Riceviamo dal Coordinamento Democrazia Costituzionale di Roma Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'importante assemblea tenutasi a Roma il 7 ottobre, redatto da Marina Boscaino. Per chi non è potuto esserci fornisce importanti spiegazioni delle due leggi di iniziativa popolare.
Resoconto dell’incontro di sabato 7 ottobre 2017 ore 10, presso sala
della comunità di base di S. Paolo, via Ostiense 152/b
Presiede e introduce Tina Stumpo, che
illustra le ragioni dell’incontro e rammenta le prossime scadenze; in
particolare, si sofferma sulla necessità di definire un orientamento di massima
in merito alla possibile raccolta unitaria di firme sulle leggi di iniziativa
popolare per la modifica dell’articolo 81 e degli art. 97, 117 e 119 della
Costituzione e sulla LIP per la Scuola della Costituzione, prevedibilmente a
partire da gennaio 2018 per i successivi 6 mesi, come prevede la normativa,
allo scopo di raccogliere 50.000 sottoscrizioni certificate per ciascuna
proposta di legge, obiettivo complicato ma non impossibile.
Dà poi la parola a Franco Russo e
Marina Boscaino, che rappresentano e illustrano le due istanze.
Franco Russo espone
quanto qui di seguito riassumiamo; in calce all’intervento il testo della relativa proposta di legge di
iniziativa popolare.
La legge di revisione
costituzionale 1/2012, introducendo il pareggio di bilancio in Costituzione, ha
ucciso l’articolo 3, vero architrave della Carta. Con il ‘pareggio di bilancio’
si cancella il ruolo attivo della ‘Repubblica’ nella gestione del sistema
economico, togliendole gli strumenti di politica fiscale dopo che
l’introduzione dell’euro le aveva tolto quelli della politica monetaria.
Peraltro il Fiscal Compact, pur
chiedendo l’introduzione nelle legislazioni nazionali del vincolo del pareggio
di bilancio non imponeva la revisione del testo costituzionale potendosi anche
utilizzare la legge ordinaria o una legge rafforzata. Il governo Monti scelse
la strada della revisione costituzionale per rendere più rigide le norme e più
vincolate le scelte del legislatore.
La legge di iniziativa
popolare che il Comitato romano ha predisposto e sottoposto alla discussione
del gruppo di lavoro nazionale, riunitosi il 20 giugno, e poi dell’Assemblea
nazionale del 24 giugno, riprende il testo originario scritto da Azzariti,
estendendo però l’intervento all’articolo 97, che tratta peraltro
dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione e non di norme
finanziarie, apportando una modifica
all’articolo 117 prima comma, e riformulando l’articolo 119 (come già nel testo
Azzariti).
Lo scopo degli
interventi di soppressione, di emendamenti o di riscrittura sono finalizzati a
riportare il testo costituzionale a quello originario del 1948, lasciando così
spazio al legislatore di decidere le politiche economico-finanziarie che
ritiene più opportune a secondo delle diverse e contingenti situazioni
economico-sociali. Per questo si propone di riportare in vigore il testo
dell’art. 81 del 1948, esplicitando nell’ultimo comma, aggiuntivo, che ‘la legge generale sulla contabilità e sulla
finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti
fondamentali delle persone’, in modo che le politiche di austerità non
possano ledere il livello delle prestazioni pubbliche necessarie per la
fruizione universale dei diritti sociali. Così la riorganizzazione dell’art.
119 è preceduta da un comma in cui si impone anche ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni il rispetto dei diritti fondamentali
nei loro programmi di spesa (che ormai sono solo di tagli!).
Un cenno merita
l’emendamento all’art. 117 primo comma. Nel 2001, con legge di revisione
costituzionale n. 3, si introdusse, in relazione all’esercizio della potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni, oltre al rispetto della Costituzione
anche i ‘vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali’. L’intervento
emendativo mira a porre un ‘controlimite’ prescrivendo che i ‘vincoli’ posti
dall’UE o da trattati internazionali non possono ledere la tutela dei diritti
fondamentali. In questo modo il legislatore e gli organi giurisdizionali sono
chiamati a garantire che la normativa UE o di origine internazionale non siano
in contrasto con i diritti fondamentali.
Infine, occorre
ricordare che viene proposta la soppressione dell’art. 5 della legge 1/2012 che
istituisce l’Ufficio parlamentare di Bilancio, un organo chiamato a valutare le
leggi economico-finanziarie così da mettere il parlamento sotto una tutela
‘tecnica’, così da neutralizzare le scelte politiche, con il risultato di
sostituire la ‘politica’ con la ‘tecnocrazia’. Inoltre l’art. 5 detta i
contenuti delle leggi sulla disciplina della contabilità e finanza pubblica
(recepite con le leggi 243/2012 e 163/2016).
L’Assemblea nazionale
del 24 giugno ha approvato l’iniziativa della raccolta delle firme per la legge
di iniziativa popolare sull’art. 81, che si vuole accompagnare con quelle sulla
scuola predisposta dalla LIP- scuola, sulla partecipazione e sulle e sui
migrante/i.
La decisione
dell’Assemblea non comporta automaticamente che la raccolta delle firme possa
‘partire’, perché ciò possa avvenire è necessaria una verifica in relazione sia
al consenso sia alle possibilità organizzative dei Comitati a livello
territoriale; inoltre, se la verifica risultasse positiva (ed è questo
l’auspicio), sarà necessario costruire una ‘coalizione’ di comitati e organismi
territoriali, sindacati, e movimenti e partiti politici per coinvolgere un
ampio arco di forze in grado di sostenere l’iniziativa facendola vivere in una
molteplicità di ambiti sociali e culturali. Ciò al fine di raggiungere le firme
necessarie perché la legge giunga in Parlamento, ma anche perché le tematiche
del pareggio di bilancio e più in generale della sovranità degli organi
rappresentativi sulle politiche fiscali e di spesa vengano portate a conoscenza
di decine di migliaia di persone divenendo oggetto di informazione, discussione
e mobilitazione.
Importante è
raggiungere le 50 mila firme, ma lo è anche il modo in cui si farà la
‘campagna’ che ha lo scopo di informare ampi settori di popolazione affinché
prendano coscienza degli effetti deleteri del pareggio di bilancio sulla
fruizione dei diritti sociali e della gravità della ‘costituzionalizzazione’
delle politiche di austerità.
Infine, come è ben
noto dopo 1 gennaio 2018, l’UE è chiamata a decidere se trasporre il Fiscal
Compact nella sua normativa, facendolo divenire parte dell’acquis communautaire
(come avvenne con il Trattato di Schengen). Dunque la raccolta delle firma
potrebbe essere un’occasione anche per informare sul, e discutere del, Fiscal
Compact, ampliando la campagna di opinione.
Modifiche agli
articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il principio del
“pareggio di bilancio”, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali
Art. 1
L’articolo 81 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
“art. 81 - Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
La legge generale sulla
contabilità e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel
rispetto dei diritti fondamentali delle persone.”
art. 2
All’articolo 97 della
Costituzione, il primo comma è abrogato.
Art. 3
All’articolo
117, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole:
“assicurando la tutela dei diritti fondamentali delle persone”.
Art. 4
L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
“art. 119 - Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni sono attribuiti con legge dello Stato risorse pubbliche adeguate a
garantire i diritti fondamentali delle persone.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese
di investimento. È
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”
Art. 5
L’articolo 5 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.
Marina Boscaino espone
quanto qui di seguito riassumiamo; il testo della relativa proposta di legge di
iniziativa popolare è disponibile in lipscuola.it
La Legge di iniziativa popolare “Per
la scuola della Costituzione” rappresenta l’evoluzione e l’aggiornamento della
Lip “Per una Buona scuola per la Repubblica” redatta nel 2006, come esito di un
dibattito e di un percorso che coinvolsero in modo democratico migliaia di
genitori, docenti e studenti di varie parti d’Italia, fino a condividere
un’idea di scuola composita e complessa, con la convinzione che questo fosse
allora e sia adesso il metodo da seguire per avviare un cambiamento,
partecipato e condiviso; metodo che è sempre mancato nell’intervenire sulla
scuola. Quella proposta raccolse 100.000 firme, ma non entrò mai nelle aule
parlamentari.
Quando alla fine del 2013 la
ministra Carrozza dichiarò: “Non ho una mia idea di riforma, consulterò il
Paese per una grande riforma condivisa”, ad alcuni di coloro che
parteciparono alla stesura della Lip del 2006 venne in mente di riproporre quel
testo di legge e lanciarono un appello a deputati e senatori perché lo
facessero proprio. Così, tra il giugno e luglio del 2014, la LIP fu
ripresentata sia alla Camera sia al Senato. Quando nel settembre del 2014 il
governo Renzi diede vita alla sua (finta) “Campagna di ascolto La Buona
Scuola”, rinacquero in varie città italiane i “Comitati Lip”, con il duplice
scopo di sostenere una visione di scuola esattamente contraria a quella
renziana e di aggiornarne il testo. La Lip diventò la bandiera dell’opposizione
alla “Buona scuola” ed entrò istituzionalmente nelle Commissioni Istruzione di
Camera e Senato insieme alla proposta di legge governativa, per esserne però
subito cassata (a ulteriore dimostrazione della “sincerità” dell’ascolto…).
Dopo l’approvazione della legge 107
i Comitati hanno continuato a lavorare sul testo originario della LIP
originaria per migliorarlo ed attualizzarlo, concludendo i loro lavori il 22
gennaio 2017, con la stesura della nuova proposta di legge di
iniziativa popolare “Per la scuola della Costituzione”.
Il Linguaggio
La proposta di legge presenta un
accurato sforzo linguistico, caratterizzato in particolare da due scelte: il
linguaggio di genere, con la convinzione che anche attraverso le parole passino
i concetti; l’accurata eliminazione di termini e riferimenti di tipo
aziendalista, che debbono rimanere estranei al mondo della scuola.
I Principi
Il Sistema della Pubblica Istruzione
delineato nella proposta di legge trova le sue ragioni di essere nella
Costituzione e nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia; si
ispira a principi di pluralismo, laicità, democrazia e inclusione e cura
l’acquisizione consapevole di saperi con un’attenzione costante all’interazione
e all’educazione interculturale.
Nella proposta di legge si
sottolineano il valore di alcune scelte metodologiche di qualità: le attività
laboratoriali, i momenti ludici e soprattutto il lavoro di gruppo,
particolarmente importante in una società sempre più avviata sulla strada della
competizione selvaggia, in cui, quindi, il valore della collaborazione e del
lavoro cooperativo va recuperato e rivalutato.
L’apertura al territorio e in
generale al mondo esterno, rappresenta per le scuole un arricchimento e una
spinta in più per la loro vita; può far diventare ciascuna scuola un luogo di
produzione e fruizione culturale, di crescita, di socializzazione, di
cittadinanza consapevole
Le Risorse
Una buona scuola ha bisogno di
risorse economiche adeguate per garantire al meglio le sue finalità, con un
investimento che veda un notevole incremento rispetto a quanto oggi il nostro
paese destina a questo scopo: elevare il tetto di spesa almeno al 6% del PIL,
come indicato nella LIP, vuol dire investire nel futuro del paese.
Questo nella prospettiva che tutte
le risorse pubbliche debbano essere destinate dalla comunità nazionale alle
scuole pubbliche: “Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e
il funzionamento delle scuole private di ogni ordine e grado non comportano
oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni”
Diritto all’istruzione
Viene affermato il diritto alla
gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le
alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine e grado e viene negata
la possibilità da parte delle scuole di richiedere alle famiglie contributi o
oneri di qualsiasi natura, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
Obbligo, formazione delle classi,
dotazioni organiche
Per una piena formazione di
ciascuna/o occorre estendere l’obbligo/diritto scolastico dal compimento del 5°
anno d’età, fino al 18° anno.
Perché nessuna/o possa andare
“disperso”, la scuola dovrà porre grande attenzione per offrire a ciascuno una
risposta alle proprie esigenze di crescita e a tutti la possibilità di superare
le eventuali difficoltà incontrate.
Sono necessari con urgenza
investimenti e sinergie professionali per combattere la dispersione e il
disagio in tutte le sue forme, così come per valorizzare le diversità e
sostenere l’alfabetizzazione e l’integrazione degli alunni/e migranti.
La prima condizione perché ciò possa
essere realizzato è rappresentata dalla formazione di classi meno numerose
delle attuali, in cui sia rispettato il tetto massimo di 22 alunni, da
abbassare ulteriormente nei casi in cui siano inserite bambini/e e ragazzi/e
con disabilità. In secondo luogo occorre prevedere adeguate dotazioni organiche
aggiuntive, sia per la lotta alla dispersione, sia per il sostegno, sia per
l’alfabetizzazione/inclusione degli alunni/e migranti.
Occorre poter contare su organici
adeguati e stabili,che consentano il rispetto della continuità didattica,
occorre assegnare incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti.
Valorizzazione delle diversità.
Il Sistema Educativo della Pubblica
Istruzione concepito dalla LIP valorizza tutte le diversità e affronta il
disagio scolastico in tutte le sue espressioni. L’inclusione delle persone con
disabilità si realizza a norma delle leggi n. 104/92, n. 517/77 e del D. Lgs.
297/94.
Su richiesta di ogni singolo
istituto, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli insegnanti/le insegnanti di
sostegno necessari/e a garantire il progetto didattico costruito in base alla
diagnosi funzionale. Questi insegnanti dovranno essere in possesso di titolo di
specializzazione.
Acquisizione linguistica ed
inclusione degli alunni e delle alunne di lingua madre non italiana.
Allo scopo di promuovere una
proficua educazione interculturale e la piena acquisizione della lingua
italiana lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di
docenti opportunamente formati: un/una docente ogni 5 alunni/e di prima
alfabetizzazione ed un/una ogni 20 alunni/e di recente immigrazione (da meno di
tre anni in Italia).
Laicità del Sistema Educativo della
Pubblica Istruzione.
L’insegnamento della religione
cattolica, garantito a chi ne faccia richiesta (Nuovo Concordato 1984, art.9),
è collocato in orario extracurricolare. Cerimonie religiose non possono aver
luogo nei locali scolastici, né in orario scolastico.
Percorsi didattici
Anche i curricoli devono essere
rivisti, per rispondere alle esigenze di una società che muta molto
rapidamente. La definizione dei Percorsi Didattici è affidata a gruppi di
lavoro – costituiti sia da docenti di provata esperienza sia da esperti dei
vari settori della cultura e della società – dopo una fase d’ascolto nelle
scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di tutti i soggetti interessati.
Per favorire la formazione completa
e consapevole dei futuri cittadini e cittadine sono previsti obbligatoriamente
l’insegnamento della Costituzione italiana e la riflessione sul suo valore
civile e morale.
Valutazione di sistema
Per monitorare l’efficacia del
sistema nazionale scolastico, con lo scopo di individuare le aree di maggiore
criticità per poter intervenire nei modi più opportuni, è istituito l’Istituto
Nazionale di Ricerca sul Sistema Scolastico, come ente autonomo, indipendente
dal Ministero della Pubblica Istruzione. Tale Istituto procede ad indagini, sia
campionarie sia attraverso casi di studio. L’Istituto assume le funzioni
precedentemente assegnate, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, a
Indire e Invalsi.
Autovalutazione
Per il raggiungimento di un alto
livello qualitativo ogni scuola realizza annualmente un percorso di
autovalutazione mirato a migliorarsi: identificare eventuali punti deboli su
cui intervenire; individuare esperienze didattiche-educative efficaci e da
diffondere; verificare se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili
sono adeguati; valorizzare e coinvolgere tutto il personale scolastico in
merito al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di progettazione
didattica ed educativa.
L’autovalutazione avviene attraverso
incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e con la compartecipazione
dei genitori (e degli studenti/studentesse nella scuola Secondaria di secondo
grado) e aiuta la singola istituzione scolastica a ripensare al suo operato ed
alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale.
Allo scopo di facilitare l’azione
autovalutativa e didattica e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale
problema, ogni scuola si avvale anche del contributo di figure professionali
esterne (docenti di altre scuole e di dipartimenti universitari, specialisti/e
in discipline attinenti alle problematiche della didattica).
Valutazione degli apprendimenti
Gli apprendimenti degli alunni/e
sono verificati periodicamente, nel rispetto di tempi distesi, per monitorare i
risultati raggiunti. La valutazione sarà di tipo formativo e verrà comunicata
periodicamente sotto forma di valutazione ”narrativa” in merito ad acquisizioni
e progressi conseguiti. Questa valutazione sarà affiancata da un giudizio
sintetico nella Scuola di Base e da un voto nella scuola secondaria di secondo
grado.
Dimensionamento scolastico
Gli istituti comprensivi possono
essere costituiti con un minimo di 400 alunni (250 per piccole isole e comuni
montani) ed un massimo di 1300 alunni. È da sottolineare che oggi i minimi sono
600 e 400 e non c’è alcun limite massimo.
Autonomia e Piano didattico
dell’istituzione scolastica
L’autonomia delle istituzioni
scolastiche si realizza attraverso la partecipazione democratica di tutti i
soggetti che operano nella scuola e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati ai
diversi contesti.
Il Piano didattico è il documento
fondamentale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia.
Il Piano didattico è elaborato dal
collegio dei/delle docenti sulla base della preventiva definizione collegiale
degli indirizzi generali per le attività della scuola e, per le scuole
secondarie di secondo grado, anche delle proposte formulate dagli studenti.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. Il Piano è adottato
dal consiglio di circolo o di istituto, che ne verifica la compatibilità e la
coerenza con il contesto socio-culturale e con le risorse disponibili.
Governo del sistema scolastico e
partecipazione
Un’attenzione particolare viene
dedicata alla partecipazione, supportata dalla valorizzazione degli Organi
Collegiali esistenti (cui vengono restituite le funzioni previste dal Dlgs
297/94) e dall’istituzione di nuovi organi che rendano più ampia la
partecipazione: il Consiglio dei Genitori, il Collegio del Personale
Ausiliario-Tecnico-Amministrativo e, nella secondaria di secondo grado, il
Consiglio degli/delle Studenti/esse (nonché il consiglio di classe allargato,
formato da tutti/e i/le docenti e da tutti gli/le studentesse, che discute del
progetto educativo e formativo della classe).
Si prevede l’istituzione della
figura del Presidente del Collegio dei/delle Docenti – eletto dal Collegio
stesso – quale garante della libertà d’insegnamento, del coordinamento delle
proposte didattico-educative e dell’attuazione del Piano didattico dell’istituzione
scolastica. Questa prospettiva modifica decisamente l’ottica con cui ci si è
mossi finora e restituisce ai/lle docenti una funzione di autogoverno delle
proprie scelte professionali, salvaguardandone la sovranità.
Al Capo d’Istituto spetta il compito
di gestire in termini organizzativo-funzionali l’Istituzione Scolastica e
valorizzare le scelte professionali del Collegio dei/delle Docenti, attuandole
al meglio.
La LIP prevede inoltre il riordino
degli Organi Collegiali centrale e periferici: i Consigli scolastici regionali
e locali, previsti dal Dlgs 233/99, hanno un ampliamento delle loro competenze
viene istituito il Consiglio Nazionale dell’Istruzione, quale organo di
garanzia dell’autonomia del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, della
libertà di insegnamento, della laicità della scuola e dell’autonomia degli
Organi Collegiali di Istituto e territoriali.
Informazione e trasparenza
Tutti gli atti sono pubblici, ad
eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza
dell’individuo. Tutti i genitori, gli/le insegnanti, il personale ausiliario
tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne
visione.
Edilizia scolastica
Una buona scuola ha bisogno anche di
luoghi adeguati. Dal punto di vista edilizio, questi devono rispondere a
criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza, qualità estetica,
sostenibilità ecologica ed essere realizzati in modo da consentire al meglio lo
svolgimento delle attività qualificanti dei percorsi didattici. Per questo si
chiede un piano straordinario di edilizia scolastica che intervenga a sanare le
situazioni di sofferenza e a fornire nuove strutture attraverso una
progettazione partecipata.
Articolazione del sistema
Nello specifico, il Sistema
Educativo di Istruzione si articola nei Nidi d’Infanzia, nella Scuola di Base
(Scuola dell’Infanzia della durata di 3 anni, Scuola Primaria della durata di 5
anni e Scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni) e nella Scuola
secondaria di secondo grado (biennio unitario e triennio d’indirizzo).
Nidi d’Infanzia
I Nidi d’Infanzia vanno intesi come
un servizio rivolto alla collettività e non come servizi pubblici a domanda
individuale.
Lo Stato è impegnato a varare un
piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia, che preveda
l’erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.
Le Regioni, con proprie leggi,
fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi e
dei loro standard qualitativi e organizzativi.
Il Ministero della Pubblica
Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare
I Comuni sono tenuti all’apertura
dei Nidi secondo i bisogni espressi dal territorio, alla loro gestione ed al
controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
La dotazione organica è definita con
i seguenti parametri: almeno 1 educatore/trice ogni 5 lattanti iscritti; almeno
1 educatore/trice ogni 6 piccoli iscritti; almeno 1 educatore/trice ogni 8
grandi iscritti.
La spesa per la gestione dei Nidi
d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni,
con il contributo delle famiglie. Se la famiglia non sia in grado di pagare in
parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni,
attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.
Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia Statale e
quella Comunale costituiscono il livello di Istruzione cui hanno diritto
tutti/e i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio
nazionale. Nel caso in cui si verifichinio le condizioni per il passaggio allo
Stato delle sezioni di Scuola dell’infanzia comunale, vengono trasferite allo
Stato le relative spese di funzionamento nonché il personale. L’inquadramento
del personale nei ruoli statali sarà disciplinato da una specifica sessione
negoziale tra l’ARAN e i sindacati di categoria del comparto scuola, sulla base
del principio del mantenimento delle mansioni e dei livelli stipendiali in
godimento, salva la possibilità di trattamenti di maggior favore.
Il terzo anno della Scuola
dell’Infanzia rientra nell’obbligo scolastico.
Gli organici della scuola
dell’infanzia prevedono due docenti contitolari e corresponsabili per ogni
classe, con almeno 10 ore di compresenza sulle 40 settimanali di frequenza
previste (elevabili fino a 50 per esigenze familiari certificate). Una delle 24
ore di servizio di ogni docente viene destinata alla progettazione didattica
collegiale.
Scuola Primaria
Prevede due modalità organizzative,
una modulare di 30 ore e l’altra a tempo pieno di 40 ore, con tre docenti ogni
due classi a modulo e due docenti per ogni classe a tempo pieno. Essi/e operano
collegialmente ed utilizzano le compresenze (almeno tre ore settimanali per
ogni classe a modulo ed almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo
pieno) per favorire l’arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle
situazioni di svantaggio.
Scuola secondaria di primo grado
La Scuola secondaria di primo grado
offre due modelli didattici, uno a 30 e uno a 36 ore, fatte salve le
sperimentazioni a 40 ore. Nella proposta di legge, considerate le difficoltà di
questo segmento di scuola, è prevista l’opportunità di sperimentazioni che
permettano, in prospettiva, l’unificazione tra Scuola Primaria e Scuola
secondaria di primo grado.
Scuola secondaria di secondo grado
La Scuola secondaria di secondo
grado è articolata in un Biennio Unitario ed in un Triennio di Indirizzo.
Il biennio unitario, caratterizzato
da una forte impostazione laboratoriale, è costituito da un curricolo di base
di 26 ore uguale in tutti gli Istituti Superiori, a cui si aggiungono 6 ore di
orientamento, che offrono agli allievi/e un primo approccio alle discipline e
ai saperi che caratterizzano gli indirizzi presenti nell’istituto prescelto.
Il Triennio di Indirizzo prevede 7
macro-aree (ognuna con un proprio numero di ore curricolari settimanale, fino
ad un massimo di 32): Artistica, Classica, Linguistica, Musicale, Scientifica,
Tecnico-Professionale e Umanistica. Il diploma conseguito ha valore legale e dà
accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione ed al mondo del
lavoro.
Percorsi Studio-Lavoro
Nel corso del triennio di indirizzo
al fine di agevolare le scelte professionali future mediante la conoscenza diretta
dell’impresa, degli enti amministrativi, dell’università e della ricerca, le
Scuole Secondarie di secondo grado di tutte le macro-aree possono organizzare
percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento. Tali percorsi
possono prevedere sia l’intervento di esperti in aula (in orario curricolare e
in compresenza con i/le docenti), sia l’inserimento del singolo allievo/a nella
realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le
due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell’anno scolastico.
L’organizzazione o meno dei percorsi
studio-lavoro è a discrezione collegiale delle scuole; la frequenza da parte
dello studente è obbligatoria solo per le attività che svolgono nell’ambito
scolastico.
Alle esposizioni seguono alcuni
interventi da pubblico, che esprimono in linea generale e secondo prospettive
diverse consenso e suggerimenti nei confronti delle due iniziative; i presenti
si esprimono per alzata di mano il proprio assenso a che la raccolta unitaria
abbia luogo.
Roma, ottobre 2017
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