Ci auguriamo che il presente progetto di legge , prima firmataria Lucrezia Ricchiuti, venga ripreso nell'attuale legislatura che sta per iniziare a tutela della libera espressione dei giornalisti .
Lucrezia Ricchiuti
Il tema delle cosiddette «querele temerarie» è annoso. A fronte del diritto di cronaca e del correlativo diritto a essere informati (entrambi essenziali per una società democratica e riconosciuti dalla nostra consolidata giurisprudenza) vi è una ritrosia e un'ostilità delle persone cui la cronaca si riferisce, le quali spesso reagiscono con azioni giudiziarie tanto pretestuose quanto minacciose.
Il caso di Milena Gabanelli è paradigmatico di come la seria attività giornalistica d'inchiesta sia contrastata dai poteri privati (ma anche pubblici) con azioni giudiziarie penali (querele) e civili (richieste risarcitorie) assolutamente sproporzionate ed esplicitamente intimidatorie.
I «potenti» si fanno difendere da stuoli di avvocati, frequentemente preparati e arcigni, che operano con il solo scopo di far apparire fondate pretese risarcitorie che sono del tutto sfornite di copertura giuridica.
La relazione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sulle intimidazioni ai giornalisti (Doc. XXIII, n. 6) di questa legislatura, relatore il deputato Claudio Fava, ha del resto chiarito come delle querele e delle azioni civili temerarie si servono anche le organizzazioni criminali per minacciare «legalmente» i cronisti che tengono la schiena dritta e indagano con serietà e scrupolo negli affari e nei tragici intrighi delle mafie italiane.
A tutto ciò si aggiunga che molto di frequente i giornalisti d'inchiesta sono giovani senza contratto a tempo indeterminato, che vengono pagati a pezzo e che vivono da anni nel precariato e nell'incertezza. Spaventare queste persone -- con la prospettiva di risarcimenti cospicui oltre che di parcelle sostanziose per gli avvocati -- è purtroppo assai agevole. Meno frequenti, ma ugualmente non pochi, i luminosi casi di quanti hanno resistito: tra i vari, Lirio Abbate, Giovanni Tizian fino ad Agostino Pantano ed Ester Càstano.
Il disegno di legge, atto Senato n. 1119 (trasmesso dalla Camera dei deputati atto Camera n. 925), attualmente in corso di esame in Commissione (si veda atto Senato n. 1119-B) - che pure interviene sulle sanzioni a carico dei giornalisti per il caso della diffamazione -- non risolve il problema.
Il presente disegno di legge è volto a recepire in questo campo il princìpio per cui un'azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i princìpi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e -- nel nostro caso -- illecita.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 360-bis del codice di procedura civile così recita: il ricorso per cassazione è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa».
1.2.1. Testo DDL 2659 Nel giudizio di legittimità costituzionale, inoltre, è conosciuta la figura della manifesta infondatezza quale ragione di rigetto della questione con ordinanza (e non con sentenza).
Di qui la proposta d'inserire nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, il principio per cui l'azione giudiziaria palesemente infondata e difforme dal diritto vivente è inammissibile e fonte di responsabilità civile.
Questa sistemazione non è in contraddizione con l'articolo 96 del codice di procedura civile.
Quest'ultimo prevede la cosiddetta «responsabilità processuale aggravata», per cui -- oltre alle spese di lite -- la parte che soccombe nel giudizio per averlo o promosso o per avervi resistito con dolo o colpa grave deve pagare un risarcimento.
Sebbene oggetto di richieste frequenti di applicazione -- soprattutto dopo la legge 18 giugno 2009, n. 69 -- da parte dei difensori delle parti, l'articolo 96 del codice di procedura civile ha una ridottissima applicazione. A parte il fatto che non si applica in sede penale, in sede civile risulta trovare un ingresso nullo in materia di diffamazione.
Viceversa, il presente disegno di legge è immaginato anche in relazione al processo penale e ha un'evidente e duplice finalità: da un lato, ha uno scopo deflattivo del carico giudiziario, perché prevede l'inammissibilità dell'azione o l'improcedibilità del procedimento penale; dall'altro, ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l'esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca (che -- non lo si dimentichi -- si riconnette direttamente all'articolo 21 della Costituzione). Si tratta, come si diceva poc'anzi, di un meccanismo latamente ispirato al cosiddetto filtro in cassazione introdotto nel 2009 ma che recepisce anche alcuni caratteri dei cosiddetti danni punitivi francesi o anglosassoni
Senato
della Repubblica XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2659
Disposizioni in materia di iniziative giudiziarie temerarie
nei confronti dei giornalisti
19/03/2018 - 14:08
Indice
1. DDL
S. 2659 - XVII Leg.
1. DDL S. 2659 - XVII Leg.
1.1. Dati
generali
1.1. Dati generali
Disegni di legge
Atto Senato n. 2659 XVII Legislatura
Disposizioni in materia di iniziative giudiziarie
temerarie nei confronti dei giornalisti
Iter
31 gennaio
2017: assegnato (non ancora iniziato
l'esame)
Successione delle letture parlamentari S.2659 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Cofirmatari
Presentazione
Presentato in data 23 gennaio 2017; annunciato nella seduta pom. n. 746 del 24 gennaio
2017.
Classificazione TESEO
LIBERTA' DI STAMPA , GIORNALISTI
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione
permanente (Giustizia) in
sede referente il 31 gennaio 2017.
Annuncio nella seduta pom. n. 751 del 31 gennaio
2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª
(Bilancio)
1.2.
Testi
1.2. Testi
1.2.1.
Testo DDL 2659
1.2.1. Testo DDL
2659
Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2659
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RICCHIUTI , CORSINI , GUERRA e TOCCI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella
legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. -
(Sanzioni per iniziative giudiziarie inammissibili). -- 1. La querela per il reato di cui
all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se
manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico
interesse.
2. La domanda
di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è
inammissibile semanifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di
pubblico interesse.
3. Nel
procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunziata dal giudice
delle indaginipreliminari a richiesta del pubblico ministero. Non si applicano
gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile,
l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui
all'articolo 183 del codice di procedura civile.
Nei casi in cui il giudice dichiari l'improcedibilità della querela o
l'inammissibilità della domanda dirisarcimento del danno, ai sensi dei commi 1
e 2, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a
titolo di ristoro del danno subìto e di rimborso delle spese sostenute, una
somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è
altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle
ammende
Nessun commento:
Posta un commento