50%, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14 bis della
deliberazione A.C. del 23 luglio 2014 n. 39 e s.m.i..
Il
recupero del canone evaso avviene con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.
639/1910, ovvero con procedura tramite ruolo.
Articolo 10 - Delega
In
caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per le imprese familiari e
per le società di capitali l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis
del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale
(Legge 196/1997), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge
335/1995) ed a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro a
patto che esibiscano documentazione comprovante il rapporto di lavoro con
l'impresa.
Nel
caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono
svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
Tali
soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di
autorizzazione o di integrazione della stessa.
Ai
fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è
indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della
domanda, corredata da ricevuta, inoltrata al Comune competente.
TITOLO III
Autorizzazioni e Concessioni
Articolo 11 - Competenze nel rilascio di concessioni e
autorizzazioni
La
concessione per i posteggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c),
e), f) e la relativa autorizzazione sono rilasciate dai Municipi competenti per
territorio a seguito di avviso pubblico, ad eccezione dei posteggi di cui alla
lett. d), di competenza dipartimentale.
I
relativi bandi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sono
predisposti dal Dipartimento competente per materia per i posteggi di cui
all'art. 4, comma 1 lett. a) del presente Regolamento e dal Municipio
competente per territorio per i posteggi di cui al succitato art. 4, comma 1,
lett. b), c), e), f).
Articolo 12 - Indicazioni per l'assegnazione di
posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere (comprese le
straordinarie) e aree mercatali fuori mercato
L'autorizzazione e la concessione per i
posteggi non di nuova istituzione vengono rilasciate a seguito di procedura ad
evidenza pubblica in conformità di una graduatoria formulata sulla base dei
criteri di seguito elencati:
A. Maggiore professionalità
acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree
pubbliche per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40% del
punteggio complessivo.
La
professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo
dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce
la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come
risultante dal Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto
titolare dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione. La
professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che
abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il
richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio
medesimo. In tal caso i periodi di iscrizione nel registro delle imprese
relativi al dante causa, inteso come precedente titolare o precedente
affittuario, si sommano a quelli dell'attuale titolare al momento della
partecipazione
al bando di assegnazione del posteggio;
B. Anzianità acquisita nel
posteggio al quale si riferisce la selezione;
C. Assunzione dell'impegno da
parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la
concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e,
pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione competente
ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione di punteggio
il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli interventi che
intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il punteggio è attribuito
solo se per quella determinata area commerciale è già stato stabilito dalle
Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i titolari di attività
commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo;
D. Presentazione di apposita
documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che
societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
E. Regolarità nei pagamenti
pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;
F.
Non essere
considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la
definizione all'art. 2 comma x);
G. Presentazione di un progetto
di riqualificazione del mercato o delle aree limitrofe al posteggio (Punti da
commisurare all'importo dell'investimento proposto e da realizzarsi così come
definito alla lettera S del presente articolo);
H. Certificazione della qualità
- Possesso di Marchi di qualità;
I.
Partecipazione
al bando da parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore
diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. -
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
J.
Partecipazione
al bando da parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria
giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza
del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
K. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro,
indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di
disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente bando;
L. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto
ambientale;
M. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare
esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili;
N. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento
elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna
della spesa a domicilio;
O. Partecipazione al bando da parte
di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri
prodotti a km 0;
P.
Partecipazione
al bando da parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed
ogni genere di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto
dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni
dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter
restituire i prodotti acquistati;
Q. Presentazione di progetti
relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici,
artigianali, ecc.);
R. Partecipazione al bando da
parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
S.
Formazione
professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e
professionali attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da
organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con
valutazione finale;
T.
Investimenti: è
attribuito un punteggio massimo al soggetto giuridico che abbia realizzato
investimenti di valore complessivo superiore a Euro 25.000 direttamente
riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da
documenti contabili certi effettuati nel primo anno dalla data di pubblicazione
del bando per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità
collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od
altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e
relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al
momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione
comprovante i requisiti di cui sopra;
Tipologia Investimento
|
Valore economico investimento
|
Strutture di vendita assentite da
permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
|
Fino a ad €. 10.000
|
Strutture
di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo
valido
|
Da €. 10.000 a €. 20.000
|
Strutture di vendita assentite da
permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido
|
Da €. 20.001 a €. 25.000
|
Strutture
di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo
valido
|
Oltre €. 25.001
|
Strutture o opere preventivamente assentite
destinate ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente
pertinente il posteggio o l'area
commerciale oggetto della selezione
offerte in
donazione al Comune di Roma
|
Valore superiore a €. 10.000
|
A
parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore
di posteggi concessi. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Con
riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere B), K), L), M), N), O),
S), T) del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati
entro 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli stessi devono essere
rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei
relativi titoli rilasciati.
Articolo 13 – Indicazioni
per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei
mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato.
L'autorizzazione
e la concessione per i posteggi di nuova istituzione indicati nell'articolo 4
vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo quanto
previsto dall'articolo 40 della legge 18 novembre 1999, n. 33 e ss.mm.ii.,
tenendo conto, nella predisposizione dei criteri di selezione da applicare,
delle seguenti fattispecie:
A. Assunzione dell'impegno da
parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la
concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e,
pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione
competente ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione
di punteggio il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli
interventi che intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il
punteggio è attribuito solo se per quella determinata area commerciale è già
stato stabilito dalle Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i
titolari di attività commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo;
B. Presentazione di apposita
documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che
societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
C. Regolarità nei pagamenti
pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;
D. Non essere considerato negli
ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2
comma x);
E. Presentazione di un progetto
di riqualificazione delle aree limitrofe al posteggio;
F. Certificazione della qualità
- Possesso di Marchi di qualità;
G. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente
abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
H. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di
cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando
risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
I. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro,
indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di
disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di
pubblicazione del bando;
J. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto
ambientale;
K. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare
esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili;
L. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento
elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna
della spesa a domicilio;
M. Partecipazione al bando da
parte di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i
propri prodotti a km 0;
N. Partecipazione al bando da
parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere
di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto
dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni
dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter
restituire i prodotti acquistati;
O. Presentazione di progetti
relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici,
artigianali, ecc.);
P. Partecipazione al bando da
parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
Q. Formazione professionale
degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti
l’attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici
rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale;
R. Investimenti. Realizzazione
di investimenti di valore complessivo superiore a Euro 25.000 direttamente
riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da
documenti contabili certi effettuati nel primo anno dalla data di pubblicazione
del bando per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità
collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od
altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e
relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al
momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione
comprovante i requisiti di cui sopra.
Tipologia
Investimento
|
Valore economico
investimento
|
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire
o altro titolo abilitativo valido
|
Fino a ad €. 10.000
|
Strutture di vendita assentite da permesso di
costruire o altro titolo abilitativo valido
|
Da €. 10.000 a €. 20.000
|
Strutture di vendita assentite da permesso di
costruire o altro titolo abilitativo valido
|
Da €. 20.001 a €. 25.000
|
Strutture di vendita assentite da permesso di
costruire o altro titolo abilitativo valido
|
Oltre €. 25.001
|
Strutture o opere preventivamente assentite
|
Valore superiore a €. 10.000
|
destinate
ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente pertinente il
posteggio o l'area
commerciale oggetto della selezione
offerte in
donazione al Comune di Roma
|
S. Partecipazione al bando da
parte di soggetti titolari di posteggio isolato fisso fuori mercato che
accettino di trasferirsi all’interno di un mercato coperto o plateatico
attrezzato.
A
parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore
di posteggi concessi.
Con
riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere A), J), K), L), M), N)
del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati entro 6
mesi dal rilascio della concessione e devono essere rispettati anche dagli
eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli
rilasciati.
In
caso di parità di punteggio si applica il criterio della maggiore
professionalità per un punteggio assegnabile di 20 punti, come di seguito
suddivisa:
Anzianità
|
Impresa
|
Fino a 5 anni
|
10 punti
|
Da 5 a 10 anni
|
15 punti
|
Oltre 10 anni
|
20 punti
|
In
caso di ulteriore parità vale l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Articolo 14 - Durata della concessione
La
durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione in
anni 7 per mercati turistici, 9 per mercati ordinari o 12 con riguardo agli
investimenti richiesti in base a quanto previsto dal punto 1 dell'Intesa
sancita dalla Conferenza Unificata del 05/07/2012, tenendo conto delle esigenze
medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi
interessati.
Nel
caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale,
la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla
concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
Articolo 15 - Disposizioni comuni
Un
medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore nel massimo di
quattro posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) nel caso di
aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento
ovvero di sei posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare) nel
caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Nell'ambito della stessa
famiglia anagrafica così come definita dalla lett. v) dell'art. 2 del presente
Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a
10 (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare).
Parimenti
non possono essere assegnate allo stesso soggetto giuridico più di due
concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico
alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato, o più di dieci
concessioni per famiglia anagrafica nell’ambito del medesimo settore
merceologico alimentare e non alimentare, come individuate nelle definizioni
generali di cui al precedente art. 2.
Il bando di concorso individua i posteggi
disponibili da riservare ai produttori agricoli.
I
posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto
successivamente al primo anno di effettiva attività.
Le
graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili.
Qualora
l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la
durata della autorizzazione-concessione resta subordinata alla disponibilità
dell'area da parte del Comune.
Il
bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire
l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone
diversamente abili in relazione al complesso dei posteggi presenti sul
territorio del Comune di Roma. Tra questi sarà garantita l'ulteriore priorità
in caso di domande provenienti da associazioni di persone diversamente abili.
Articolo 16 - Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (S.C.I.A.) per subingresso nell'attività o per reintestazione
dell'autorizzazione concessione
In
caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi o a cause di
morte ovvero per reintestazione per fine gestione, il subentrante dovrà
presentare all'ufficio competente apposita Segnalazioni Certificata di Inizio
Attività, allegando l'originale della concessione-autorizzazione del dante
causa.
Il
subentrante dovrà dichiarare. ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 44512000,
il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e la
regolarità della propria posizione in materia di documentazione antimafia di
cui al D.Lgs. n. 159/2011. In caso di dichiarazioni false e mendaci il
dichiarante risponde del reato di falso davanti alle autorità competenti e
l'ufficio procedente adotterà i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
Il
trasferimento dell'azienda o di un suo ramo che avviene per atto tra vivi deve
essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se
avviene per causa di morte deve essere eseguito nelle forme e nei modi previsti
della normativa vigente per la successione nell'eredità e dall'articolo 45
comma 4 della L. R. Lazio n. 33/99.
Il
subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di
posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio e può
essere effettuato decorsi sei mesi dal rilascio del titolo autorizzativo e un
anno nel caso risultino avviati procedimenti nei confronti del titolare. Il
subingresso comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità relativi
all'autorizzazione ceduta, anche in termini di presenze, valida per
l'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei
posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione giornaliera dei
posteggi occasionalmente liberi.
In
caso di S.CI.A. per subingresso nella titolarità relativo ad
un'autorizzazioneconcessione in area mercatale l'operatore deve dichiarare il
rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
Nel
caso la S.C.I.A. di subingresso per reintestazione presentata nel periodo
residuo di validità di concessioni rilasciate o rinnovate in forza
dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 8 della Conferenza
unificata del 5/07/2012 rimangono invariate le disposizioni normative
precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non trovando
pertanto applicazione le limitazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
Non
può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti
dell'Amministrazione Capitolina e, in caso di presentazione di S.C.I.A. per
subingresso, l'ufficio procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma
3 delta Legge n. 241/1990 all'adozione del provvedimento di divieto
prosecuzione di attività e rimozione degli effetti, salvo che il subentrante
accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua
entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'avvio del
procedimento di divieto di prosecuzione attività ovvero, nel medesimo termine e
in base all'entità del debito venga concesso dall'Ufficio competente adeguato
piano di rateizzazione del pagamento.
Ove
il subentrante fosse già concessionario di altro posteggio, anch'egli dovrà
essere in regola con i pagamenti di canone relativi a concessioni attuali o
passate. In caso di morosità, le stesse morosità devono essere estinte entro i
sopra citati 10 giorni.
La
concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà
essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora
il procedimento si concluda con diniego.
Il
subingresso in una autorizzazione-concessione all'esercizio dell'attività di
vendita con settore alimentare e non alimentare, comporta il trasferimento
nella titolarità o l'affidamento in gestione di entrambi i settori in capo al
cessionario o gestore. Il subentrante può comunque rinunciare, in sede di voltura,
al settore che non intende attivare con conseguente adozione da parte del
Municipio competente del provvedimento di revoca parziale dell'autorizzazione
relativamente al settore oggetto di rinuncia.
Anche
in caso di subingresso per gestione di cui al comma precedente, il settore così
revocato non resta sospeso in capo al titolare principale che, ove volesse
riattivare detto settore, dovrà avviare la richiesta di nuova aggiunta di
settore merceologico al momento della eventuale reintestazione.
TITOLO IV
Attività commerciale nei mercati
Sezione I - Mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo 17 - Definizione
Per
la definizione di mercato coperto e plateatico attrezzato si richiama quanto
previsto dalla lettera m) dell'art. 2 del presente Regolamento.
Articolo 18 - Esercizio delle attività di commercio su
aree pubbliche con posteggio in mercati coperti e plateatici attrezzati
L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo
dì un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e la relativa
concessione del posteggio sono rilasciate - sia a persona fisica che a persona
giuridica - dal Municipio territorialmente competente. Il rilascio
dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali ai sensi
della normativa vigente.
Al
fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita
sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e
plateatici attrezzati e della relativa concessione per l'assegnazione dei
posteggi disponibili, il Dipartimento Attività Economiche e Produttive,
Formazione e Lavoro predispone avviso pubblico.
Le
domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere predisposte ed
inviate secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso stesso.
L'assegnazione
dei posteggi ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione e della contestuale
concessione del posteggio sono effettuati dai competenti uffici municipali, in
conformità ad una graduatoria formulata dal Dipartimento in base ai criteri di
priorità individuati dal presente regolamento.
Il
limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo
soggetto giuridico, nell'ambito della medesima area mercatale, è stabilito dal precedente
articolo 15.
Il bando di concorso individua i posteggi
disponibili da riservare ai produttori agricoli.
I
posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto
successivamente al primo anno dal rilascio della
concessione-autorizzazione.
Articolo 19 - Condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni-concessioni
Il
rilascio delle autorizzazioni-concessioni è subordinato alle seguenti
condizioni:
a)
al versamento,
a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari al canone annuale, da
eseguire con assegno circolare non trasferibile, intestato a Roma Capitale -
Tesoreria, oppure con Bonifico bancario su C/C .... oppure tramite Pago PA a
garanzia dei danni eventualmente arrecati al posteggio, con diritto di rivalsa
da parte dell'Amministrazione Comunale per eventuali pendenze e crediti. In
alternativa, tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza
fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
l'attività oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
b)
assenza di
posizioni debitorie nei confronti del Comune di Roma in materia di tributi e/o
canoni.
Articolo 20 - Termini per l'attivazione
I
titolari di autorizzazione-concessione relativa a posteggi assegnati con
procedura concorsuale sono tenuti ad attivare l'attività entro sei mesi dal
rilascio della autorizzazioneconcessione.
I
posteggi assegnati con procedura concorsuale non possono essere volturati (per
subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione)
prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'attività.
Articolo 21 - Accorpamento dei posteggi
Non
può essere rilasciata un'unica autorizzazione relativamente per più posteggi
salvo quanto disciplinato ai seguenti commi.
Può
essere rilasciato un provvedimento autorizzativo di accorpamento solo in caso
di posteggi adiacenti fino al massimo di tre, purché appartengano allo stesso
concessionario e previa apposita richiesta dell'interessato che, nel caso di
modifica alle strutture, dovrà presentare progetto e relazione tecnica
predisposti da tecnico autorizzato.
Nel
caso di accorpamento, ciascuno dei posteggi mantiene la propria individualità
relativamente al titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività e la
relativa concessione di posteggio.
Possono
essere accorpati anche posteggi il cui titolo autorizzativo e la relativa
concessione sono riferiti ad attività di vendita e/o di servizi diverse tra
loro nel rispetto della normativa igienico-sanitaria di settore.
Al
termine dell'accorpamento il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del
concessionario entro 30 gg. In caso di inadempienza il concessionario è escluso
dai bandi successivi fino all'assolvimento dell'onere o al risarcimento totale
della procedura in danno.
Articolo 22 - Istituzione, spostamento, soppressione e
trasferimento
Ogni
atto istitutivo, di spostamento, soppressione e trasferimento definitivo dei
mercati coperti e plateatici esistenti è assunto dall'Assemblea
Capitolina.
La
Giunta Capitolina è competente a deliberare sullo spostamento di sede dei
mercati per una durata temporanea non superiore a ventiquattro mesi.
In
caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione
dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata secondo la
graduatoria.
Articolo 23 - Prescrizioni per l'utilizzo posteggio
E'
consentita, da parte del Municipio competente, previo parere del Dipartimento
Sviluppo Economico la modifica e/o l'integrazione del settore merceologico in
cui si esercita l'attività, nel rispetto di una proporzione tra settori
merceologici tale da non determinare una presenza di attività nel settore
alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato.
I
mercati di nuova istituzione debbono prevedere un organico di minimo 15
operatori, di cui il 60% di attività nel settore alimentare.
Gli
attuali mercati sono considerati tali fino a quando i posteggi rappresentino
una percentuale maggiore od uguale al 30% del pieno organico e solo se
rispettano la proporzione di cui sopra tra i settori merceologici.
Entro
12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i mercati al di sotto
del 30% del pieno organico dei posteggi sono trasformati in posteggi isolati
fuori mercato. In alternativa i Municipi possono porre in essere progetti di
riqualificazione, inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, le
iniziative educative e culturali, l'artigianato tramite Progetti di
Partecipazione Attiva o di Project Financing. In tal caso le aree interessate
sono oggetto di bando, pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di
presentare domanda, allegando il progetto di riqualificazione per la
valutazione dello stesso da parte dei Dipartimenti competenti per materia.
Per
quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o
riqualificazione non sono consentiti il cambio e/o l'integrazione di settore
merceologico né il cambio di merceologia durante la fase di spostamento del
mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra
l'approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento
nella struttura nuova.
Subordinatamente
alle percentuali previste per gli artigiani e alle disposizioni in materia
igienico-sanitaria, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in
attività artigianale.
L'operatore
che richiede la trasformazione deve osservare tutte le norme previste dalla
disciplina sull'artigianato, con particolare riferimento all'iscrizione al
relativo Albo. In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione o
aggiunta di settore merceologico deve contenere il parere positivo del titolare
originario dell'azienda.
Al
termine della gestione il titolare ha facoltà di ripristinare la tipologia
dell'attività ceduta ed alla reintestazione del titolo originario.
Qualsiasi
tipo di trasformazione o modificazione dell'azienda è subordinata alla verifica
della regolarità contabile dell'azienda medesima e di quella del suo
titolare.
L'orario
di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica all'interno dei
mercati su sede propria o su strada è articolato su sei giorni a settimana, ed
è determinato con Ordinanza del Sindaco con la finalità di favorire la massima
fruibilità da parte dei consumatori, come previsto dal Cap. 8 del Documento
Programmatico Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.
139 del 19 febbraio 2003.
Articolo 24 - Associazioni e cooperative in
convenzione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria
e impropria
Nei
mercati rionali coperti e plateatici attrezzati, cosiddetti in sede propria, e
nei mercati su strada, cosiddetti in sede impropria, è consentita la
costituzione di forme associative tra gli operatori dello stesso mercato per
l'affidamento in autogestione dei servizi comunali quali, a titolo
esemplificativo, guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione
responsabilità civile per danni a cose o persone e/o per lo svolgimento di
iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una
specifica convenzione, richiesta almeno dalla maggioranza degli operatori, da
stipulare con il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura per territorio che provvede a vigilare su tale gestione.
Le
convenzioni devono riportare i canoni previsti, gli obblighi delle AGS e la
quota parte che viene corrisposta all'Amministrazione ed all'Associazione o
Cooperativa.
I
canoni devono essere approvati dall'Amministrazione in base ad un piano di
gestione presentato da parte dell'AGS.
Le
Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate con
l'Amministrazione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede
propria, nonché in regola con i versamenti dei canoni da corrispondere
all'Amministrazione medesima, possono gestire gli spazi pubblicitari (S.P.Q.R.)
secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa
formale autorizzazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura.
L'Associazione
e/o Cooperativa verserà all'Amministrazione le quote dei canoni dovute dagli
assegnatari di posteggio, secondo le modalità che verranno dettate dal
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura.
Gli
introiti derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari (S.P.Q.R.) devono
essere investiti in interventi migliorativi della struttura annonaria gestita
in convenzione e l'AGS deve darne opportuna evidenza e comunicazione
all'Amministrazione.
In
caso d'inadempimento l’Associazione e/o Cooperativa è ritenuta responsabile in
solido e nei suoi confronti possono essere attivate le procedure esecutive di
recupero. Quanto precede comporterà il venire meno dell'eventuale
autorizzazione alla gestione di spazi pubblicitari di cui al precedente
comma.
Ai
singoli assegnatari di posteggi inadempienti nel versamento all'Associazione
e/o Cooperativa delle quote comprensive della parte spettante
all'Amministrazione e/o della quota spettante all'AGS, vanno applicate le seguenti
disposizioni:
-
l'operatore
inadempiente viene escluso, in via provvisoria, dall'Associazione/Cooperativa,
così come previsto dallo Statuto e dalla Convenzione stipulata con
l'Amministrazione;
-
tale esclusione
viene comunicata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura dal rappresentante legale dell'Associazione/Cooperativa e comporta
la sanzione della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
superiore a sei mesi oltre il quale, in assenza del risanamento del debito,
viene dichiarata decaduta la concessione del posteggio;
-
in caso di
subingresso per cessione o gestione di azienda a terzi, l'operatore subentrante
dovrà dichiarare di conoscere la posizione del cedente in materia di pagamenti
del canone a Roma Capitale e delle quote di pertinenza
dell'Associazione/Cooperativa e dovrà dichiarare di subentrare in tali
obbligazioni.
Le
quote dovute per le concessioni di maggiori superfici e/o locali all'interno
dei mercati su sede propria continuano ad essere versate direttamente dai
rispettivi concessionari secondo le modalità già esistenti o con le successive
che verranno disposte dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura.
L'Associazione
e/o Cooperativa può, su richiesta di almeno il 60 per cento degli operatori
interessati, presentare una proposta di determinazione delle tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati con cadenza biennale, nell'ambito della
previsione di cui all'articolo 28, comma 15 del D.lgs. n. 114/98. Tale
determinazione potrà essere modificata allo scadere del biennio sempre su
richiesta degli operatori con la stessa percentuale di adesioni.
E'
istituita una "Commissione di Controllo", composta da membri, del
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura con il
compito di visionare i bilanci delle AGS e la documentazione contabile, al fine
di verificare la congruità delle spese sostenute oltre che il corretto utilizzo
degli introiti pubblicitari e la loro destinazione al pubblico interesse. La
Commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento di Giunta
Comunale, è tenuta ad esprimere un parere preventivo, su richiesta obbligatoria
della AGS proponente, qualora la singola spesa, risulti superiore ad un terzo
delle spese effettuate per la gestione annuale dei servizi risultanti dal
bilancio riferito all'anno precedente alla richiesta.
Articolo 25 - Finanza di progetto
Nelle
strutture mercatali realizzate mediante progetti finanziati con capitale
privato (C.d. Project Financing), la convenzione tra l'Amministrazione
concedente e la Società concessionaria esecutrice dell'opera deve, altresì,
disciplinare i rapporti tra la società medesima e gli operatori economici assegnatari
dei posteggi che si trovano all'interno dell'area mercatale, fermo restando
l’ammontare degli importi dei canoni previsti e la corresponsione degli stessi
all’Amministrazione Capitolina, al fine di coniugare gli interessi del soggetto
privato appaltatore con le finalità di pubblica utilità dell'opera.
Articolo 26 - Progetto di Partecipazione Attiva
Possono
essere indetti avvisi pubblici dall'Amministrazione comunale cui possono
partecipare i cittadini e/o gli operatori, costituiti in Associazioni, a
seguito dell'approvazione da parte del Municipio territorialmente competente di
progetti di Partecipazione Attiva che abbiano ad oggetto, a titolo
esemplificativo, il riuso, il riciclo, le iniziative educative, sociali,
didattiche e culturali, l'artigianato, servizi ai cittadini, da realizzarsi
presso le strutture mercatali esistenti.
Per
soggetto proponente e finanziatore del progetto si intende l'Associazione
costituita ai sensi del comma precedente.
La
Convenzione disciplina, inoltre, il rapporto tra il soggetto privato promotore
dell'iniziativa e l'Amministrazione Comunale, che deve essere ispirato ai
principi di ottimizzazione dell'utilizzo, di rilancio e di riqualificazione
dell'area mercatale.
Il
Municipio territorialmente competente vigila sul corretto svolgimento delle
attività oggetto della Convenzione.
Articolo 27 - Attività ulteriori all'interno dei
mercati
La
percentuale di posteggi concessi o da concedersi agli operatori esercenti nel
settore alimentare - comprendente attività di vendita di merci alimentari,
attività artigianali alimentari e produttori agricoli - è pari ad almeno il 60
% dell'organico di ogni singolo mercato, salvo diverse indicazioni da parte
della Giunta Capitolina.
Ai
produttori agricoli è rilasciata dal Municipio competente la concessione del
posteggio ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. La vendita al
dettaglio dei generi agricoli da parte dei produttori è consentita secondo le
modalità previste dal D.Lgs. n. 228/2001.
I
titolari dei posteggi di cui al comma precedente debbono comprovare
annualmente, con idonea certificazione, il mantenimento della qualità di
produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.lgs. 18 maggio 2001, n.
228 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il
rilascio della concessione.
La
percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi ai produttori agricoli
è pari ad almeno il 40% dell'organico di ogni singolo mercato, secondo quanto
previsto dall'art. 6 della Legge Regionale del Lazio n. 14 del 7 novembre
2016.
Di
questo 40% è riservata una quota pari al 50% in ogni singolo mercato ai
produttori iscritti all'Albo dei Produttori Agricoli Biologici, sia singoli che
associati. E' riconosciuta precedenza alle domande dei produttori associati in
consorzio. I produttori biologici all'interno dei mercati sono autorizzati a
vendere direttamente i loro prodotti agricoli ed agroalimentari di tutti i
settori.
La
percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività
artigianali è pari al 15% dell'organico di ogni singolo mercato.
Sono,
altresì, attivabili particolari esercizi complementari per la fornitura di
servizi da parte di enti pubblici la cui percentuale massima di posteggi
concessi o da concedersi è pari al 5% dell'organico di ogni singolo
mercato.
Il
bando pubblico individua i necessari criteri di preferenza per poter garantire
l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a soggetti
diversamente abili. Tra questi sarà garantita l'ulteriore preferenza in caso di
domande provenienti da associazioni di soggetti disabili.
Le
percentuali di cui ai commi precedenti possono essere soggette a revisione da
parte della Giunta Capitolina sentita la Commissione Capitolina Permanente
Commercio.
Articolo 28 - Somministrazione di alimenti e bevande
nei mercati
All'interno
di ogni mercato rionale sono autorizzabili posteggi per la somministrazione di
alimenti e bevande con consumo sul posto mediante la trasformazione di posteggi
già esistenti ed attivi; tali posteggi si intendono in deroga alla normativa
vigente in materia di somministrazione di bevande e alimenti di cui alla legge
regionale n. 21/2006 e alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010 e
ss.mm.ii.. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti ristoro fino ad
un massimo del 10% degli operatori alimentari, salvo diversa misura percentuale
stabilita dal municipio territorialmente competente, comunque legati alle
attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno. Sono inoltre
autorizzabili all'interno di ogni mercato rionale, pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito fino ad un
massimo del 10% degli operatori alimentari, previa autorizzazione rilasciata
dal municipio territorialmente competente.
Tale
attività deve essere esercitata in posteggio diverso da quello ove l'operatore
esercita l'attività di vendita o artigianale nel rispetto delle prescrizioni
igienico sanitarie, ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 3, comma 1, lett. f) bis
e articolo 4, comma 2 bis.
Le
autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse mediante avviso
pubblico riservate agli operatori del mercato ove si intende attivare
l'esercizio pubblico che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Le autorizzazioni-concessioni per i pubblici esercizi sono rilasciate ai
richiedenti in possesso della maggiore anzianità di posteggio. In caso di
parità vale l'anzianità di autorizzazione.
Con
riferimento ai punti ristoro di cui al comma 1, è consentita la manipolazione,
trasformazione e/o cottura, il riscaldamento e/o sporzionamento degli alimenti
posti in vendita per il consumo sul posto.
L'autorizzazione
è concessa mediante avviso pubblico, predisposto sulla base dei criteri
dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 e dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16/7/2015, riservato agli operatori del settore
alimentare, che operano nel mercato ove si intende svolgere l'attività, che
posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Il
posteggio dell'operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito
a cura e spese del medesimo per lo svolgimento dell'attività di pubblico
esercizio e deve rispettare tutte le normative vigenti in materia. Il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione implica la
necessaria rinuncia al titolo per l'esercizio della precedente attività
commerciale.
Nel
caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura concorsuale è
quella ordinaria, aperta a tutti i possessori dei requisiti di cui all'art. 71
del D.Lgs. n. 59/2010.
Articolo 29 - Trasformazioni ed ampliamenti di settore
E'
consentita, da parte del Municipio competente per territorio, su richiesta del
titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero
su richiesta del gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, nel rispetto delle percentuali
tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente
articolo 28 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al
numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto
giuridico nell'ambito della medesima area mercatale di cui al precedente
articolo 11.
L'ampliamento
di settore merceologico comporta necessariamente l'esercizio dell'attività
commerciale in entrambi i settori.
Su
richiesta dello stesso titolare originario della autorizzazione e di relativa
concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda e nel
rispetto delle normative di settore e delle percentuali di cui al precedente
articolo 28, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in
attività artigianale o in attività di fornitura servizi e viceversa.
E'
consentito il ripristino della tipologia dell'attività sia su richiesta dello
stesso titolare originario sia al termine della gestione.
In
caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione e/o aggiunta di settore merceologico o di
trasformazione da attività commerciale in artigianale o servizi e viceversa
deve contenere il consenso espresso del titolare originario.
Qualsiasi
tipo di istruttoria finalizzata alla trasformazione o aggiunta dell'attività
non potrà essere perfezionata ove sussistano irregolarità contabili in capo al
richiedente.
Per
quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non è consentita la
trasformazione e/o l'aggiunta di
settore merceologico nonché il cambio di attività da commerciale in artigianale
o viceversa durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per
tale fase il periodo compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo del
mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova.
Articolo 30 - Trasferimenti di posteggio
Esaurite
le procedure concorsuali e nelle more di un successivo bando, è possibile
accogliere le domande di trasferimento di posteggio all'interno dello stesso
mercato o in altri mercati per tutti quei posteggi resisi disponibili
successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati.
In
caso di domande relative allo stesso posteggio, viene valutata la tipologia
della merceologia in relazione alla gamma di prodotti offerti nel mercato di
provenienza ed in quello di destinazione, con riferimento alle quote di cui
agli articoli 24 e 28.
Nel
caso di cui al precedente comma, è data priorità agli operatori commerciali
dello stesso mercato e, in subordine, secondo i criteri di seguito declinati:
agli operatori esercenti nei mercati ubicati nello stesso Municipio, all’ordine
di spedizione delle domande, agli operatori provenienti dai mercati su
strada.
I
richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni
concessori.
In
caso di trasferimento di un operatore, già autorizzato ad esercitare su sede
impropria, in apposita sede propria, lo stesso, per avere il titolo
autorizzativo corrispondente, deve consegnare il precedente titolo. La mancata
riconsegna della vecchia autorizzazione comporta la sospensione del
trasferimento.
Articolo 31 - Maggiore occupazione di superficie
rispetto al posteggio concesso e di magazzini interni al mercato
E'
consentita, da parte del Municipio competente nei limiti del piano di massima
occupabilità da esso definito, su richiesta del titolare della autorizzazione e
di relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda
previo consenso del titolare, l'autorizzazione all'ampliamento della superficie
rispetto al posteggio concesso, previa consultazione dell'Associazione Gestione
Servizi di cui al comma seguente.
Entro
un anno dall'approvazione del presente Regolamento, i Municipi con la
consultazione delle AGS dei mercati su sede propria in convenzione con
l'Amministrazione approvano il piano di massima occupabilità per le maggiori
occupazioni di superficie rispetto al posteggio concesso, indicando le
metrature consentite per tutti i posteggi insistenti sull'area mercatale. In
tal caso le concessioni di maggiore occupazione di superficie già esistenti
vengono rinnovate immediatamente nei termini previsti dal piano di massima
occupabilità.
Se
entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, il piano di massima
occupabilità non viene approvato, è prevista la proroga della vigenza delle
eventuali maggiori occupazioni già concesse per ulteriori 12 mesi. Decorso
ulteriormente questo termine senza che il piano venga approvato, le concessioni
di maggiore occupazione di superficie decadono.
Sulle
maggiori occupazioni di superficie autorizzate non sono consentite opere
edilizie di alcuna natura, né in muratura né con strutture prefabbricate per
quanto semovibili.
In
caso di affidamento del posteggio in gestione a terzi, al gestore è consentita
la facoltà di non subentrare altresì nella maggiore occupazione di superficie
già autorizzata in capo al titolare sul posteggio oggetto di subentro.
L'autorizzazione relativa all'ampliamento di superficie resta sospesa fino alla
cessazione della gestione e alla conseguente reintestazione del titolare.
Le
tende di protezione alla struttura di vendita, ove ammesse, sono collocate
rispettando le limitazioni e le prescrizioni vigenti per ogni mercato, a
condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi
pubblici e privati.
Gli
operatori dei plateatici attrezzati potranno devolvere, contestualmente alla
stipula delle concessioni, eventuali tende installate dell'operatore sempre che
vi sia l'autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dei Municipi e le stesse
rispondano ai requisiti previsti dal punto 12), lett. b) della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 331 del 29 aprile 1986; in caso di installazione
successiva le stesse potranno essere devolute con successivo atto.
Sulle
maggiori occupazioni di superficie autorizzate e sui magazzini in concessione
all'interno del mercato in Convenzione AGS si applica il canone concessorio di
pagamento a tariffa piena, senza applicazione dell'abbattimento di cui alla
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 25/12/2017 e ss.mm.ii..
Entro
180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento i Municipi provvedono a
proporre, di concerto con le OO.SS., al Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive, l'organico di ogni mercato.
Sezione Il - Mercati su strada e
mercati saltuari
Articolo 32 - Mercati su strada - Definizione e
prescrizioni
Per
la definizione di mercato su strada si richiama la lettera m) dell'art. 2 del
presente Regolamento.
La
superficie e la dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato sono
disposti dal Municipio competente per territorio.
Al
Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per
l'occupazione di suolo pubblico.
Ai
mercati su strada si applicano le medesime norme per l'assegnazione dei
posteggi e, qualora il Municipio ritenga che le condizioni igienico sanitarie
lo consentano, si applica quanto previsto in ordine alle ulteriori attività
previste per i mercati su sede propria.
Entro
30 giorni dall'istituzione del mercato su strada o dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive i Municipi provvedono a comunicare al Dipartimento
Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura l'organico di ogni
mercato.
Articolo 33 - Mercati saltuari
La
Giunta Capitolina individua i parametri in base ai quali i Municipi possono
determinare il numero, l'ampiezza e la composizione dei nuovi mercati saltuari
da autorizzare sul proprio territorio.
A
tal fine la Giunta Capitolina tiene conto della popolazione presente, residente
e fluttuante, dello sviluppo urbanistico della zona, dello sviluppo della rete
commerciale in sede fissa e su area pubblica e del numero dei mercati
settimanali e quotidiani esistenti, con l'obiettivo di uno sviluppo graduale
del settore.
I
nuovi mercati saltuari devono comunque essere localizzati nelle zone di recente
urbanizzazione o che hanno recentemente visto un grande incremento della
popolazione presente o altrimenti in zone già esistenti sprovviste di tali
servizi o previsti in misura insufficiente e/o decentrata.
Nella
tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi:
-
i mercati
settimanali con merceologie alimentari e/o
non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni
settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle
attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita;
-
i mercati
mensili con merceologie alimentari e/o non
alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni
settimana;
-
i mercati
stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo
periodo individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e
delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.
Secondo
quanto previsto dall'articolo 57 della deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii. il Municipio, sentite le Organizzazioni
Sindacali di categoria, con deliberazione consiliare determina l'istituzione,
l'ubicazione e lo spostamento, l'orario, le categorie ammesse in ciascuna area,
per l'assegnazione dei posteggi, nonché le dimensioni dei posteggi.
I
criteri di assegnazione devono essere comuni in tutti i Municipi, secondo
quanto previsto dall’articolo 13 del presente Regolamento.
L'operatore
assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato saltuario non sia
presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l’inizio delle
vendite, è considerato assente.
In
caso di assenza dell'operatore assegnatario si procede all'assegnazione del
posteggio ad altro operatore da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai
fini della spunta, per ogni mercato saltuario regolarmente istituito e con
posteggi assegnati, le presenze debbono essere prese su apposito registro
istituito dal Municipio.
A
parità di numero di presenze nel mercato saltuario, il Municipio tiene conto
dell'anzianità complessiva maturata dallo “spuntista", anche in modo
discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera
l'Iscrizione al Registro delle Imprese del de cuius.
L'istituzione
di un mercato saltuario e del bando per l’assegnazione dei posteggi debbono
formare oggetto di un unico provvedimento o, comunque, di provvedimenti
adottati contemporaneamente.
Ai
fini della graduatoria relativa all'istituzione di un mercato saltuario, non
saranno prese in considerazione le presenze maturate in data antecedente
all'assegnazione dei posteggi concessi a seguito di procedura concorsuale, né
l'anzianità acquisita abusivamente.
Il
registro delle presenze dovrà essere informatizzato nel più breve tempo
possibile e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della
presente deliberazione. Nel periodo transitorio si potranno gestire le
richieste tramite definizione di un'opportuna casella PEC da parte del
subentrante mettendo in copia il titolare del posteggio per verifica di
rinuncia.
TITOLO V
Attività commerciale fuori mercato
Articolo 34 - Commercio su aree pubbliche su posteggi
fuori mercato -
Definizione
In
conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettera p) del presente
Regolamento, per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area
pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene
data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività
commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e
isolatamente.
L'attività
commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi,
su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine
delle procedure di conversione previste dal successivo art. 52, su posteggi non
chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale.
Articolo 35 - Rotazioni
I
posteggi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive, almeno
cinque giorni la settimana, nell'ambito del territorio comunale, assegnati non
individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano tramite una
prestabilita periodica turnazione, definita dall'Ufficio, per svolgervi
commercio di generi alimentari o non alimentari, talvolta con precisa
specializzazione merceologica.
Non
è consentita l'istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione,
fatta salva la possibilità di trasferire per motivi di pubblico interesse,
posteggi già istituiti. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già
definitivo di operatori non suscettibile di variazione. Non sono, altresì,
consentite surroghe.
Il
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, di concerto
con i Municipi, con l'adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al
regolamento sulle OSP, provvede a delimitare le soste autorizzate con paline ed
apposita segnaletica.
Gli
operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione operano in
conformità alle seguenti regole e prescrizioni:
1. il titolo autorizzativo
originale, riportante l'indicazione del gruppo rotativo d'appartenenza deve
essere sempre esposto e comunque mostrato, a richiesta del personale di
vigilanza, assieme al provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura indicante il turno di lavoro, nonché ai
bollettini di pagamento del COSAP riferiti all'ultimo anno;
2. il cartello indicante il
gruppo rotativo deve essere sempre ben visibile presso il banco di
vendita;
3. gli operatori devono
esercitare esclusivamente l'attività commerciale indicata dal turno di lavoro
originale, rilasciato dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura - Ufficio Rotazioni - che costituisce parte integrante del titolo
autorizzativo. Alle due rotazioni del settore alimentare, Esterna ed Ex
dolciumi, di cui alla deliberazione n. 4828/89 punti 2 e 3 - che assumono la
seguente nuova denominazione: Rotazione "D" invece di 4828.3 e
Rotazione “E" invece di 4828.2 - è consentita la possibilità, ove le
condizioni dei luoghi lo consentano, anche dell’estensione alla vendita di
prodotti del settore non alimentare. In questo caso l'attività deve essere
esercitata nel rispetto delle dimensioni previste per le rotazioni del settore
non alimentare. Questa facoltà non si estende nei siti rotativi alternativi nel
comprensorio dello Stadio Olimpico e nelle altre aree previste per le
manifestazioni sportive e canore.
4. gli automezzi adibiti alla
vendita devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede; qualora l’area
di sosta ricada su sede stradale interessata da traffico veicolare la vendita
deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun aggetto di sorta deve
interessate la sede stradale. La suddetta limitazione non si applica nelle
isole pedonali nonché nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o
parziale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo
pubblico;
5. il mancato pagamento del
COSAP, ivi compresa l'eventuale indennità per maggiore occupazione di suolo
pubblico, ove accertati dagli organi di vigilanza comportano la sospensione
dell'assegnazione del turno di lavoro, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento
in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 e ss.mm.ii. e
dal presente Regolamento.
La
competenza della definizione e limitazione delle aree spetta ai Municipi,
mentre la vigilanza è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura.
Le
autorizzazioni di cui al presente articolo decadranno alla data del 31/12/2018
salvo ulteriori deroghe previste da successiva normativa.
Articolo 36 - Tipologie di attrezzature: dimensioni e
caratteristiche
Il
commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco,
banco o automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare,
secondo le definizioni indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le
strutture, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e
per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati,
dovranno avere le seguenti dimensioni: massime di 12 mq. per il settore non
alimentare e massimo 15 mq. per il settore alimentare qualora eserciti con
apposito automezzo
Le
suddette dimensioni, che di norma sono metri 4,00 parallelamente al marciapiede
e m. 3.00 perpendicolari al marciapiede, dovranno essere modificate in
relazione alle caratteristiche dell'area di sosta rispetto alla quale dovrà
essere garantita una corsia per il transito pedonale non inferiore a metri
2,00.
Gli
automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare che operano
nel centro compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento avranno una
superficie massima di 8 mq e dovranno rispondere ai criteri estetici e
tecnologici specificamente dettati.
Per
le rotazioni Urtisti/Oggetti ricordo la dimensione massima del banco di vendita
deve essere pari a mq. 2 (m. 2 parallelamente al marciapiede e m. 1
perpendicolare al marciapiede). Il banco di vendita può avere un'altezza
massima da terra di m.1,60, con uno o più ripiani, e può esser ricoperto da un
ombrello o cappottina di colore bianco.
Con
provvedimento dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura sono individuati, per le differenti rotazioni, il
banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della
città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli
esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo
l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS., dota gli operatori delle
singole rotazioni di una targa identificativa che riporti il logo di Roma
Capitale ed il numero di concessione.
Gli
automezzi adibiti alla vendita del Settore Alimentare delle rotazioni ex
deliberazione di Giunta Comunale n. 4828/89, punti 2 e 3, debbono essere di
colore beige o bianco o rosso.
Ai
sensi delle nuove Ordinanze Sanitarie, gli operatori che adeguano il proprio
automezzo alle normative europee in tema d'inquinamento ambientale e di igiene
e sanità possono ampliare la superficie fino al 5% per adeguare la nuova
struttura.
In
considerazione della maggiore dimensione dei suddetti automezzi la tenda o
pensilina posta a protezione degli alimenti potrà superare le dimensioni
previste per gli automezzi delle rotazioni di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 3184/88 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n.
4828/89 punto 1, entro il limite massimo di m. 2,00.
Resta
confermata la disciplina prevista per le attività di commercio su aree
pubbliche con posteggio a rotazione nel comprensorio dello Stadio Olimpico di
cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento VIII n. 1195 del 21
novembre 2000.
Gli
aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono
essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni
indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e
posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento
o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.
Non
può essere utilizzata come spazio espositivo, la proiezione della tenda
eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa.
Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale potranno
essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della
merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le
associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma.
Articolo 37 - Modalità, assegnazione e durata delle
concessioni
I
Municipi, con esclusione dei posteggi a rotazione la cui competenza è
dipartimentale, concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di
posteggio esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura
concorsuale, come previsto dalla normativa vigente ad eccezione delle
conversioni e regolarizzazioni previste da atti comunali precedenti e non
ancora ultimate dalla data di approvazione del presente Regolamento.
I
criteri di selezione dei concessionari sono indicati agli articoli 12 e 13 del
presente Regolamento. La durata delle concessioni è prevista dall' art. 14 del
presente Regolamento. I Municipi provvedono ad individuare, con apposita
segnaletica e delimitando le aree concesse con vernice o placche, i posteggi
concessi ed in generale le aree di sosta per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche ricadenti nel proprio territorio.
In
caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a seguito
anche di lavori, o qualora non dovessero essere disponibili per lo svolgersi di
manifestazioni, o comunque di eventi di rilevanza cittadina, gli organi di
vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e
provvisorie nelle adiacenze del precedente posteggio, dove continuare
l'attività di vendita.
Qualora
le suddette indisponibilità si protraggano per oltre sessanta giorni, gli
Organi di Vigilanza ne danno comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura per le rotazioni e al Municipio in cui ricade
il posteggio, per i posti fissi e/o stagionali, che provvedono alle
determinazioni.
La
presente disciplina non si applica all'attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica, stante la specifica disciplina per la stessa prevista.
Articolo 38 - Disciplina oraria
La
presente disciplina, limitatamente all'indicazione dell'inizio dell'attività
lavorativa, si applica in coerenza con quanto previsto dalla specifica
Ordinanza Sindacale recante gli orari per l'esercizio dell'attività commerciale
su area pubblica, applicabile anche al settore delle rotazioni.
Gli
operatori ascritti ai gruppi rotativi devono occupare i posteggi assegnati
giornalmente dal turno di lavoro. II turno ha cadenza bimestrale per le
rotazioni del settore Merci varie ed Urtisti e cadenza trimestrale per gli
altri settori.
L'attività
di vendita per tutte le rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00.
Sono
consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo, i cambi di turno che
debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina.
Al
fine di coordinare tali operazioni ed assicurare il corretto avvicendamento
degli operatori ed evitare inoltre il verificarsi di cambi non approvati
preventivamente dall'Amministrazione, quest'ultima si avvale della
collaborazione delle Associazioni di categoria più rappresentative del
commercio su area pubblica, che provvederanno a raccogliere le istanze e le
reversali relative al pagamento dei diritti di istruttoria degli interessati ed
a trasmettere, all'Ufficio competente del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura, entro e non oltre il 15° giorno del mese
precedente il turno, la comunicazione scritta dei cambi che si effettueranno
mensilmente, avvalendosi prioritariamente di un sistema informatico allo scopo
previsto.
La
previsione di cui al comma precedente non si applica alla categoria
urtisti/oggetto ricordo in considerazione del numero limitato di posteggi
contemporaneamente utilizzabili rispetto al numero totale degli autorizzati.
In
ogni caso ciascun posteggio non potrà essere occupato settimanalmente dallo
stesso operatore per più di due volte. Tale limitazione non si applica alle
categorie degli urtisti, bibite e sorbetti, in considerazione dello specifico
funzionamento.
L'occupazione
del posteggio da parte di un operatore non assegnatario di giornata è
considerata abusiva e perseguita secondo le norme vigenti.
Per
tutti i posteggi isolati fuori mercato e per i posteggi a rotazione l'attività
di vendita è consentita dal lunedì al sabato, ad esclusione dei posteggi per la
vendita di bibite e gelati e Urtisti in ragione dell'offerta dei prodotti
esitati nonché per i posteggi assentiti in occasione di eventi e manifestazioni
sportive e canore che prevalentemente si svolgono nelle giornate festive. Nel
periodo natalizio è consentita l'apertura nelle tre domeniche antecedenti il
Natale; in questo periodo il posteggio oggetto di rotazione è occupato dall'
operatore assegnatario nella giornata del sabato.
Articolo 39 - Posteggi singoli stagionali
Per
la definizione di posteggio stagionale si richiama l'articolo 2, lettera p) del
presente Regolamento.
I
posteggi stagionali sono collocati fuori mercato e vengono assegnati con
procedura concorsuale pubblica ai soggetti da autorizzare ai sensi dell'art. 28
c. 1 lettera A del D.Lgs. n. 114/98. Gli stessi sono istituiti per la vendita
di prodotti alimentari oppure per la vendita degli alberi di natale. I posteggi
per alberi di Natale sono operativi dal 15 novembre al 6 gennaio. I venditori
di caldarroste sono operativi dall’1 ottobre al 31 marzo. I rimanenti posteggi
sono operativi esclusivamente nei periodi dal 1° maggio al 30 ottobre per i
prodotti estivi e dall'1 ottobre al 31 marzo; sempre nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie.
L'assegnazione
dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali ed il conseguente rilascio
della relativa autorizzazione-concessione ed autorizzazione, hanno validità
corrispondente ai periodi sopra menzionati a seconda che si tratti di prodotti
estivi o invernali e autunnali fermo restando che nel periodo di ottobre appare
possibile esitare i prodotti di entrambi i periodi stagionali.
La
durata della concessione è fissata ai sensi dell'art. 14 del presente
Regolamento.
Il
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura stabilisce
con apposito provvedimento dirigenziale gli elenchi dei prodotti stagionali,
estivi o invernali ed autunnali, per la vendita dei quali sono istituiti i
posteggi.
I
posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma
1 del capitolo 5.4 del Documento Programmatico Consiglio Regionale n. 139/2003, fatte salve le generali esigenze di
traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni in merito al PGTU ed al
Regolamento OSP e COSAP vigenti.
Dei
posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, è redatto apposito
elenco a cura di ogni singolo Municipio, distinto per localizzazione del
posteggio stesso, con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività,
dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività,
destinazione (riservato a produttori agricoli, sino ad un massimo del 15% dei
posteggi stagionali individuati dai Municipi, o a venditori al dettaglio) ed
eventuale specializzazione merceologica.
Il
numero dei posteggi fuori mercato da istituirsi per ogni Municipio non può
essere superiore al 5% della somma degli organici dei mercati giornalieri
regolarmente istituiti nel Municipio stesso. Nel Municipio I non sono altresì
concedibili altre autorizzazioni concessioni per la vendita stagionale.
Il
Municipio stesso provvede a delimitare con apposita segnaletica i posteggi di
cui al precedente comma.
Entro
un'ora dal termine dell'orario di vendita, il posteggio deve esser lasciato
libero da mezzi, immondizia o scarti dell'attività commerciale.
L'individuazione
dei posteggi fuori mercato da istituire nonché il rilascio delle autorizzazioni
concessioni è di competenza dei Municipi ove è istituito il posteggio secondo
le procedure previste dalla normativa vigente.
Anche
per i posteggi isolati si applica il limite totale dei posteggi previsto
all'art. 15 comma 1 e 2 del presente Regolamento.
TITOLO VI
Attività di vendita senza posteggio
Articolo 40 - Attività di vendita in forma itinerante
Le
attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove
tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio.
L'esercizio
del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso
del titolo autorizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
114/98.
Per
esercitare l'attività di vendita nel territorio di Roma Capitale nelle aree
rese disponibili per l'attività di commercio, gli operatori devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, nonché di
quanto previsto in materia fiscale e previdenziale.
Gli
operatori in possesso di autorizzazione per attività di vendita in forma
itinerante rilasciata in altri Comuni, con cadenza biennale, devono presentare
al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura copia del
titolo autorizzativo, la dichiarazione comprovante il possesso della partita
IVA, l'iscrizione al registro delle imprese e, qualora esitino la vendita dei
prodotti del settore alimentare, la documentazione comprovante i requisiti
previsti. Il Dipartimento che riceve la documentazione rilascia apposita
ricevuta da allegare al titolo autorizzativo.
L'inosservanza
dell'obbligo previsto dal precedente comma comporta l'applicazione della sanzione
di cui all'art. 45, comma 9, del presente Regolamento.
Il
Dipartimento Sviluppo Economico. Attività Produttive e Agricoltura, in
collaborazione con i Municipi competenti per territorio, dispone con cadenza
biennale le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari per
esitare la vendita in forma itinerante. Il venir meno dei requisiti soggettivi
di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 costituisce causa di decadenza ai
sensi dell'art. 48 lett. e) del presente Regolamento.
L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore,
nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura,
di intrattenimento o svago ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010
e salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 114/98. Lo stesso titolo consente, altresì, la
partecipazione alla spunta nei mercati settimanali e nelle fiere.
In
caso di assenza o impedimento temporaneo dell'operatore titolare, si applica
l'art. 10 del presente Regolamento. L'attività può essere esercitata anche da
apposito preposto a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti
previsti per esercitare.
Fatti
salvi i provvedimenti di divieto adottati alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, il commercio su aree pubbliche svolto in forma
itinerante, per motivi di tutela storica, artistica, archeologica e ambientale,
nonché per motivi di sicurezza data la presenza di sedi istituzionali dello
Stato e di altri soggetti pubblici, è comunque vietato nei territori dei
Municipi I e II e nelle strade di cui all'Allegato A parte integrante della
presente deliberazione e suscettibile di eventuali successive modifiche e/o
integrazioni da parte dei competenti Organi. Per motivi di sicurezza è altresì
vietata ogni attività di commercio svolta in forma itinerante nelle Stazioni
della Metro e delle Ferrovie, fino a una distanza di 200 mt. dagli accessi
delle stesse e dalle autostazioni e di 500 mt. dai posteggi di cui all’art. 4
del presente Regolamento
L'Amministrazione
Capitolina, con motivati provvedimenti e sulla scorta delle esigenze dei
Municipi, individua le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante
è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela
ambientale, di viabilità, di carattere igienico sanitario o di pubblico
interesse.
Per
i medesimi motivi è disposto il divieto al commercio svolto in maniera
itinerante a non meno di mt. 200 dalle sedi istituzionali, dalle aree
sottoposte a vincolo ai sensi D.lgs. 42/2004 afferente il "codice dei beni
culturali e ambientali" e, comunque, in tutte le zone sottoposte a vincoli
di tutela ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso.
Il
commercio itinerante è vietato sulle strade classificate di viabilità
principale dal Regolamento Viario del P.G.T.U. approvato con D.A.C. 21/2015, e
fino a mt. 50 nelle strade che confluiscono con le stesse, nonché a meno di m.
200 da Ospedali, Stazioni Metro e Ferroviarie.
La
vendita in forma itinerante è consentita esclusivamente con veicolo omologato
per il trasporto delle merci. La sosta di detto veicolo è consentita, a
richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e
a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta
effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle
Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico
inquinanti. L'operatore non può fermarsi nello stesso giorno per più di due
volte nello stesso posto.
L'esercizio
dell'attività può essere svolta, per il settore alimentare e/o non alimentare,
con l'utilizzo di un mezzo mobile chiuso, senza occupazione di suolo pubblico,
con sosta su sede stradale a richiesta del consumatore e solo per il tempo
necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
E'
vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi
o muniti di ruote, e l'esposizione della merce esternamente al veicolo
utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su
posteggio senza la prescritta autorizzazione.
Il
produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma
itinerante è soggetto alle medesime disposizioni previste dal presente
articolo.
L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata dal Municipio nel quale il richiedente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone secondo
le procedure concorsuali previste dall'art. 43 della legge regionale n. 33/99 e
ss.mm.ii..
Articolo 41 - Fiere
Per
quanto riguarda le fiere valgono le norme previste dall'art. 27, comma 1, lett.
e) del D.lgs. n. 114/98, dalla legge quadro sul settore fieristico L. n. 7/2001
e dalla normativa regionale di cui alla L.R. n. 33/99 e successive
modificazioni e dall'art. 7 del Documento Programmatico approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003. La durata della concessione
è fissata secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente regolamento ed è
subordinata al rispetto del decoro, del PGTU, dell'ordine e della salute
pubblica.
Con
provvedimento dell'Assemblea Capitolina deve essere aggiornato annualmente
l'elenco di tutte le fiere presenti sul territorio del Comune, che comprenda:
la classificazione (locale, regionale, nazionale, internazionale), le date di
svolgimento, il numero dei posteggi, la tipologia merceologica, nonché
l'eventuale istituzione o soppressione di fiere così come definite dal presente
articolo.
I
Municipi, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovranno
individuare con deliberazione di Consiglio Municipale le fiere a carattere
straordinario aventi particolare connotazione storica e tradizionale che
prevedono anche una parte di attività di vendita al dettaglio su aree
pubbliche, che dovrà essere disciplinata come quella delle fiere.
In
conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del Regolamento
del decentramento amministrativo di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/1999, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico
concernente la festa della Befana di Piazza Navona, spetta al Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura in considerazione della
peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza
internazionale rivestita dalla medesima. Per le altre fiere aventi rilevanza
territoriale, la concessione è subordinata al rispetto dei regolamenti, delle
prescrizioni tecniche e dei bandi elaborati dal Municipio territorialmente
competente.
TITOLO VII
Divieti ed apparato sanzionatorio
Prescrizioni generali di esercizio ed
obblighi relativi a tutte le attività di vendita su aree pubbliche
Articolo 42 - Normative di riferimento
Ai
sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, gli operatori di
commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che
riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con
quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 114/98 e con
quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nel presente
Regolamento.
Si
intendono integralmente richiamate in quanto applicabili, le disposizioni di
carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle
ordinanze vigenti in materia con riferimento ai mercati e fiere prive di
apposite aree attrezzate.
Al
fine di tutelare il decoro e la pulizia dell'area occupata, è fatto obbligo
all’operatore di dotarsi di appositi sacchi e/o contenitori e di effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti.
L'esercizio
del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del
relativo canone COSAP calcolato in base alle tabelle allegate al Regolamento
COSAP, fatte salve le concessioni di posteggio all'interno dei mercati coperti
e plateatici attrezzati, per i quali si applicano appositi canoni deliberati
dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 43 - Obblighi per l'esercizio del commercio
su area pubblica
Tutti
gli operatori di commercio su aree pubbliche soggetti all'applicazione delle
norme del presente Regolamento sono tenuti al rispetto dei seguenti
obblighi:
a)
Obbligo di
pulizia
Per
motivi igienico sanitari e di decoro urbano il posteggio e lo spazio
circostante nel raggio di un metro deve essere lasciato libero e sgombero da
mezzi e immondizie e ogni forma di residuo entro un'ora dal termine dall'orario
di vendita.
b)
Tesserino
identificativo
Gli
operatori devono essere dotati di specifico tesserino identificativo rilasciato
dai competenti uffici, da esporre, in modo ben visibile ed in originale, presso
il banco di vendita. Nel caso non sia presente sul posto il titolare
dell'attività, il sostituto deve comunque esporre il tesserino aggiornato
ovvero esibire la richiesta protocollata di variazione del predetto tesserino
inviata all'Amministrazione.
c)
Obbligo
esposizione titolo abilitativo
Gli
operatori devono esporre visibilmente l'originale sia del titolo autorizzativo
che dell'atto di concessione.
d)
Obbligo
esibizione pagamento COSAP
Gli
operatori hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza e
controllo, il documento attestante il pagamento del COSAP riferito all'anno in
corso.
e)
Orario delle
operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture per la vendita Le operazioni di montaggio delle strutture
utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche sono consentite non
prima di un'ora dall'inizio dell'orario di esercizio dell'attività di vendita
determinata dal presente Regolamento. Le operazioni di smontaggio delle strutture
utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche devono essere ultimate
entro un'ora dal termine dell'orario di esercizio dell'attività di vendita
determinata dal presente Regolamento. f)
Utilizzo mezzi sonori
E'
vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a
consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il
volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla popolazione residente
nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area
pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. g) Utilizzo gruppi elettrogeni
E'
vietato l'uso di gruppi elettrogeni a combustione fossile o assimilabili in
conseguenza dell'inquinamento acustico ed ambientale da essi arrecato.
Articolo 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Fatta
salva l'applicazione di sanzioni già previste in materia da leggi e
regolamenti, chiunque non osservi i divieti e le limitazioni per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche previsti dal presente Regolamento è punito, ai
sensi del comma 2, art. 29, del D.Lgs. n. 114/1998, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00,
oltreché con l’applicazione di eventuali ed ulteriori sanzioni di carattere
complementare o accessorio, nonché, in caso di particolare gravità o recidiva,
di quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo (sospensione dell'attività
di vendita per un periodo superiore a venti giorni).
L'utilizzo delle attrezzature di vendita di
dimensioni superiori a quelle previste, comporta l'applicazione delle apposite
sanzioni previste per la maggiore occupazione di suolo pubblico prive di
concessione.
Chiunque violi gli obblighi contenuti nelle
disposizioni di cui agli artt. 3 e 44 del presente Regolamento è soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie indicate nella tabella che segue, ai sensi
dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. La somma per cui è ammesso
pagamento in misura ridotta verrà determinato con apposita successiva
deliberazione di Giunta Capitolina ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.
24/11/1981, n. 689.
La sanzione per la violazione dell'articolo
44, lettera a) relativa all'obbligo di pulizia si applica con carattere di
specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o
leggi regionali o nazionali.
E'
fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di
cui all'articolo 3, comma 16, della L. n. 94/2009.
Per
l'inosservanza delle altre disposizioni del presente Regolamento non
riconducibili alle violazioni di divieti e limitazioni di cui all'articolo 29,
comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 o delle prescrizioni e obblighi di cui
agli articoli 3 e 44 del presente Regolamento, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25 a Euro 500 con
pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta
Capitolina ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L. 24/11/1981, n.
689. L'operatore autorizzato al
commercio su aree pubbliche in forma itinerante che effettua l'esercizio
dell'attività violando i limiti previsti dalla disciplina vigente, prolungando
la sosta su suolo pubblico oltre il tempo necessario a consegnare la merce al
consumatore richiedente e a riscuoterne il prezzo, è sanzionato come operatore
privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed
accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
L'operatore
autorizzato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che occupa stabilmente o in modo reiterato uno stesso
spazio pubblico è considerato come operatore privo di autorizzazione, pertanto
si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui
all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
Nel
caso di esercizio durante il periodo di sospensione, revoca o decadenza della
autorizzazione e/o della concessione di posteggio, imposto con apposito
provvedimento dell'amministrazione e notificato al titolare dell'attività, lo
stesso è sanzionato come operatore privo di autorizzazione, pertanto si
applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui
all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/98.
II
procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla L.
24/11/1981, n. 689.
Per
le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste
nella tabella che segue:
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE
|
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL
PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
|
Articolo 3
c. 6
Rispetto
del settore e
della specializzazione
merceologica a cui è destinato il posteggio.
Obbligo di
utilizzo delle strutture autorizzate-concesse
|
Sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
Pagamento
in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta
Capitolina.
|
Articolo 3
c. 21
Utilizzo
di mezzi sonori
|
Sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 25 a Euro 500. Pagamento in
misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
|
Articolo 3
c. 22
Utilizzo
gruppi elettrogeni a carburante non autorizzati
|
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
25 a Euro 500.
Pagamento
in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta
Capitolina.
|
Articolo 44, lettera a) Obbligo di pulizia
|
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
25 a Euro 500.
Procedimento
ex art. 3, comma 16, L. 94/1982.
Pagamento in
misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina
|
Articolo
44, lettera b)
Obbligo
tesserino identificativo
|
Sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.
Pagamento
in misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta
Capitolina
|
Articolo 44, lettera c)
Obbligo di
esporre visibilmente l’originale del titolo autorizzativo e dell’atto di
concessione
|
Sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 25 a Euro 500. Pagamento in
misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina.
|
Articolo
44, lettera d)
Obbligo
esibizione pagamento COSAP
|
Sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 25 a Euro 500. Pagamento in
misura ridotta determinato. con successiva Deliberazione di Giunta
Capitolina.
|
Articolo
44, lettera e)
Orario delle
operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture per la
vendita
|
Sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 25 a Euro 500. Pagamento in
misura ridotta determinato con successiva Deliberazione di Giunta
Capitolina.
|
Articolo 45 - Sanzioni accessorie e provvedimenti
cautelari
Le
sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della autorizzazione e/o
della concessione a qualsiasi titolo previste dalla normativa nazionale o
regionale in materia di attività commerciale, nonché i provvedimenti di
decadenza della concessione o qualsiasi altro provvedimento di natura
sanzionatoria non attinente l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, sono adottati dall'ufficio che ha rilasciato il titolo
autorizzativo.
Sono
fatte salve le prescrizioni di natura sanzionatoria previste nelle convenzioni
stipulate con le Associazioni di operatori per l'autogestione dei servizi.
Oltre
ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché nella ipotesi di
cui all'articolo 9 commi 4 e 9 del presente Regolamento, può essere disposta,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, la sanzione accessoria della
sospensione della autorizzazione e della concessione per un periodo fino ad un
massimo di giorni 20 in caso di recidiva di violazione di qualsiasi divieto,
obbligo o limitazione contenuti nella normativa nazionale e regionale in
materia di attività commerciale nonché nel presente Regolamento.
La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura
ridotta.
Articolo 46 - Procedimento di applicazione di sanzioni
accessorie e provvedimenti cautelari
In
ogni caso di accertamento di violazioni a leggi regionali, nazionali o al
presente Regolamento in materia di attività commerciali e fermo rimanendo
l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 16 della L. 24/11/1981, n. 689, l’organo di appartenenza del
pubblico ufficiale verbalizzante trasmette copia del verbale di accertamento
della violazione rilevata all’ufficio municipale competente in ragione della
titolarità del conseguente procedimento sanzionatorio entro 5 giorni dalla data
di contestazione o notificazione del verbale stesso.
L'ufficio
municipale incaricato della ricezione dei verbali di accertamento delle
violazioni di cui al comma 1 applica le sanzioni accessorie della sospensione e
della revoca della autorizzazione e della concessione con determinazione
dirigenziale entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1 corredata di copia del verbale di accertamento notificato. La durata della
sospensione è commisurata alla gravità e al numero delle violazioni.
In tutti i casi di sospensione e revoca
dell'autorizzazione o della concessione il relativo provvedimento prevede, in
calce, l'obbligo di interruzione dell'attività commerciale svolta e la diffida
ad adempiere di cui all'articolo 21-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della L.
241/1990, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità, decorso inutilmente
il quale l'organo di polizia incaricato procede ad esecuzione d'ufficio.
Articolo 47 - Decadenza della concessione del
posteggio e della relativa autorizzazione
Costituiscono
causa di decadenza della concessione di posteggio e della relativa
autorizzazione le seguenti fattispecie:
a)
operatore che
non utilizza il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un
terzo del periodo di operatività del mercato, posteggio, ove questo sia
inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza contemplati dalla
vigente normativa. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare,
l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o
coadiutori;
b)
operatore che
non attivi il posteggio assegnato entro 6 mesi dal rilascio del titolo
autorizzativo,
fatti salvi soggetti assenti per motivi contemplati dalla normativa vigente e
comprovanti da idonea certificazione;
c)
morosità
accertate per 2 semestralità, riferite al pagamento dei canoni di concessione
il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di quest'ultima a nulla
rilevando casi di sospensione dell'attività o mancato inizio entro i termini
previsti; in questo caso è fatto obbligo per l'ente competente di darne
comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico
Attività
Produttive e Agricoltura ed al Dipartimento Risorse Economiche;
d)
titolare non
più provvisto dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 71 del D.Lgs.
n.
59/2010. In questo caso alla decadenza consegue la revoca del titolo
autorizzativo per tutte le tipologie di commercio su area pubblica;
e) alterazione, manomissione o
contraffazione del titolo autorizzativo e/o della
concessione
accertata da organi di vigilanza;
f) in presenza di multe non
pagate entro l'anno solare relativo all'invio della notifica,
in
presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della
notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R; in questo
caso è fatto obbligo per l'ente competente di dame comunicazione al
Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive
e Agricoltura ed al Dipartimento Risorse Economiche;
g) se da controlli effettuali
dalla Polizia Locale e/o da altri uffici competenti il titolo
autorizzativo
e/o la concessione risultino manomessi e/o contraffatti;
h) mancata regolarità
contributiva dell'impresa accertata nell'ambito dei controlli
periodici
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000;
i) in presenza di sanzioni non
pagate entro un anno solare dalla data di invio della
notifica
a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R;
l)
per estinzione
del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria;
m)
se la PEC di
riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulti non valida o inattiva;
n)
se l'operatore
viola gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda o di
rilascio
dell'autorizzazione-concessione.
Le
procedure per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione-concessione
anche se formalmente certificata come "revoca" sono previste dalla
normativa regionale e riguardano tutte le categorie commerciali ivi comprese
quelle dei produttori agricoli, degli artigiani e degli altri esercenti
operanti a qualsiasi titolo su area pubblica dentro e fuori mercato.
In
caso di dichiarazioni di decadenza della autorizzazione-concessione causata da
comportamenti irregolari del gestore, l'autorizzazione-concessione dovrà essere
reintestata al titolare originario sempreché quest'ultimo, in caso di morosità,
ripiani i debiti entro i sei mesi successivi. In caso contrario verrà
dichiarata la decadenza definitiva della autorizzazioneconcessione originaria.
Allo stesso titolare spetterà l'onere di verificare durante il periodo della
gestione la regolarità nella corresponsione dei canoni da parte del gestore. In
caso di mancata verifica si applicano le sanzioni previste agli art. 44 e 45
anche al titolare.
Sempre
in caso di decadenza e sino a quando non viene reintestato il titolo non può
essere attivato alcun procedimento di subingresso per cessione o affitto di
azienda; in ogni caso non può essere avviato il procedimento di voltura se non
dopo il rilascio del titolo definitivo all'avente causa.
Il
titolare originario della concessione di posteggio può richiedere ai sensi di
legge se sono in corso provvedimenti da parte dell'Amministrazione che
riguardano la concessione medesima. In tutti i casi previsti per la decadenza
l'operatore è obbligato a liberare il posteggio entro i termini indicati nella
comunicazione pena la rimozione in danno.
Articolo 48 - Revoca del posteggio per motivi di
pubblico interesse
Ai
sensi dell'art. 44, comma 3 bis, della L.R. n. 33/1999, in caso di revoca del
posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio da assegnare, in
sostituzione di quello revocato, ha, di regola, la stessa superficie del
precedente e viene individuato secondo i seguenti criteri:
1.
nell'ambito
dell'area di mercato, qualora vi siano disponibilità e non venga modificato il
dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso
previsti;
2.
nell'ambito
dell’area mercatale o municipio su cui insiste il posteggio soppresso;
3.
nell'ambito dei
posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché lo stesso
posteggio non sia già stato messo a bando. Nelle more del provvedimento di
assegnazione del nuovo posteggio l'Amministrazione deve garantire all'operatore
la possibilità di lavoro giornaliero, ai sensi del citato art. 44.
Il
Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore fermo restando
il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei
divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico
e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
TITOLO VIII
Osservatorio
Articolo 49 - Osservatorio del Commercio su aree
pubbliche
E'
istituito l'Osservatorio del Commercio su Aree Pubbliche al fine di:
a)
avere il quadro
della situazione esistente, della sua evoluzione, delle caratteristiche e della
efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
b)
dare adeguata
informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
c)
definire
obiettivi di riqualificazione, ammodernamento e qualificazione del commercio su
aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza; d)
avanzare proposte in materia di commercio su aree pubbliche.
Le
informazioni occorrenti all'attività dell'Osservatorio sono acquisite dagli
Uffici Comunali e attraverso rapporti con gli altri Enti e soggetti detentori
di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Con successivo
provvedimento sono nominati i componenti di tale Osservatorio.
Partecipano
all'Osservatorio:
•
un
rappresentante dell'Assessorato alle Politiche del Commercio (l'Assessore o suo
delegato),
•
un
rappresentante del Dipartimento (Direttore o suo delegato)
•
almeno un
rappresentante della Commissione Consiliare Commercio votato dalla
Commissione;
•
un
rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
•
almeno un
rappresentante per ciascuna Consulta o osservatorio relativi ai Municipi
interessati;
•
un
rappresentante per le associazioni dei cittadini;
•
un
rappresentante per i comitati di quartiere.
Le
sedute sono pubbliche e vengono convocate almeno quattro volte l'anno. Il
Regolamento dell'osservatorio verrà emanato tramite successiva deliberazione
dell'Assemblea Capitolina.
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
Articolo 50 - Riqualificazione dei mercati su
strada
Entro
un anno dalla data di esecutività del presente regolamento, i Municipi
predispongono i piani di adeguamento dei suddetti mercati in ossequio alle
vigenti disposizioni in materia di Polizia Urbana, viabilità, igiene e sanità,
nonché di quanto da ultimo approvato con le deliberazioni di Consiglio
Comunale, relative al PGTU ed al Regolamento OSP e COSAP vigenti.
Compatibilmente
con i singoli piani di adeguamento è possibile concedere
autorizzazioni-concessioni per il reintegro nell'organico dei mercati di cui
sopra, ricorrendo alla medesima procedura concorsuale prevista periodicamente
per i mercati su sede propria.
I
Municipi stabiliscono, con atto del Consiglio Municipale, la dimensione
dell'organico dei singoli mercati di competenza territoriale.
Articolo 51 - Nuove autorizzazioni
Considerato
le peculiari caratteristiche della città di Roma, il livello di
approvvigionamento garantito dall'attuale assetto della rete commerciale sia in
sede fissa che su area pubblica, l'equilibrio esistente tra le diverse forme di
distribuzione nonché le caratteristiche economiche del territorio fino
all'approvazione di una diversa pianificazione è inibito il rilascio di nuove
autorizzazioni e concessioni per posteggi fuori mercato isolati non stagionali.
E'
altresì inibito il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio in forma
itinerante, fino all'approvazione di una diversa disciplina, per le medesime
motivazioni sopra espresse.
Articolo 52 - Autorizzazioni cosiddette
"anomale"
Le
autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono
risultate incompatibili sia con la Legge n. 112/91, sia con il D.Lgs. n.
114/98, comunemente definite "anomale", sono convertite in
altrettanti posteggi fissi da individuare a seguito di apposita Conferenza di
Servizi indetta dal Municipio territorialmente competente di concerto con il
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura entro 90
giorni dall'approvazione del presente Regolamento e mediante specifico
provvedimento formale, tenendo conto altresì dei criteri e delle modalità
previsti dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e n. 175/2003.
La
Conferenza di Servizi di cui al comma precedente si dovrà concludere con
l'emissione di Determinazione Dirigenziale d'accoglimento o di rigetto della
domanda, la quale sarà inviata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura che svolge funzione di coordinamento e controllo.
In
caso di accoglimento della domanda, il Municipio competente rilascia il titolo
autorizzativo e la correlata concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
in caso di rigetto, avrà luogo la decadenza del titolo.
Le
autorizzazioni di cui al presente articolo decadranno alla data del 31/12/2018
salvo ulteriori deroghe previste da successiva normativa.
Allegato "A"
Elenco delle vie in cui è vietato il commercio
itinerante
Municipio
III:
Piazza
Sempione, Via delle Alpi Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Viale
Gargano, Via Maiella, Corso Sempione, Viale Tirreno, Via Nomentana (tratto
compreso tra via Montanasio e ponte Nomentano), Viale Gottardo, Via Cimone, Via
di Montesacro, Via Nomentana Vecchia, Piazza Menenio Agrippa, Via Conca d'Oro,
Piazza Conca d'Oro, Viale Jonio, Piazzale Jonio, Via Valle Melaina, Via Conti,
Via Nomentana Nuova altezza Bingo, Via Ugo Ojetti, Via Franco Sacchetti, Via
Niccodemi.
Municipio
VI:
Via Casilina,
Via Prenestina, Via Prenestina Polense, Via Fontana Candida, Via Vermicino, Via
Prataporci;
Via di
Passo Lombardo, Via Lunghezzina. Viale dei Romanisti, Via di Tor Vergata. Via
Rocca Cencia, Via di Borghesiana, Via di Tor Bella Monaca, Via Collatina, Via
di Lunghezza, Via dei Giardinetti, Via Tenuta di Torrenova, Via D. Cambellotti,
Via P. F. Quaglia, Via Acquaroni, Via Osteria del Finocchio, Via di Torre
Maura, Via dei Ruderi di Casa Calda, Via del Fosso di Santa
Maura, Via
W. Tobagi, Via di Torrenova, Via del Torraccio di Torrenova, Via Fosso
dell'Osa, Via di
Torre
Spaccata, Via Carcaricola, Via dell'Acqua Vergine, Via di Salone, Via Tenuta
del Cavaliere, Via Massa San Giuliano, Via dell'Aquila Reale, Via Pietro Romano,
Via Mandanici, Via C. Santarelli, Via P. Piffetti, Via Turino di Sano, Via
degli Orafi, Via Siculiana, Via P. Belon, Via Tucani, Viale S. Rita da Cascia,
L.go Mengaroni, Via Merlini, Via G. Medail, Via T. Agudio, Via D. Spondrini,
Via Bernardi, Via E. MareIli, Via Riva, Via Sartirana, Via Necchi, Via E.
Breda, Via S. Breda, Via dei Centauri, Via Atteone, Via Chitone, Via Urania,
Via Teseo, Via Epimenide, Via Briareo, Via Iperione, Via dell'Albanella, Via
Caltagirone.
Municipio
VII:
Circovallazione
Tuscolana, Largo Appio Claudio, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, Piazza
di Cinecittà, Piazza Don San Giovanni Bosco, Piazza Quinto Curzio, Via Marco
Celio Rufo, Via Anicio Gallo, Via Attio Labeone, Via Caio Lelio, Via Caio
Manilio, Via Calpurnio Fiamma, Via Curzio Rufo, Via degli Opimiani, Via degli
Ottavi, Via dei Fontej, Via dei Fulvi, Via dei Lentuli, Via dei
Levii, Via
dei Sulpici, Via del Quadraro, Via dell'Aeroporto, Via di Centocelle, Via Elio
Stilone, Via Fabio Rulliano, Via Flavio Stilicone, Via Livio Salinatore, Via
Lucio Calpurnio Bibulo, Via Lucio Sestio, Via Marco Decumio, Via Marco Fulvio
Nobiliore, Via Marco Papio, Via Monte del Grano, Via Orazio Pulvillo, Via
Papiria, Via Ponzio Cominio, Via Pubblio Valerio, Via Santa Maria del
Buon
Consiglio, Via Scribonio Curione, Via Servilio Prisco, Via Sestio Calvino, Via
Statilio Ottato,
Via
Statilio Tauro, Via Telegono, Via Tito Labieno, Via Tuscolana fino al GRA, Via
Valerio Publicola, Viale dei Consoli, Viale dei Salesiani, Viale Giulio
Agricola, Viale Palmiro Togliatti, Viale San Giovanni Bosco, Viale Spartaco,
Via Appia Nuova (Tutta) fino al G.R.A., Via Latina, Via dell'Arco di
Travertino, Via Allumiere, Via delle Cave, Via Magnagrecia, P.zza dei Re di
Roma, Via Cerveteri, Via Aosta, Via Gino Capponi, Via Cesare Baronio, Viale
Furio Camillo, Via Taranto, Via La Spezia, Via Britannia, Via Orvieto, P.le
Appio. L.go Brindisi, Via Sannio. Via Albalonga, Via Etruria, Via Albenga, Via
Nocera Umbra, Via Valesio, L.go Colli Albani, Via Mario Menghini.
Municipio
XI:
Viale
Marconi, Via Della Magliana.
Municipio
XII:
Viale dei
Colli Portuensi, Mercato Niccolini, Piazzale Dunant.
Municipio
XIV:
Via
Francigena, Via di Torrevecchia, Via Federico Borromeo, Piazza Clemente XI.
Municipio XV:
Piazzale di
Ponte Milvio, Via Flaminia (da piazzale di Ponte Milvio all'incrocio con Corso
Francia);
Via
Bolsena, Via Fiano, Via Castelnuovo di Porto, Via Riano, Viale Tor di Quinto,
(dall'incrocio con Via Riano all'incrocio con Piazzale Ponte Milvio),
Lungotevere Maresciallo Diaz (dall'incrocio con Piazzale Ponte Milvio
all'incrocio con Viale Paolo Boselli), Piazzale Maresciallo Diaz, Via dei Prati
della Farnesina, Via della Farnesina, Via degli Orti della Farnesina, Via
Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio fino all'incrocio con Via Sutri), Via
Flaminia, dall'incrocio con Corso Francia all'incrocio con
Via
Morlupo, Via Girolamo Boccardo, Via Antonio Serra, Via Angelo Messedaglia, Via
Leprignano, Via Bevagna, Via Roccaporena, Via Achille Loria, Via Città della
Pieve, Piazza Monteleone da Spoleto, Via Città di Castello, Via Francesco
Saverio Nitti, Via di Vigna Stelluti, Largo di Vigna Stelluti, Via Masco Besso,
Via Cesare Ferrero di Cambiano, Via Gerolamo Belloni, Via Stefano Jacini, Via
Francesco Ferrara, Via Vilfredo Pareto, Via Pompeo Neri, Piazza Stefano Jacini,
Via Napoleone Colajanni, Via Ghino Valenti, Via Giustino Fortunato, Via
Francesco Coletti, Piazza Filippo Carli, Via Sallustio Bandini, Via Luigi
Bodio, Via Cassia incrocio Via di Grottarossa, Via Cassia, dall'incrocio con
Via Collegiove all'incrocio con Via di Grottarossa, Area del borgo storico di
Isola Farnese, Area del borgo storico di Cesano.
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Procedutosi
alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti
favorevoli e 10 contrari.
Hanno votato a favore la Sindaca e i
Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di
Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani,
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova,
Tranchina, Vivarelli e Zotta.
Hanno
votato contro i Consiglieri Baglio, Bordoni, De Priamo, Figliomeni, Mussolini,
Onorato, Palumbo, Pelonzi, Politi e Tempesta.
La presente
deliberazione assume il n. 30.
Infine
l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 28
voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.
Hanno
votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei,
Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara,
Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia,
Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
Ha votato
contro il Consigliere Bordoni.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE M. DE VITO – E.
STEFÀNO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 giugno 2017 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 giugno 2017.
Lì, 14 giugno 2017 SEGRETARIATO
GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo
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