E il 24 gennaio i giudici dovranno decidere sulle richieste presentate da cinque tribunali italiani sulla legittimità costituzionale dell’Italicum, la legge elettorale approvata a colpi di fiducia sotto il governo Renzi e, relativa, ricordiamo, solo alla Camera dei deputati, visto che la maggioranza dava ormai per fatta la riforma costituzionale che avrebbe abolito il Senato. Anche in questo caso il pronunciamento della Corte è decisivo per il dibattito in corso sulla legge elettorale che vede gli schieramenti tutti contrapposti. Il Movimento 5 stelle, per esempio, è dell’opinione di utilizzare la legge elettorale per come sarà delineata dalla sentenza della Consulta.
Intanto, il 21 gennaio si terrà a Roma l’assemblea di tutti i comitati del No, che continuano a lavorare proprio in vista dei possibili referendum anti Jobs act. Sui vari progetti di legge elettorale, i costituzionalisti si dicono anche pronti a partecipare alle audizioni nelle Commissioni affari costituzionali, per poter dare il loro contributo.
Ma vediamo nei dettagli l’udienza dell’11 gennaio. La Camera di consiglio della Corte dovrà decidere l’ammissibilità delle richieste relative a tre referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Le richieste erano già state giudicate conformi a legge dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 dicembre 2016.
I quesiti referendari proposti dalla Cgil sono tre (testi completi qui): uno riguarda l’«Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi» e va a colpire quella parte del Jobs act sulle tutele crescenti che aveva eliminato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma l’obiettivo è molto più complesso. «Il quesito non solo comporta l’abrogazione della più recente disciplina, ma attraverso il “ritaglio” produce anche una normativa di risulta che ricostruisce tutele per il lavoratore» aveva scritto qualche giorno fa il Massimo Villone su Il Manifesto. Gli altri due sono relativi all’«Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)» e all’«Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti». Sono entrambi molto semplici: nel primo caso si chiede di eliminare i buoni lavoro che da tutele per pensionati e studenti in lavori occasionali sono stati estesi a molti altri settori produttivi, contribuendo anche a “mascherare” rapporti di lavoro continuativi e comunque alla mancata assunzione di responsabilità da parte di imprenditori che utilizzando i voucher, non regolarizzano i dipendenti.
Qui sotto il grafico di Openpolis che dedica uno speciale alla Corte Costituzionale.
Qual è il clima che si respira attorno alla decisione della Consulta? Il professor Villone non nasconde un certo pessimismo. Cita la memoria presentata dall’Avvocatura dello Stato che evidenzia “la manipolatività eccessiva” del quesito sull’art. 18, perché, spiega, «in realtà è un quesito che introduce delle garanzie là dove la legge le vuole eliminare», per esempio estendendo l’art.18 anche alle imprese con più di cinque dipendenti. Quindi questa lettura trasformerebbe «il referendum da abrogativo a propositivo». «Tuttavia è una lettura contestabile e contestata», continua Villone citando un articolo di Gaetano Azzariti sempre sul Manifesto che ricorda sentenze precedenti della Corte e addirittura una proprio su un referendum sull’art.18. «Nel 2003 fu ammesso, infatti, un referendum i cui effetti erano ben più «propositivi» di quelli attualmente attesi dall’abrogazione delle norme sottoposte al corpo elettorale (sentenza numero 41 del 2003)» scrive Azzariti. In quell’occasione il quesito aveva come obiettivo quello di estendere a tutti (anche alle imprese al di sotto dei quindici dipendenti) le tutele dell’art.18. «La Corte per ritenere oggi inammissibile il quesito dovrebbe smentire questo precedente. Non vedo ragioni per farlo», conclude Azzariti.
Ma se qualche rischio di inammissibilità c’è per il quesito sull’art.18, che ne sarà di quello che abroga i voucher, anche alla luce dei progetti di cambiamento annunciati dal governo? «La Corte valuta l’ammissibilità del quesito, ma poi l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione dovrebbe valutare se il quesito vada applicato alla nuova normativa». Gli step sarebbero quindi due: il primo da parte della Corte che «non vedo perché non lo possa ritenere inammissibile», continua Villone, e poi l’Ufficio centrale che deve valutare se le risposte date dal governo sono sufficienti e quindi il referendum a quel punto verrebbe meno, oppure, al contrario, il referendum si trasferisce sulla nuova normativa.
«Il clima che si respira non lo vedo tanto bene. Mi sembra che ci sia complessivamente un tentativo di riduzione del danno, di stabilizzare, dopo il voto del 4 dicembre. Questa sorta di lettura riduttiva secondo me ha qualche sponsor anche dentro la Corte costituzionale. Non è immune come si tenta di far credere», sottolinea Villone.«Io temo che ci sia in corso un equilibrio che tende a dare una risposta in un senso che personalmente definisco conservatore, non aperto a quella innovazione suggerita per il cambiamento che era uscito dal risultato del 4 dicembre», conclude il professore emerito di Diritto costituzionale a Napoli.
Ma come decide la Corte costituzionale? Il report di Openpolis spiega cosa sia questo importante organo di garanzia. Quasi sempre maschile, va detto, visto che dal 1956 sono state solo 5 le donne a entrarvi, contro 105 uomini. In quanto organo di garanzia, i 15 membri vengono eletti da diverse istituzioni: 5 dalle supreme magistrature (tre dalla corte di Cassazione uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti), 5 dal Parlamento e 5 dal Presidente della Repubblica. Il report di Openpolis esamina l’attività della Corte durante il 2015. La maggior parte delle sentenze (52,53%) è relativa ai giudizi in via incidentale, cioè la Corte giudica la costituzionalità delle leggi sia per il contenuto che per la forma. Il 43,84% riguarda invece i conflitti Stato-Regioni: quando si tratta di una legge si parla di giudizio in via principale, altrimenti di conflitto tra enti. Il 2,91% delle sentenze è relativo invece ai conflitti tra poteri dello Stato e correzioni di errori materiali, mentre lo 0,72% riguarda il giudizio di ammissibilità di referendum.
Openpolis prende in esame anche i giudizi precedenti al 2015. Ebbene, dal 2000 al 2015 la maggior parte dei giudizi sono stati quelli in via incidentale, cioè hanno riguardato la costituzionalità delle leggi. Con l’eccezione degli anni 2012 e 2013 quando le sentenze che avevano per oggetto conflitti nella legislazione tra Stato e Regioni hanno superato le altre. Negli ultimi anni, come hanno spesso sottolineato i costituzionalisti durante la campagna referendaria, i conflitti in materia di legislazione concorrente erano infatti notevolmente diminuiti.
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